[24 luglio 1946, Commissione per la Costituzione, seduta plenaria. La discussione è incentrata sulla distribuzione dei temi alle Sottocommissioni. Gli onorevoli Tosato e Colitto presentano due schemi di suddivisione degli argomenti da trattare nelle Sottocommissioni, il primo più dettagliato il secondo più schematico. Le due proposte non vengono qui riportate, e per esse si rimanda al resoconto sommario della seduta pubblicato dalla Camera dei Deputati.]
Grassi, rileva che lo schema proposto dall'onorevole Tosato, costituisce una indicazione sommaria per un corso di diritto costituzionale, mentre, a suo avviso, compito della Commissione è quello di fissare dei principî basilari per la formazione di uno Statuto seguendo delle idee nucleari che dovranno servire di base per l'ordinamento giuridico, sociale ed economico dello Stato. Nella elaborazione dei singoli punti ciascun membro della Commissione porterà il risultato dei suoi studi e l'orientamento della sua scuola, e dalla discussione emergeranno dei concetti che dovranno essere fissati in grandi linee e cioè: dichiarazione di diritti, nella quale entrano tutte le libertà, come affermazione generica: struttura generale dello Stato (unitaria o decentrata); in caso di decentramento, affermazione dei limiti del decentramento stesso. Questa dovrebbe essere materia della prima Sottocommissione, lasciando tutti gli altri argomenti alle leggi speciali.
La seconda Sottocommissione dovrebbe considerare la struttura dello Stato e la sua organizzazione positiva e non teorica, in quanto non si tratta di fare la dottrina dello Stato. Occorre vedere quale dovrà essere positivamente la concezione italiana dello Stato e quindi considerare gli organi sovrani dello Stato, quali il Parlamento, il Governo, ecc.
La terza Sottocommissione dovrebbe esaminare i diritti e i doveri nel campo economico-sociale.
Si tratta, in sostanza, di deliberare le linee fondamentali attraverso cui si deve dividere il lavoro e poi passare effettivamente alla sua attuazione.
[...]
Marchesi crede che la traccia presentata dal collega Tosato investa l'autorità e la competenza dell'Assemblea Legislativa assai più che quella di una Assemblea Costituente, la quale deve determinare i principî fondamentali sui quali dovrà innalzarsi il nuovo edificio legislativo. Così il tema della libertà di insegnamento potrebbe portare molto in lungo il dissenso e la discussione; ma il problema della scuola è un problema che riguarda essenzialmente, se non esclusivamente, l'Assemblea legislativa.
Libertà è una parola piena di insidie e di minacce più di quanto non sia mai stata. Si può in una nuova carta costituzionale affermare il principio che la scuola sia aperta al pubblico; si può, per ciò che riguarda i diritti dei lavoratori, dire che ogni cittadino ha diritto alla istruzione secondo la capacità e il profitto che esso dimostra: e questo è un punto su cui tutti possono concordare; ma la discordia insorge quando si voglia determinare con concretezza quale debba essere il principio generale che deve regolare la scuola e che cosa si debba intendere per libertà di insegnamento.
Se non si vuole prolungare all'infinito questa discussione, che dovrebbe in ogni caso svolgersi in Assemblea plenaria, e che spetterebbe all'Assemblea legislativa definire, si debbono limitare i principî generali a quel tanto che può far parte di una costituzione.
Mastrojanni non condivide l'opinione dell'onorevole Marchesi, che debba riservarsi all'Assemblea legislativa la decisione relativa alla scuola, perché la questione dell'insegnamento è una questione essenziale, sulla quale la costituzione deve portare almeno una enunciazione di carattere generale e di principio che dia all'Assemblea legislativa l'orientamento per le leggi che essa dovrà formare. La Costituzione dovrà in ogni caso dare una enunciazione di principio relativa alla religione; precisare, insomma se l'insegnamento dev'essere laico o non laico.
Tosato precisa che egli ha inteso dare soltanto un'indicazione di possibili temi, preoccupandosi soprattutto dell'assegnazione di questi alle varie Sottocommissioni, ma riconosce che taluni temi dovranno essere trattati, mentre altri potranno non esserlo. Concorda con l'onorevole Mastrojanni; molti dei temi da lui indicati potranno dar luogo all'inclusione anche di una parola sola. La Costituzione deve contenere soltanto i principî costituzionali, non le applicazioni che saranno oggetto di legislazione ordinaria. Ma in questo momento in cui si tratta di distribuire la materia fra le varie Sottocommissioni, ha ritenuto opportuna una indicazione piuttosto dettagliata.
A cura di Fabrizio Calzaretti