La nascita della Costituzione

Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
I Sottocommissione

 

PROPOSTA

del deputato LOMBARDI GIOVANNI

OBBLIGO DEL LAVORO, TASSA SULL'OZIO E ASSISTENZA AI DISOCCUPATI INVALIDI E VECCHI (1)

 

Art. 1.

È istituito in ogni comune l'elenco di tutti i cittadini di ambo i sessi e di età dai 20 ai 65 anni con la indicazione del lavoro cui sono adibiti.

Art. 2.

Quelli che non risultino adibiti a qualsiasi lavoro agricolo, industriale, commerciale, professionale, intellettuale e non risultino impiegati in pubblici o privati uffici ed aziende, sono tassati, se forniti di rendita patrimoniale da cui soltanto traggano la esistenza, col pagamento verso l'erario dello Stato della metà della stessa; oltre le tasse proprie di ciascun cittadino.

La mediazione negli affari commerciali non è reputata come lavoro.

Art. 3.

Quelli che risultino senza lavoro e senza rendita sono diffidati a prendere una qualsiasi occupazione: ma se siano disoccupati involontariamente per mancanza di lavoro sono compresi in un elenco e mantenuti a spese dello Stato fino a che non avranno avuto lavoro e non saranno stati adibiti ai lavori pubblici del comune, della provincia o dello Stato.

Le donne che sono a carico della famiglia, che ne assuma il mantenimento, sono liberate dal dovere del lavoro. Ne sono liberate di diritto le donne nel periodo della gestazione, dell'allattamento e le madri con cura di famiglia.

Art. 4.

Quelli che siano riottosi, pure essendo abili, a qualsiasi lavoro, sono deportati in colonie agricole, ove saranno educati all'abitudine del lavoro con regime di libertà.

Tali colonie, che a cura del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Agricoltura dovranno sorgere in terre o latifondi non coltivati, espropriati a danno degli attuali detentori, e in demani pubblici, saranno dirette da esperii agrari, coadiuvali da esperti medici e insegnanti elementari benemeriti.

Art. 5.

Una Commissione, eletta dal Consiglio comunale, di dieci persone per ogni centomila abitanti, curerà la iscrizione suddetta determinando i casi di soccorso dello Stato per i disoccupati validi involontari.

Per quelli che, riottosi ad ogni lavoro, sono volontariamente oziosi ordinerà la deportazione; e per i ricchi oziosi la tassa a norma dell'articolo 4.

Per quelli invalidi o inabili al lavoro, per riconoscimento dei medici comunali e dell'ufficiale sanitario, ordinerà il ricovero in case di salute e di cura; per quelli che abbiano superato il 65° anno senza mezzi di sussistenza ordinerà il ricovero in ospizi; il tutto a spese del fondo creato con la tassa sull'ozio oltre ad appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato e delle Opere pie.

Art. 6.

Contro le decisioni della Commissione si può ricorrere al Consiglio comunale che deciderà immediatamente in seduta pubblica ed a maggioranza.


 

(1) Tale proposta di legge fu presentata dal deputato Giovanni Lombardi nella XXV legislatura, nel febbraio del 1920, e si ripresenta unicamente per documentare la continuità del pensiero e della fede del proponente e per contribuire allo sforzo delle attuali Sottocommissioni per la Costituzione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti