La nascita della Costituzione

Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costituzione
III Sottocommissione

 

RELAZIONE

dell'on. Signora MERLIN ANGELINA

SU

GARANZIE ECONOMICHE E SOCIALI PER L'ESISTENZA DELLA FAMIGLIA

 

Il primo articolo proposto, che fu formulato dalla Commissione di studi presso il Ministero della Costituente, assicura le condizioni economiche minime di esistenza ad ogni cittadino e pertanto ad ogni famiglia.

Sino ad ora il maggiore ostacolo alla libertà di ognuno di costituirsi una famiglia e la maggiore insidia all'unità ed alla saldezza dell'istituto familiare medesimo, derivò appunto dalla insicurezza economica. Ad essa è dovuto lo stato di cose per cui, nella più larga parte della nostra società, la famiglia è costantemente insidiata nei suoi valori naturali e morali.

L'incertezza del domani, l'impossibilità di procurare il pane, le vesti, la necessaria assistenza, in caso di malattia, a più persone, distoglie dal matrimonio e dalla famiglia.

Soppressi questi motivi, ogni uomo ed ogni donna potranno tendere liberamente alla costituzione di quel nucleo familiare cui la natura li chiama e ciò tanto più quando saranno certi che le vie della cultura saranno aperte ai loro figli, indipendentemente dal privilegio del denaro, a norma delle disposizioni sull'istruzione, auspicate da tutti e contenute in altra relazione alla quale qui si rinvia.

Di particolare valore è la certezza della casa, cui si richiama l'attenzione, per i suoi riflessi fondamentali sulla vita familiare.

Perciò si è ritenuto di riportare la disposizione sovraesposta che, attraverso i diritti di ogni uomo e di ogni donna, costituisce la migliore, anzi l'unica garanzia economica dell'esistenza della famiglia, i cui particolari diritti fanno parte della materia di Codice civile, piuttosto che propriamente costituzionale.

Un articolo che sancisse la protezione dello Stato, o della collettività o della Nazione per l'istituto familiare non avrebbe in realtà alcuna specifica rilevanza concreta, trattandosi di un orientamento morale, già ben saldo nel nostro popolo e che nulla acquisterebbe da una enunciazione non dispositiva della nuova Costituzione.

* * *

Il secondo articolo, che concerne particolarmente i rapporti di lavoro, stabilisce in primo luogo la parità dei diritti della donna, estendendo al campo del lavoro ed al settore economico il principio di eguaglianza già stabilito in altra parte della Costituzione.

È evidente come si intenda così tutelare la piena libertà della donna di dedicarsi ad ogni tipo di lavoro, nell'ambito delle sue capacità naturali e la pari dignità riconosciuta al suo lavoro, sia che esso si svolga tra le pareti domestiche ed entro la famiglia, oppure nell'azienda, nell'ufficio, nella scuola, nell'officina e nei campi.

La seconda parte dell'articolo, con pari considerazione della situazione dell'uomo o della donna che lavori, mette in rapporto la retribuzione del lavoro con il carico familiare, stabilendo così che il livello minimo di esistenza debba essere commisurato non sulla vita del singolo, ma su quella del nucleo familiare ed escludendo che, a chi è oberato di famiglia, vengano frapposti ostacoli per una redditizia occupazione.

* * *

Il terzo articolo è volto alla tutela della maternità ed implica la garanzia dei congedi di maternità pre e post puerperio e la sospensione del lavoro per i termini necessari all'allattamento.

Alle condizioni per lo sviluppo della prole provvede la seconda parte dell'articolo stesso, ove è fatto cenno all'assistenza e all'organizzazione previdenziale correlativa, stabilendo un obbligo coerente dello Stato che intervenga con proprie istituzioni laddove l'iniziativa spontanea della famiglia e dei datori di lavoro manchi o sia insufficiente.

Nessuna differenza è fatta qui, com'è ovvio, tra figli legittimi e naturali, antecipazione di quella giusta riforma che avrà la sua sede nel Codice civile, tendente alla equiparazione di diritti ad ogni effetto delle due arbitrarie categorie di esseri che uguale diritti hanno alla vita.

ARTICOLI PROPOSTI

Art. ...

Lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini il minimo necessario all'esistenza per ciò che concerne gli alimenti, gli indumenti, l'abitazione, l'assistenza sanitaria; in particolare dovrà provvedere alla esistenza di chi sia disoccupato senza sua colpa, o incapace al lavoro per età e invalidità.

Art. ...

Alla donna sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori. La remunerazione del lavoro di ogni cittadino, sia uomo o donna, deve assicurargli un'esistenza dignitosa, tenuto conto del carico familiare.

Art. ...

Le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione sociale della maternità. Istituzioni assistenziali e previdenziali integrate, ove occorra, dallo Stato, tuteleranno la vita di ogni bambino.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti