La nascita della Costituzione

Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
I Sottocommissione

 

RELAZIONE

del deputato MORO ALDO

SU

I PRINCIPI DEI RAPPORTI SOCIALI (CULTURALI)

 

Studieremo in questa relazione i due aspetti in cui si presenta di fronte all'attività costituente la materia della istruzione e dell'educazione, quello delle libertà civili e l'altro della funzione sociale, per determinare — ed è il punto più interessante e politicamente delicato — i rapporti che tra essi intercorrono.

Intesa l'educazione come sviluppo progressivo della personalità mediante una adeguata cognizione del proprio io e del mondo, essa investe indubitabilmente libertà individuali. C'è innanzi tutto il diritto dell'uomo alla istruzione ed educazione, le quali sviluppino gradualmente la personalità che nell'età infantile è solo potenziale e si svolge ed arricchisce attraverso il possesso progressivo della verità. Si tratta dell'acquisto delle cognizioni e dei motivi vitali che danno un tono alla personalità e le permettono di assumere una posizione definita e responsabile con speciale riferimento alla vita sociale.

Questo diritto del fanciullo, che è particolarmente problematico per lo stato di incapacità di agire in cui egli versa, si presenta in diversi aspetti. Ma innanzi tutto è necessario rilevare che esso è un autentico diritto il quale dev'essere costituzionalmente riconosciuto, non potendo costituire ostacolo per questo riconoscimento il fatto della incapacità naturale del fanciullo di esercitarlo, di operare le scelte opportune, di far valere desideri ed orientamenti in ordine al suo contenuto ed alle finalità ultime cui esso tende. È un diritto che spetta in proprio al fanciullo come uomo in fieri, senza che questa sua incompleta formazione devii verso terzi, famiglia o Stato, la sua titolarità. La immaturità contingente, che appunto attraverso la concreta esplicazione del diritto verrà eliminata, deve soltanto indurre a porre mediante la scelta di legittimi rappresentanti le garanzie più opportune per evitare un indirizzo educativo che comprometta nel fanciullo quella formazione dell'uomo, nella quale si risolve per lui l'affermazione di dignità che è a base di una costituzione democratica. Guardando alla persona nell'età infantile, una costituzione non può esprimere infatti il suo riconoscimento della autonomia umana, se non attribuendo il diritto all'uomo in fieri di diventare uomo nella pienezza della sua umanità. Una costituzione la quale, dopo aver affermato che ragion d'essere e criterio di misura di ogni potere ed attività sociale è l'uomo, omettesse di garantire il diritto al raggiungimento della libertà responsabile dell'uomo cosciente di sé e del mondo, sarebbe in contrasto con se stessa.

Com'è naturale in questa materia, i momenti strettamente autorizzativi e di garanzia si fondono con gli altri di obbligo, determinando in ordine a questi diritti uno spostamento dallo schema astratto della facoltà che si può esercitare o non esercitare verso lo schema più complesso e significante del potere ad esercizio doveroso. Infatti indubbiamente è dovere svolgere la propria personalità in modo adeguato alle possibilità soggettive e di ambiente, per attingere la pienezza della propria umanità e rendere alla società un utile servizio. Voler esaurire però nello schema dell'obbligo questa complessa situazione che investe dell'uomo le ragioni essenziali di vita, il suo diritto-dovere di essere in modo conforme alle proprie risorse spirituali, o anche solo considerare prevalente questo aspetto di obbligazione al quale più si riferisce la funzione sociale, significa invertire l'ordine naturale delle cose, dimenticando tra l'altro che il primo senso dell'obbligo dell'istruzione e dell'educazione non riguarda il rendere servizi sociali, che è pur cosa rilevantissima, ma l'attuazione della propria personalità nelle sue esigenze spirituali e morali. Questo contenuto essenziale di obbligo è tale dunque, da richiamare esso stesso il fondamento di quel diritto all'educazione di cui abbiamo parlato.

Esso è diritto (in quanto l'esercitarlo non è opera solitaria, ma implica una prestazione di altri che forniscono i dati di conoscenza necessari alla istruzione ed educazione) a ricevere adeguate prestazioni educative. Ma è anche diritto a ricevere un determinato contenuto di esse, il quale sia tutto coerente a quella premessa di libertà, di dignità e di autonomia della persona dalla quale esso scaturisce. Questo contenuto verrà stabilito in base alle modalità di esercizio di cui si parlerà tra poco, ma sin da ora è certo che questi due aspetti, distinti per delicate sfumature, non possono essere confusi e non può essere annullato il secondo, dando al primo una posizione esorbitante. Così opererebbe, e certo ingiustamente, una costituzione che, riconoscendo il diritto del fanciullo a ricevere prestazioni educative, prescindesse poi dal diritto di lui di stabilirne attraverso i legittimi rappresentanti il contenuto, affidandone invece la determinazione all'organizzazione statuale sulla base di una esasperata concezione sociale.

Un altro aspetto di questo diritto è di natura più squisitamente sociale, in quanto attiene ai mezzi economici necessari, per permetterne la concreta attuazione. Se esso restasse tutto astratto, benché costituzionalmente garantito, non avrebbe in realtà alcun significato. Bisogna dunque che il diritto si compia come potere di esigere dal gestore dei beni economici della collettività una adeguata partecipazione alla cultura. Per concorde riconoscimento delle forze politiche operanti in Italia, è diritto del fanciullo ricevere gratuitamente dallo Stato quell'insegnamento che corrisponde ad una elementare, ma seria formazione culturale e morale e per coloro che siano meritevoli e bisognosi tutta la cultura e la formazione, fino ai gradi più alti, che essi possono assimilare per le risorse del loro ingegno a vantaggio della persona e della collettività. Questa affermazione, su cui neppur vale la pena di soffermarsi, tanto essa corrisponde ai postulati della giustizia sociale, non è poi in contrasto con il carattere personale del diritto all'istruzione ed all'educazione dichiarato sopra. Affermare infatti un diritto ad essere istruito ed educato in base ad un programma che corrisponda agli orientamenti od ai desideri dei legittimi rappresentanti del fanciullo e poi richiedere allo Stato di rendere accessibile gratuitamente agli interessati l'istruzione, non implica contradizione, se dello Stato si accetti una concezione democratica e lo si immagini interessato alla soddisfazione di tutti i legittimi interessi delle persone che lo compongono, tanto più quando essi hanno così evidente, seppur non esclusivo, un significato pubblicistico. Le dichiarazioni costituzionali in materia di educazione non devono servire solo a garantire questo diritto fondamentale della persona umana, ma anche ad indicare il significato umanistico ed etico dello Stato che, perseguendo come supremo interesse collettivo lo scopo della cultura, lascia alle persone libertà sufficiente per formarsi in senso etico ed umano e non dà esso stesso con arbitraria sopraffazione, a differenza dello Stato totalitario, i criteri di misura di quel che è etico ed umano.

Una regolamentazione costituzionale in questa materia non sarebbe però ancora completa, se non considerasse i diritti dei genitori per quanto riguarda l'istruzione e l'educazione della prole. Questi diritti vanno riconosciuti anzitutto per se stessi, benché si presentino in concreto come un modo per rendere operanti diritti ed obblighi del fanciullo. Ché alla famiglia spetti di completare l'opera della generazione, curando che i figli raggiungano pienezza di vita fisica, intellettuale e morale, è un postulato talmente certo della civiltà moderna e degli orientamenti umanistici che la caratterizzano, che non val la pena di spendere su questo punto troppe parole. Soltanto una concezione sociale inumana ed eccessiva potrebbe ridurre il fatto sublime della generazione alla vita alla pura funzione animale di fornire esseri a servizio dello Stato, spezzando la significante unità della famiglia, calda di affetto e pronta ad una tenera ed efficace protezione del fanciullo, nell'atto in cui questo può essere prepotentemente strappato all'abbraccio della famiglia. La quale, come cellula creatrice della vita sociale, è una realtà naturale troppo profondamente radicata nella nostra coscienza, perché la si possa negare. Il suo ordinamento è esso pure così naturale, che lo Stato non può che registrarne i diritti e gli obblighi, allo scopo di coordinare questo compiuto e solido ordinamento giuridico con il proprio più comprensivo e storicamente potente. In effetti l'obbligo dei genitori di allevare ed educare la prole è, si può dire, quasi universalmente riconosciuto. Ma un tale obbligo postula il diritto correlativo di adempiere questo fondamentale dovere, il quale diritto merita esso pure di essere costituzionalmente garantito come espressione di quella dignità umana che è criterio ispiratore della nostra costituzione democratica. Questo diritto si allinea con quello del fanciullo e fa corpo con esso nel modo che vedremo fra breve.

Infatti un diritto cosiffatto e per la sua stessa natura designato a concretare nel suo esercizio quella necessaria funzione di rappresentanza del fanciullo, giuridicamente ma non di fatto capace, della quale si parlava. Anche questa rappresentanza, che è un'espressione eminente della patria potestà, è così vivamente presente nel nostro sentimento giuridico e morale e corrisponde talmente alla prassi dei rapporti civili, che occorre appena soffermarsi a commentarla. I genitori, in quanto investiti del munus della patria potestà, per un diritto proprio assumono la rappresentanza del fanciullo incapace nell'esercitare il diritto di lui alla cultura ed alla formazione morale. La rappresentanza legale, di cui si parla per rapporti che sono analoghi a questi di cui ci occupiamo, indica chiaramente il carattere naturale ed immediato di questa attribuzione di poteri che si compie ipso jure, perché essi sono compresi nella patria potestà.

Converrà solo spendere qualche parola, per riaffermare le ragioni per le quali noi respingiamo, fuori che per le ipotesi estreme di surrogazione di genitori incapaci, una rappresentanza dello Stato per il fanciullo che ha da essere istruito ed educato. Nei lavori della recente Costituente francese è stato infatti opposto al diritto dei genitori un diritto poziore di rappresentanza da parte dello Stato e si è voluto dichiarare in conseguenza un diritto del fanciullo ad essere educato in modo difforme dagli orientamenti familiari secondo gli indirizzi pedagogici fissati dallo Stato.

Noi non dubitiamo che siffatta pretesa debba essere respinta, perché non ha alcun fondamento di logica naturale e manifesta per chiari segni il suo carattere fazioso. Nessuno che intenda tener fermo allo Stato democratico e cioè umanistico, nessuno che rifiuti lo Stato totalitario onnipotente ed onnisciente con la sua religiosità ed eticità collettivistica, potrà considerare lo Stato più competente, più sapientemente ed amorosamente interessato alle sorti del fanciullo di coloro che per amore gli han dato la vita. Una siffatta pretesa maschera la volontà di attribuire allo Stato lo straordinario potere di influenzare in senso unilaterale e per un intento di sopraffazione l'anima malleabile del fanciullo, per farne uno strumento docile per una politica di potenza. Questa, non quella presunta dei genitori, sarebbe anticipazione prepotente degli orientamenti spirituali del fanciullo. Benché si sia pronti a riconoscere lo straordinario valore dello Stato nel complesso della vita morale, non si può non contrapporre la mutevolezza sconcertante delle intuizioni politiche, quel non so che di contigente che ne caratterizza la vita con la continuità solenne e seria della vita familiare, nella quale si trasmette all'uomo quel che di veramente umano affiora nell'esperienza sapiente delle generazioni e meglio risponde al bisogno dell'infinito che è il segno più alto di nobiltà dello spirito umano.

Ove fosse possibile fare a meno di rappresentanti, ove la maturità umana fosse piena, chi vorrebbe dar guide al fanciullo? Ma così non è ed allora sarebbe inumano sostituire alla guida più competente ed amorevole altra incontrollata ed innaturale. Del resto neppure la rappresentanza familiare costituisce un impedimento alla naturale libertà del fanciullo, il quale, se molto riceve dall'educazione ha pure un suo ineliminabile senso critico, il quale si risveglia man mano e si fa alla fine irresistibile. Nessuna educazione potrebbe costringere definitivamente questa libertà, perché essa non offre che un dato, e bisogna che sia il più naturale ed opportuno, sul quale si costruirà, con i mezzi della libertà e della personalità, l'uomo.

Viene infine in considerazione il diritto che ad ogni cittadino compete di insegnare. Esso è un naturale completamento ed una legittima conseguenza del diritto, costituzionalmente garantito a ciascuno, di pensare, di esprimere il proprio pensiero, di diffonderlo con tutti i mezzi. Tra questi è appunto l'insegnamento, comunicazione specialissima, austera e responsabile, del pensiero, la quale corrisponde ad una vocazione tra le più alte che l'uomo possa avere nella vita sociale, di trasmettere cioè allo generazioni nuove il frutto della propria esperienza intellettuale e di aiutarle ad aprirsi coscienti alla vita.

A questa attività, per la superiorità morale, l'obiettività ed il rispetto della libertà che devono caratterizzarla, mal si attaglia l'espressione di diritto al proselitismo attraverso l'insegnamento, con la quale essa è qualche volta rivendicata e giustificata. Ma, a parte la precisazione terminologica, resta il fatto di questa nuova, necessaria espressione della libertà di manifestazione del pensiero, che nessuno Stato sinceramente democratico dovrebbe negare e che ha sue rilevanti espressioni anche nella scuola pubblica, ove la libertà dell'insegnante segna le vie a quelle rivendicazioni di autonomia nel programma e nei modi di insegnamento, che sono così vive nella nostra coscienza scolastica.

Questi tre diritti, tra loro strettamente connessi, giustificano quella libertà d'insegnamento che noi riteniamo la nuova costituzione italiana debba solennemente consacrare, stabilendo la libertà di aprire scuole da parte di singoli o di enti ed il diritto dei genitori di avviare i figlioli a scuole di propria fiducia. Ciò con quelle garanzie e quei limiti dei quali si dirà tra poco, dopo aver parlato della funzione sociale dell'insegnamento.

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Ma sussiste un interesse pubblico nella materia dell'educazione? Rientra essa tra quelle funzioni dello Stato che, in contrapposto alle giuridiche, vengono chiamate sociali? Indubbiamente, e ciò da due punti di vista. Innanzi tutto in quanto lo Stato ha possibilità ed attitudine a soddisfare l'interesse alla istruzione che per la sua generale diffusione può ben dirsi collettivo. Questo è infatti il contrassegno degli interessi umani di cui lo Stato nella sua attività amministrativa assume l'onere della soddisfazione. Si tratta cioè di interessi di eguale contenuto e di generale diffusione nella vita sociale, tanto che essi escono, sotto un certo riguardo, dalla sfera privata, e vengono sentiti come propri della generalità dei cittadini. Ne nasce un interesse superindividuale, che è la sintesi collettiva degli interessi personali come sopra li abbiamo delineati e di cui vengono ad essere partecipi i singoli tutti in quanto soci. In questa situazione lo Stato giustamente interviene, ponendo a disposizione le possibilità e le energie della vita associata per la completa ed organica soddisfazione dell'interesse collettivo all'educazione dei giovani. Nessuno potrebbe dunque negare allo Stato questa competenza ad organizzare scuole, e ciò tanto più (è il secondo aspetto pocanzi accennato) perché lo Stato non ha solo dinanzi a sé la sintesi degli interessi individuali alla formazione della personalità ed al possesso della cultura, ma ha un interesse più squisitamente collettivo da soddisfare, quello della preparazione dei singoli ad assumere funzioni sociali. A quest'ultimo fine certamente tende qualsiasi istruzione, da chiunque impartita, per la indissolubile connessione di momenti personali e sociali nella vita umana. Ma, pur con questa riserva, nessuno potrebbe negare che lo Stato, in quanto organo fondamentale della vita sociale, abbia una specifica sensibilità per avvertire queste esigenze ed una particolare attitudine per soddisfarle. È naturale quindi che l'attività dello Stato rivolta a rendere partecipi i singoli dei beni della cultura venga organizzata come un servizio pubblico e rientri tra quelle funzioni sociali che comprendono l'azione della collettività diretta a soddisfare nel modo più organico gli interessi comuni, di natura economica e spirituale.

È evidente dunque che nell'ordine naturale delle cose l'iniziativa privata in materia di educazione coesiste con quella pubblica. Che si tratti infatti di un servizio pubblico e di una funzione sociale, non costituisce ostacolo ad ammettere questa duplice forma di soddisfazione degli interessi culturali della persona. Servizio pubblico non equivale a monopolio. Funzioni sociali come quelle di polizia, di difesa militare, di amministrazione della giustizia si presentano come funzioni esclusive dello Stato, perché ne sono veramente la ragion d'essere. Non così invece in materia di educazione, nella quale, se lo Stato ha una indubbia competenza, non ha certo poi una capacità esclusiva per la natura stessa, squisitamente spirituale e personale, dei rapporti di cui si tratta. Tanto vero che vi sono Stati ancor oggi, in un'epoca che segna un complicarsi evidente delle attività statuali e l'assunzione crescente di nuovi compiti pubblici, i quali non considerano l'istruzione come funzione di Stato. Il quale tuttavia non risulta per questa mancanza diminuito o menomato nella sua ragion d'essere, come sarebbe invece uno Stato che non fosse portatore di una giustizia forte e storicamente realizzabile. Neppure una concezione collettivistica ispirata ad una vigorosa esigenza di giustizia sociale potrebbe contrastare a ciò, perché qui gli aspetti economici relativi al rendimento del servizio sono di limitatissima portata di fronte a quelli spirituali e personali. Soltanto una concezione radicale nel senso totalitario potrebbe assumere il contrario, la concezione cioè che faccia dello Stato un organo dell'assoluto, portatore di indiscutibili verità, dio in terra. Ma questa concezione che affiora in alcune, per altro ingenue, punte polemiche della pattuglia laicista, per la quale lo Stato è l'organo della verità e lo strumento della nuova rivelazione umana della civiltà moderna, si condanna da sé soprattutto in un paese come l'Italia che ha il culto della personalità e tradizioni sanamente individualistiche come forse pochi altri nel mondo. Una tal concezione di fatti, comunque si presenti, è condannata perché antidemocratica dalla nostra coscienza antifascista che rifiuta di sacrificare la persona umana sull'altare dello Stato.

Determinare il modo della coesistenza della iniziativa privata con quella pubblica in materia di istruzione, è problema contingente e quindi squisitamente politico. Noi crediamo però che, guardando allo sviluppo attuale delle scuole private in Italia, al loro rendimento, salve deprecabili eccezioni che neppur mancano nella scuola pubblica, alla fiducia costantemente accordata ad esse dalle famiglie, considerando d'altro canto le benemerenze della scuola pubblica in Italia e la opportunità che vi sia nell'insegnamento come una spina dorsale che abbia un minimo di rigidezza, le due iniziative debbano coesistere a parità di condizioni, in quanto entrambe assolvono, sia pur accentuando questo o quel punto del processo educativo, la stessa essenziale funzione di formazione della personalità in senso individuale e sociale.

A questo proposito non parleremmo, come si fa da taluno, di una funzione suppletiva dello Stato in materia di educazione, quasi che esso debba entrare nel campo educativo, provvedendo laddove l'iniziativa privata non possa giungere. No. Lo Stato ha certamente competenza ad educare per il suo prestigio morale, quando sa meritarlo. Esso non supplisce, ma integra l'iniziativa privata, così come l'iniziativa privata integra quella pubblica. Sono diverse sensibilità, diversi motivi spirituali che operano, nella varietà indistruttibile e feconda della vita, convergendo verso il medesimo risultato che è individuale e sociale insieme, perché l'uomo è un tutto in cui gli aspetti personali e sociali si fondono armonicamente per l'assolvimento di una missione completa nel mondo.

Questa condizione di eguale dignità, questa convergenza di iniziative diverse ad un medesimo fine ci sembra si esprimano nella fiducia reciproca che scuola pubblica e privata, famiglia e Stato, debbono accordarsi in un sano ordinamento scolastico. Abbiamo accennato già alla necessità che le stesse scuole private non prescindano dalla necessità di impartire ai propri allievi una adeguata educazione civica e che si ispirino a quei criteri morali che sono a fondamento dell'ordine sociale che lo Stato realizza. Lo Stato poi, in quanto gestisce delle scuole, in quanto promuove il conferimento di un determinato contenuto educativo, deve rifarsi a quelle intuizioni morali che sono vive nell'ambiente familiare ed impartire istruzione ed educazione in modo conforme agli orientamenti ed ai desideri dei naturali rappresentanti dei fanciulli. Ciò per una evidente ragione etico-politica che trova la sua espressione, fredda ma significativa, in una ragione di ordine tecnico-giuridico. Quando si opera la sintesi degli interessi individuali alla istruzione e ne nasce quell'interesse collettivo che lo Stato soddisfa con la sua attività amministrativa, esso non supera e non nega quegli interessi individuali, ma li comprende nella completezza del loro contenuto. Se fosse diversamente, si avrebbe una sintesi arbitraria ed un reale annullamento, certo antidemocratico, degli interessi individuali. Certo questi, in quanto siano soddisfatti, danno ragione della fiducia accordata dalla famiglia alla scuola privata, così pure sono fondamento della fiducia accordata alla scuola pubblica e ne costituiscono la legittimazione. Come per ogni attività amministrativa, anche per questa lo Stato risponde di fronte agli interessati della sua fedele attuazione della volontà generale. Scuola di Stato non è la scuola di un ente mitico, al quale, come al portatore di una verità suprema ed incontrastata, gli uomini rendano omaggio, ma è la scuola di tutti a servizio di tutti, la scuola che deve meritare la fiducia dei cittadini, i quali possono conformarla come meglio credono in relazione ai loro orientamenti spirituali e morali. La scuola statale deve pertanto esprimere senza falsificazione la profonda volontà del popolo italiano e deve essere tale da meritare la fiducia delle famiglie.

