La nascita della Costituzione

Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
II Sottocommissione

 

PROPOSTE

del deputato LAMI STARNUTI

SULLE

AUTONOMIE REGIONALI

 

Art. 1.

Il territorio della Repubblica è diviso in regioni, circondari e comuni.

Le regioni e i comuni sono persone giuridiche territoriali, dotate di autonomia nel quadro dell'unità politica dello Stato e nel rispetto delle leggi nazionali.

I circondari sono circoscrizioni amministrative.

DEI COMUNI

Art. 2.

I comuni provvedono:

a) agli uffici comunali e al loro funzionamento;

b) alla viabilità e agli acquedotti comunali;

c) all'assistenza sanitaria e ai cimiteri;

d) agli asili infantili e alla refezione scolastica;

e) alla illuminazione pubblica;

f) alla polizia e all'igiene;

g) alle biblioteche e agli enti di cultura;

h) ai servizi annonari;

i) alle abitazioni popolari e agli edifici scolastici;

l) ai servizi tranviari e automobilistici nell'ambito del Comune;

m) alle scuole professionali e di mestiere;

n) ai servizi che venissero assegnati ad essi dalla legge.

Art. 3.

Possono pure i comuni chiedere allo Stato la facoltà di amministrare le scuole elementari, e possono istituire scuole secondarie comunali, sempre nel rispetto degli ordinamenti e dei programmi statuali.

Art. 4.

I comuni, inoltre, possono gestire a mezzo di enti autonomi locali o anche direttamente:

a) i servizi pubblici che si svolgono e si esauriscono nell'ambito territoriale del comune;

b) gli acquedotti;

c) le industrie molitorie;

d) i forni per la panificazione;

e) gli stabilimenti per la fabbricazione delle paste alimentari;

f) i magazzini e gli spacci all'ingrosso e al minuto dei generi di prima necessità e di largo consumo;

g) le farmacie;

h) i ristoranti;

i) l'escavazione e l'estrazione da beni immobili di loro proprietà e la vendita dei prodotti, quando tali industrie e commerci non siano nazionalizzati o in procinto di esserlo.

Art. 5.

I comuni di uno o più circondari potranno riunirsi in consorzi volontari per la esecuzione di opere e la gestione di servizi o di imprese comuni.

Il consorzio sarà retto da un consiglio di amministrazione elettivo; e ciascun consorzio darà a se medesimo il proprio statuto, soggetto ad approvazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Quando l'opera o il servizio o l'impresa si esaurisce nell'ambito di un comune o di pochi comuni, la facoltà del comune o del consorzio fra comuni di far luogo alla gestione del servizio e dell'impresa o alla costruzione dell'opera prevale sull'analoga facoltà della regione e del consorzio fra regioni.

Art. 7.

Il consorzio diventa obbligatorio per tutti i comuni della zona quando esso è stato deliberato da tanti comuni i quali rappresentino i due terzi della popolazione interessata, a meno che il rifiuto dei comuni dissenzienti non sia legittimato dalla impotenza finanziaria dei comuni stessi.

Art. 8.

Le deliberazioni comunali che rappresentino una spesa, non derivante da vincolo obbligatorio, corrispondente ad un decimo delle entrate ordinarie e i regolamenti comunali dovranno essere sottoposti a referendum quando ciò sia richiesto da tanti elettori rappresentanti almeno un decimo delle liste amministrative.

Art. 9.

Sono organi del comune:

a) il Consiglio comunale nominato da tutti i cittadini maggiorenni a suffragio diretto e segreto;

b) la Giunta comunale, eletta dal Consiglio o a suffragio universale diretto e segreto;

c) il Sindaco, eletto dal Consiglio o a suffragio universale diretto e segreto.

Art. 10.

Il Consiglio comunale è organo deliberativo; la Giunta è organo prevalentemente esecutivo; il sindaco è organo esecutivo e ha la rappresentanza del comune.

DELLE REGIONI

Art. 11.

La Regione provvede agli uffici amministrativi, agli archivi e al personale necessario e ha competenza nelle seguenti materie:

a) costruzione e manutenzione delle strade che non abbiano carattere nazionale o comunale;

b) lavori pubblici che interessano la regione: ma lo Stato può ordinare a sue spese, o incoraggiare con sussidi, i lavori pubblici di interesse nazionale, e il Parlamento potrà vietare le costruzioni pubbliche di carattere regionale le quali costituissero un pericolo o un danno notevole per lo Stato;

c) gestione dei porti esistenti nella regione e degli arenili marittimi, esclusi i porti d'importanza nazionale;

d) arginamento dei torrenti e dei fiumi il cui corso si svolge per intiero nell'ambito della regione e disciplina della navigazione su tali fiumi;

e) concessione amministrativa dei servizi pubblici che si svolgono nell'ambito della regione;

f) ispettorati per l'osservanza delle leggi a tutela del lavoro a integrazione dei servizi statali;

g) scuole professionali e accademie di belle arti, nel rispetto dell'ordinamento e dei programmi statuali; costruzione e arredamento degli edifici destinati a tale scopo;

h) università degli studi, secondo l'ordinamento e i programmi statuali;

i) istituti o enti per lo sviluppo della cultura e dell'educazione popolare;

l) istituti o enti, opere e servizi per la protezione o l'incremento dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'igiene;

m) istituti ospitalieri, case di maternità e di vecchiaia per i bisognosi aventi domicilio in comuni che non abbiano siffatte istituzioni;

n) manicomi;

o) istituti per fanciulli abbandonati;

p) urbanistica;

q) turismo in coordinamento con gli enti e piani statali;

r) rimboschimento e polizia delle foreste, difesa della flora;

s) polizia regionale per il mantenimento dell'ordine pubblico e per la repressione dei reati.

Nessuna regione potrà però avere più di 1500 uomini in servizio permanente di polizia senza preventiva approvazione dello Stato.

t) stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati della regione e dei comuni compresi nella regione medesima;

u) caccia e uccellagione; pesca nei fiumi il cui corso si svolge per intiero nell'ambito della regione e nei laghi che sono intieramente contenuti in una sola regione;

v) tutela del paesaggio;

x) sport ed educazione fisica;

y) disciplina dell'esercizio del mestiere di albergatore, trattore ed oste e del commercio al minuto del vino e delle bevande alcooliche.

Art. 12.

Per le materie di cui al precedente articolo compete alla regione la potestà normativa per l'attuazione delle leggi dello Stato in conformità alle speciali esigenze locali.

Art. 13.

Le regioni possono gestire a mezzo di enti autonomi locali o anche direttamente;

a) i servizi pubblici che si svolgono e si esauriscono nell'ambito territoriale della regione;

b) le aziende industriali e commerciali che abbiano sede di fatto nella regione, che non siano collegate naturalmente e necessariamente con altre aziende aventi sode di fatto altrove e che non siano nazionalizzate o in procinto di esserlo.

Art. 14.

Ogni regione ha facoltà di unirsi in consorzio volontario con altra o con altre regioni limitrofe per la esecuzione di opere e per la gestione di servizi o di imprese comuni.

Il consorzio diventa obbligatorio per le opere di arginamento e per la disciplina della navigazione quando il corso di un fiume interessa due o più regioni; ma quando si tratti di tutelare interessi più ampi di quelli regionali, lo Stato può sostituirsi al consorzio.

Art. 15.

Compete alla regione la facoltà di proporre al Parlamento disegni di legge e di inviare davanti ad esso un suo rappresentante per illustrare la legge proposta.

Art. 16.

Nessun provvedimento può essere preso dallo Stato e nessuna legge può essere deliberata dal Parlamento senza il preventivo parere della regione quando il provvedimento e la legge riguardino direttamente ed esclusivamente la regione.

Art. 17.

Sono organi della regione;

a) il Consiglio regionale, nominato da tutti i cittadini maggiorenni a suffragio diretto e segreto;

b) la Deputazione regionale, eletta dal Consiglio o dai cittadini a suffragio universale diretto e segreto;

c) il Presidente della regione, eletto dal Consiglio o dai cittadini a suffragio universale diretto e segreto.

Al Consiglio competono il potere normativo, l'esercizio del diritto di iniziativa, le deliberazioni di merito.

La Deputazione è organo prevalentemente esecutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza della regione.

Art. 18.

Il Consiglio regionale consta di tanti membri in ragione di uno ogni 15000 abitanti o frazione superiore ai 7500.

Art. 19.

La circoscrizione territoriale e la denominazione di ogni regione risultano da apposita tabella; ma le regioni così costituite hanno facoltà di fondersi con altra regione limitrofa, scindersi in più regioni o modificare i limiti che le separano.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei Consigli delle regioni interessate, e attuate con legge dello Stato.

DEL CONTROLLO E DEL CONSIGLIERE DI STATO

Art. 20.

L'attività amministrativa dei comuni e delle regioni è soggetta a controllo di legittimità e a sorveglianza di merito; l'attività normativa delle regioni è soggetta a controllo costituzionale.

Art. 21.

In ogni capoluogo di regione ha sede un Consigliere di Stato. Egli simboleggia la concezione unitaria della Repubblica; rappresenta il Governo; vigila sull'ordine pubblico; sovrintende agli uffici governativi nella regione; comanda le forze di polizia dello Stato; sorveglia all'applicazione e al rispetto delle leggi.

Art. 22.

Il Consigliere di Stato ha facoltà di chiedere alla Corte delle garanzie costituzionali l'annullamento delle norme regionali e comunali che fossero contrarie alla costituzione o a una legge dello Stato e di chiedere all'autorità giurisdizionale l'annullamento degli atti compiuti dalla regione o dal comune con violazione o falsa applicazione di una norma di legge e ha altresì facoltà di sostituirsi all'ente locale nell'adempimento di un atto obbligatorio derivante dalla legge o da una precedente deliberazione che l'ente locale trascuri di compiere.

Queste facoltà si esercitano sempre in contraddittorio con l'amministrazione interessata.

Art. 23.

Quantunque soggetta al controllo di legittimità, la decisione amministrativa potrà essere dichiarata immediatamente esecutiva; in tal caso la denuncia non avrà effetto sospensivo.

Art. 24.

Le norme e gli atti soggetti a controllo costituzionale e di legittimità potranno essere denunciati anche da uno dei gruppi politici che compongono il Consiglio dell'ente deliberante.

Art. 25.

Per il merito delle deliberazioni amministrative, il Consigliere di Stato e la Deputazione regionale, ciascuno autonomamente, hanno facoltà di chiedere al Consiglio dell'ente deliberante, con istanza motivata, il riesame della deliberazione.

Art. 26.

Per nessun motivo è ammesso lo scioglimento anticipato delle amministrazioni locali, salvo il caso di dimissioni o di perdita della maggioranza dei membri che compongono il Consiglio, e salvo il caso di gravi e reiterate violazioni della legge, previo parere conforme, in questa ipotesi, della Corte delle garanzie costituzionali.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27.

A tanti elettori che rappresentino un decimo delle liste amministrative è riconosciuto il diritto di iniziativa in materia amministrativa.

Art. 28.

Le leggi elettorali amministrative avranno sempre carattere nazionale.

Art. 29.

I circondari saranno stabiliti dai Consigli regionali e dovranno essere sede di decentramento burocratico e istituzionale della regione.

Art. 30.

I comuni e le regioni saranno dotati di autonomia tributaria.

Art. 31.

Sino a che non sia approvata la nuova legge su gli enti locali, saranno applicate, in quanto non contraddette dalla presente legge, le norme contenute nel Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, del decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, sostituita all'Amministrazione provinciale l'Amministrazione regionale e sostituito il Consigliere di Stato e la Deputazione regionale al Prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa.

VARIANTI

Art. 1.

Il territorio della Repubblica è diviso in regioni, provincie, circondari e comuni.

Le regioni e i comuni sono persone giuridiche territoriali, dotate di autonomia nel quadro dell'unità politica dello Stato e nel rispetto delle leggi nazionali.

Le provincie e i circondari sono circoscrizioni amministrative.

Art. 29.

I circondari saranno stabiliti dai Consigli regionali e dovranno essere sede di decentramento burocratico e istituzionale della Regione.

La provincia sarà sede di un ufficio di coordinamento dei vari uffici regionali decentrati nel territorio della provincia stessa.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti