[Il 20 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame delle disposizioni finali e transitorie.]
Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.
Ricordo all'Assemblea che stamani si è sospesa la discussione sulla sesta norma transitoria, in attesa che ne fosse concordato il testo fra i presentatori degli emendamenti.
Comunico che è stato presentato il seguente testo che dovrebbe costituire il primo comma della sesta norma transitoria già proposta dall'onorevole Mortati e da altri:
«L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare entro il 31 gennaio 1948 sulla legge elettorale del Senato della Repubblica e sugli statuti regionali speciali».
Targetti. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Targetti. Vorrei chiedere all'onorevole Mortati se non avrebbe nulla in contrario ad aggiungere in questo comma anche l'indicazione della legge sulla stampa.
Mortati. Aderisco alla proposta del collega Targetti.
Lussu. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Lussu. Vorrei soltanto fare una considerazione sull'ordine di discussione di questi argomenti.
Presidente Terracini. Questa elencazione non ci impegna a seguire un ordine prestabilito, ma semplicemente l'indicazione delle materie.
Lussu. Proprio su questo problema desideravo attirare l'attenzione dell'Assemblea. Noi, se avessimo avuto la possibilità di farlo, avremmo certamente discusso ed approvato i quattro statuti delle Regioni particolari, perché debbono far parte della Costituzione. Ora, mi pare che, non avendo avuto tempo di far questo, noi faremmo bene fin da adesso a stabilire che il primo problema che verrà posto in discussione nel mese venturo, quando l'Assemblea verrà riconvocata, sarà quello degli statuti regionali speciali. Dopo discuteremo la legge elettorale del Senato ed infine — se l'Assemblea lo crederà opportuno — anche la legge sulla stampa. Il mio parere è che fin d'ora dobbiamo fissare questo ordine dei lavori, vale a dire dare la precedenza, come nostro obbligo, agli statuti particolari che formano materia costituzionale.
Bellavista. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Bellavista. Non mi sembra fondata la preoccupazione dell'onorevole Lussu in relazione al progetto che viene al nostro esame, poiché non si tratta di stabilire un ordine di precedenza nella discussione, che deve essere — a mio parere e secondo la palese parola della proposta — completamente esaurita. Vale a dire: «e per il coordinamento degli statuti e per la legge elettorale del Senato e per la legge sulla stampa», senza con questo che un argomento od una proposta esaminata in precedenza escludano la possibilità del completamento di decisioni nei confronti degli altri argomenti.
Perciò le preoccupazioni — che d'altra parte potrebbero essere fondate — del collega Lussu vengono eliminate. Si dovranno esaminare non soltanto i coordinamenti degli statuti regionali speciali, ma anche la legge sulla stampa e la legge elettorale del Senato.
Lussu. Ma gli statuti sono leggi costituzionali!
Bordon. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Bordon. Pregherei l'onorevole Mortati di voler aderire alla proposta fatta dall'onorevole Perassi di non fissare una data o quanto meno di voler mettere: «prima della convocazione dei comizi elettorali».
Grassi. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Grassi. Mi pare che siamo d'accordo su quello che il Presidente dell'Assemblea ha detto. Questa è una indicazione, non è una elencazione: sono argomenti che dovranno venire tassativamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, ma l'Assemblea, come sempre, è sovrana, è padrona del suo ordine del giorno e lo formerà, volta per volta, come crederà. L'importante è stabilire che gli argomenti della prossima tornata di lavori dell'Assemblea saranno quelli indicati nella norma transitoria della Costituzione.
Bordon. Vorrei sapere se aderisce alla mia proposta.
Grassi. Non possiamo aderire.
Presidente Terracini. Onorevole Bordon, se riesco a interpretare la sua preoccupazione, essa e questa: che gli statuti particolari, ed in particolare quello della Val D'Aosta, siano al più presto votati.
Bordon. Volevo far presente la necessità di aver una maggiore disponibilità di tempo. Siccome stiamo coordinando gli statuti ed abbiamo coordinato lo statuto sardo, per cui restano ancora da coordinare gli altri tre statuti, sarebbe bene avere dinanzi a noi il massimo tempo possibile e quindi fissare una data oltre il 31 gennaio, quale potrebbe essere almeno il 7 o l'8 febbraio.
Presidente Terracini. Onorevole Bordon, l'onorevole Mortati dichiara che non è d'accordo con la sua proposta. Ne fa una proposta formale?
Bordon. Sì. Bisognerebbe arrivare almeno alla data di convocazione dei comizi elettorali.
Presidente Terracini. Allora, si potrebbe dire: «fino alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali».
Passiamo alla votazione. Il primo comma è del seguente tenore:
«L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge elettorale del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali, sulla legge per la stampa».
L'onorevole Bordon propone di sostituire all'indicazione «31 gennaio 1948», la seguente frase:
«sino alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali».
Votiamo quindi per divisione. Pongo in votazione le parole:
«L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare».
(Sono approvate).
Pongo in votazione l'emendamento Bordon al testo Mortati:
«fino alla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali».
(Non è approvato).
Pongo in votazione le parole:
«entro il 31 gennaio 1948».
(Sono approvate).
Pongo in votazione l'ultima parte del primo comma:
«sulla legge elettorale del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa».
(È approvata).
Dobbiamo ora passare al primo comma — che diviene ora secondo — del testo Mortati, del seguente tenore:
«Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente potrà essere riconvocata, quando vi sia necessità di deliberare sulle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, commi primo e secondo, e 3, commi primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98».
Targetti. Chiedo di parlare sull'ordine della votazione.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Targetti. Mi sembrerebbe il caso, prima di passare a questo secondo comma, di porre in votazione il comma corrispondente del nostro emendamento.
Grassi. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Grassi. Mi sembrava che avessimo discusso a lungo su questa questione e ci fossimo trovati d'accordo nel votare come seconda parte l'articolo proposto dall'onorevole Mortati ed altri.
Non possiamo accettare la formulazione dell'onorevole Targetti, perché l'articolo 58 della Costituzione prevede il funzionamento normale del potere legislativo e quindi ciò che succede fra una legislatura e l'altra. Qui, invece, ci troviamo di fronte ad una Assemblea Costituente, ossia ad un organo eccezionale che finisce i suoi poteri, e dobbiamo creare i nuovi organi del potere legislativo. Pertanto, non si tratta di applicare l'articolo 58, ma di fare qualche cosa di analogo. E questo qualche cosa di analogo l'abbiamo risolto in questa maniera: stabilendo un periodo — che va sino al 31 gennaio 1948 — nel quale saranno approvati determinate leggi e provvedimenti. Inoltre, in via del tutto eccezionale, stabiliamo che l'Assemblea potrà rivivere — oltre che per le facoltà interne di Commissioni e di potere ispettivo che le diamo — come Assemblea, soltanto nei casi stabiliti dall'articolo 2, comma primo e secondo — rielezione del Presidente della Repubblica — e dall'articolo 3, che riguarda le materie costituzionali o legislative che il Governo intenda presentare all'Assemblea.
Non possiamo riallacciarci ad una questione che si svolgerà quando il potere legislativo sarà normalmente stabilito, ma dobbiamo fare una disposizione ponte, una disposizione transitoria che possa risolvere qualche caso di emergenza che potrebbe presentarsi da oggi fino alle prossime elezioni.
Presidente Terracini. Allora pongo in votazione dapprima la formulazione proposta dall'onorevole Targetti:
«In applicazione della norma di cui al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, i poteri dell'Assemblea Costituente sono prorogati dalla data del suo scioglimento sino al giorno delle elezioni delle nuove Camere».
(Non è approvata).
Pongo in votazione il secondo comma, testé letto, della formulazione proposta dall'onorevole Mortati.
(È approvato).
Il terzo comma è invece simile nei due testi, salvo alcune lievi modificazioni formali.
Pongo in votazione il terzo comma nel testo Mortati:
«In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamento. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta».
(È approvato).
L'ultimo comma si presenta con formulazione e con sostanza diverse rispettivamente nelle due proposte Targetti e Mortati. Propone l'onorevole Targetti:
«L'Assemblea Costituente può, in tale periodo, essere convocata in via straordinaria dal suo Presidente su richiesta o del Governo o di almeno 200 deputati».
Propone invece l'onorevole Mortati:
«L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o della metà più uno dei suoi membri».
Prego di tener presente che vi sono due diversità: la prima è quella che si riferisce ai poteri dell'Assemblea eventualmente riconvocata; la seconda, quella che si riferisce al numero dei deputati che devono fare la richiesta perché il Presidente proceda alla riconvocazione.
Grassi. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Grassi. Osservo che avendo già noi approvato il secondo comma del testo Mortati, in base al quale l'Assemblea può essere convocata per deliberare soltanto sulle materie di cui agli articoli 2 e 3, commi primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, appare superflua la votazione sulla prima parte del testo Targetti.
Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, data la votazione che abbiamo già fatta del secondo comma — che costituiva in precedenza il primo comma del testo dell'onorevole Mortati — come giustamente ha osservato l'onorevole Grassi, non è possibile mettere in votazione la formulazione della prima parte dell'ultimo comma dell'onorevole Targetti, la quale lascia indeterminata la materia.
E pertanto, su questa prima parte dell'ultimo comma non v'è da porre in votazione che la formulazione dell'onorevole Mortati. Resta aperta, invece, alla votazione la seconda parte dell'emendamento Targetti, per quanto si riferisce al numero dei deputati che può richiedere la convocazione.
Targetti. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Targetti. Per un chiarimento, onorevole Presidente. Forse ricordo male, ma mi sembrava ci fosse una proposta dell'onorevole Giannini che fissava il quorum in un terzo; noi avevamo inteso col nostro emendamento di andare incontro a chi proponeva la metà, elevando il terzo a 200.
Giannini. Non v'è stato un regolare emendamento.
Presidente Terracini. Non so se l'onorevole Giannini intenda fare adesso una proposta formale.
Giannini. V'è stata una proposta verbale; ma la differenza con l'emendamento Targetti è di così poco rilievo che non mette conto di fare una proposta apposita.
Presidente Terracini. Allora, pongo in votazione la prima parte dell'ultimo comma nel testo Mortati:
«L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo».
(È approvata).
Pongo in votazione la seconda parte, secondo la proposta dell'onorevole Targetti:
«o di almeno duecento deputati».
(Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, è approvata).
La sesta norma transitoria risulta, nel suo complesso, così approvata:
«L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge elettorale del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
«Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente potrà essere riconvocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, commi primo e secondo, e 3, commi primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
«In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamento. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
«L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno 200 deputati».
A cura di Fabrizio Calzaretti