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Qui cade opportuno considerare il problema dell'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, il che faremo con la maggior brevità possibile, restando su di un piano di obiettività e prescindendo per un momento dalla circostanza che il problema è risoluto dal concordato che nessun partito politico ha dichiarato di voler intaccare.

Il punto di partenza è proprio quello cui pocanzi si accennava, la necessaria rispondenza della scuola pubblica agli orientamenti spirituali del popolo italiano al quale essa deve servire. Non c'è neppur bisogno di insistere sull'altissima percentuale degli aderenti alla Chiesa Cattolica i quali si son professati tali nel censimento. Questo è un dato acquisito e di così straordinaria portata, che tutti i partiti vi han reso omaggio con dichiarazioni rassicuranti sulla libertà della religione e sul rispetto scrupoloso delle sue istituzioni, sfumando poi opportunamente le tinte di quel laicismo che il nostro popolo non intende appieno, perché ignora nella sua semplicità le mezze misure. Quel laicismo che per forza di cose non può restare una formula di neutralità giuridica in omaggio alla libertà di coscienza e prima o poi diventa una posizione attiva, per distruggere con l'aiuto dell'indifferentismo religioso il patrimonio di religiosità del popolo italiano. Non intendiamo naturalmente accentuare le polemiche, ma crediamo di poter richiamare uomini e partiti in questa materia delicatissima che tocca la sensibilità religiosa del popolo italiano, a dar prova di saggezza e di tolleranza.

La formula dello stato laico e della scuola laica è nella migliore delle ipotesi una astrazione giuridica che contrasta con la realtà dei fatti. Anche a voler escludere — il che veramente prudenza non consiglierebbe — che essa serva a coprire di un manto di purezza giuridica e politica la volontà di operare per mezzo dello Stato la distruzione della coscienza religiosa del nostro popolo, sostituendovi una religione laica della libertà od una mistica collettiva, certo è che quella formula sottrae lo Stato al vivo flusso della storia in cui è inserito, ne fa una immagine esangue che non riproduce le fattezze della società che lo esprime, lo rende pericolosamente estraneo alla coscienza morale delle persone che lo compongono, distruggendo in fatto il valore delle istituzioni, delle attività, delle leggi. Ciò tanto più in Italia, ove una straordinaria compattezza di confessione religiosa rende del tutto inattuale il problema della libera convivenza di credenti in diverse fedi.

Noi non desideriamo certamente uno Stato-Chiesa, uno Stato protettore della Chiesa, uno Stato maestro di dogmi religiosi. Ma lo Stato non ha per se stesso alcuna verità da insegnare né in materia religiosa né in altra materia. Esso è organizzatore di scuole, ove accoglie democraticamente il contenuto educativo che la coscienza sociale, espressa dai padri di famiglia, gli presenta e gli impone. Esso non assume con ciò alcuna responsabilità specifica, che sarebbe contraria alla sua natura ed ai suoi compiti, ma solo offre una opportunità in sede idonea di completare la istruzione e l'educazione del fanciullo con quell'insegnamento di verità religiose che son ricche di suggestioni morali ed adatte a dare al fanciullo ed al giovinetto il senso della sua dignità di uomo e di cittadino. Come non si concepirebbe una scuola privata nella quale fosse trascurata l'educazione civica, così non può concepirsi una scuola pubblica ove non sia permesso nominare Iddio e richiamarsi alla sua legge di libertà e di amore. Non si dimentichi che la scuola pubblica non è la scuola di uno Stato ente mostruoso divoratore di uomini, ma la scuola di tutti, di tutti associati, senza perdere la loro individualità, i loro orientamenti, la loro irriducibile libertà. Non lo Stato teologo dunque, ma lo Stato libero e democratico, lo Stato cioè che accoglie tutte le esigenze sociali e le soddisfa, senza sostituire arbitrariamente il proprio dogma laicista alla diffusa coscienza religiosa del popolo italiano.

Valga a conferma l'enunciazione di due motivi di opportunità contingente. Innanzi tutto la necessità di conciliare intorno alla scuola pubblica italiana la operante simpatia del nostro popolo, quella fiducia e quella collaborazione delle famiglie, senza delle quali, soprattutto nella istruzione popolare, il compito della scuola è fallito in partenza. Il popolo nella sua saggezza istintiva guarda alla scuola come ad un organo completo di educazione morale e, nelle sue vicissitudini che tolgono il tempo e la opportunità di attendere adeguatamente alla educazione della prole, ha fiducia che la sua opera possa essere in tanta parte sostituita dalla scuola dello Stato. Togliete alla scuola il contrassegno di umanità che è dato dal suo richiamo alle ragioni supreme dell'esistenza, e ne avrete fatto un arido organo tecnico, uno strumento di cultura laica che giustifica diffidenza e freddezza.

Se c'è un momento poi nel quale tutti gli onesti debbono darsi la mano e tutte le energie capaci di offrire un senso morale e spirituale alla vita debbono essere chiamate a collaborare, è questo, mentre la nostra fanciullezza appare vinta dalla corruzione della guerra; mentre tutte le nostre speranze si accentrano intorno ad una rinascita spirituale del popolo italiano. Noi capiamo che si possa contestare alla Chiesa il patrimonio del dogma, non che le si possa in buona fede disconoscere una straordinaria ricchezza morale ed una esperienza di santità costante e feconda nel corso dei secoli.

Noi abbiamo naturalmente vivo non meno degli altri il desiderio di salvaguardare la libertà delle coscienze. Ma si potrebbe giustamente, democraticamente far violenza alla coscienza religiosa del novantanove per cento degli italiani, impedendole di far sentire i suoi palpiti e di trovare il suo nutrimento, perché l'uno per cento degli italiani non abbia una fastidiosa convivenza? La libertà di coscienza del resto può essere completamente salvaguardata, stabilendo che l'insegnamento religioso sia impartito agli studenti i cui genitori non domandino la dispensa.

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Abbiamo accennato sopra alla necessità che vi sia non solo una collaborazione tra scuola pubblica e privata, ma anche un adeguato controllo dello Stato sulla scuola privata. Precisiamo che questo controllo fa tutt'uno con la attribuzione del diritto a gestire scuole private ed è come una condizione del suo riconoscimento. Lo Stato qui non opera in modo dissimile dalla sua funzione di supremo garante della legalità, in quanto esso costantemente subordina l'attribuzione concreta di diritti all'accertamento della loro compatibilità ed utilità sociale. La competenza a fissare condizioni giuridiche per il riconoscimento è propria dello Stato legislatore, il quale è superiore non solo alla scuola privata, ma pure a quella pubblica, anche se l'accertamento della sussistenza di quelle condizioni richiede di volta in volta l'attività dell'amministrazione dello Stato. Lo Stato cioè ha poteri d'intervento, come tutte le volte che esso riconosce un'attività negoziale privata, per quanto riguarda:

a) le condizioni di capacità di chi esercita mediante attività giuridicamente libera il suo diritto;

b) una giusta causa che permetta allo Stato di riconoscere quell'attività come socialmente compatibile con le altre e concretamente utile;

c) il punto di incidenza dell'attività privata nella sfera pubblica, in quanto, nei suoi risultati, tenda ad operare una influenza specifica nella sfera degli interessi collettivi.

In base a questi principî lo Stato è abilitato a controllare:

a) la capacità tecnica degli insegnanti ed il loro stato economico-giuridico, l'idoneità dei locali e dei mezzi didattici dell'insegnamento;

b) le finalità della educazione impartita in conformità delle leggi e con senso di lealtà verso lo Stato;

c) il conferimento di diplomi i quali abilitino all'assolvimento di pubbliche funzioni o di compiti comunque interessanti la generalità dei cittadini.

Queste forme di controllo tendono ad assicurare la rispondenza di queste libere attività a quel bene comune di cui lo Stato è garante, cioè all'ordine sociale come tale ed ai vantaggi che derivano all'uomo dalla vita comune. Al di là di questi controlli di carattere generale altri non sono concepibili, senza snaturare la scuola libera e ridurla, ove sia ancora formalmente ammessa, ad una funzione delegata dallo Stato e modestamente esercitata in sua surrogazione.

Ora, una volta accertate queste condizioni, una volta chiarita la utilità che il pubblico ricava da iniziative private, come queste, sicuramente orientate verso il bene comune, è giusto che lo Stato sussidi quelle scuole che per numero di frequentanti mostrino di riscuotere le simpatie dei cittadini e per il rendimento didattico accertato negli esami di Stato manifestino di esercitare utilmente la funzione educativa nell'interesse privato e pubblico. Ciò lo Stato fa per esempio per le compagnie di navigazione o per le ferrovie gestite da privati; non si vede, perché non dovrebbe farlo per le scuole, nelle quali la permanenza della iniziativa privata corrisponde a considerazioni di libertà spirituale e di vantaggio della cultura.

Su quest'ultimo punto vale la pena di soffermarsi un momento, perché le scuole private, così spesso messe per ingiustificata gelosia in istato di accusa, corrispondono alla naturale libertà della cultura, la quale disdegna le vie obbligate e qualche volta i titoli ufficiali. Nasce dove può, si sviluppa come può, obbedendo alle inclinazioni dell'ingegno e giovandosi in ogni caso della libertà di cui possa godere. Quando lo Stato abbia assicurato la libertà di insegnare e di imparare, ha già fatto molto a vantaggio della cultura. Quante utili esperienze sono state fatte e si possono fare nella scuola libera con la conseguenza di creare una giusta emulazione per la scuola di Stato, la quale, privata di questo pungolo a fare più e meglio, probabilmente si addormenterebbe nella noia di un programma definito ed intangibile!

Tanto più poi la scuola privata corrisponde alle esigenze dei tempi, in quanto essi richiedono un opportuno decentramento in tutte le attività sociali e per la scuola in particolare un adattamento alle molteplici esigenze degli ambienti e delle persone. Anche da questo punto di vista più che una iniziativa burocratica può giovare la multiforme libertà umana, sensibile e pronta ad esperienze nuove, idonea a soddisfare le esigenze che la stessa libertà umana perennemente crea.

Proponiamo pertanto i seguenti articoli:

Art. 1.

Ogni italiano ha diritto di ricevere una adeguata istruzione ed educazione per la formazione della sua personalità e l'assolvimento dei compiti sociali. Per questo fine collaborano famiglia e Stato.

Tale diritto si attua mediante la frequenza alle scuole dello Stato ovvero a quelle private a scelta dei genitori dell'educando. La frequenza è gratuita ed obbligatoria per i corsi elementari e post-elementari almeno fino al quattordicesimo anno di età.

Per permettere il proseguimento degli studi agli studenti meritevoli e bisognosi, lo Stato concederà adeguati sussidi alle famiglie ed assicurerà la frequenza gratuita ai corsi superiori.

Art. 2.

Chiunque, ente o singolo, può aprire scuole private e prendere iniziative di educazione con l'osservanza delle disposizioni di legge. Lo Stato provvede all'istruzione con scuole proprie e degli enti autonomi.

Lo Stato ha poteri di controllo sulle scuole private per quanto riguarda la idoneità degli insegnanti ed il loro stato economico-giuridico, le modalità tecniche, gli indirizzi dell'insegnamento che sia in conformità delle leggi e leale verso lo Stato, il conferimento di diplomi.

Lo Stato concederà sussidi alle scuole private in ragione del numero dei frequentanti e del rendimento didattico accertato negli esami di Stato.

Art. 3.

In ogni ordine di scuole dello Stato, escluso quello universitario, sarà impartito agli studenti, i cui genitori non ne chiedano la dispensa, l'insegnamento religioso nella forma ricevuta dalla tradizione cattolica.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti