[Il 26 marzo 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alla sezione delle appendici della Parte seconda Titolo primo per il testo completo della discussione.]

Crispo. [...] Manchevolezze nel testo del progetto: se, onorevoli colleghi, si leggono le disposizioni dal n. 8 al n. 22 — sono questi gli articoli compresi nel titolo primo — si rileverà che, mentre la Costituzione, riconoscendo e garantendo i diritti fondamentali di libertà, si è preoccupata di determinarne l'eventuale limitazione, non si è preoccupata di prevederne la eventuale sospensione, in alcuni casi eccezionali. E colgo l'occasione per osservare all'onorevole Tieri che deve una Costituzione, dopo la dichiarazione dei diritti, preoccuparsi di determinarne la limitazione e la sospensione. Deve preoccuparsene perché la Costituzione non è il Codice della libertà originaria, intesa come arbitrio assoluto, ma regola, invece, l'eterno conflitto fra l'individuo e lo Stato, fra il principio di libertà e quello di autorità, onde il concetto di libertà non può non essere integrato con quello di autorità, sì che saranno più civili quei popoli che non incorreranno nell'abuso delle proprie libertà; pei quali, pertanto, non sarà necessaria l'applicazione delle leggi repressive.

Il testo del progetto non prevede, adunque, come dicevo, il caso della necessità di una sospensione dei diritti di libertà. Ora, come ognuno può intendere, questa necessità di sospensione può verificarsi, e se, difatti, si verifica in casi eccezionali, ciò non significa che tali casi non debbano essere preveduti e disciplinati. Mi riferisco alla necessità connessa con lo stato di guerra, o a gravi motivi di ordine pubblico. Nel caso di una guerra, difatti, è facile intendere come l'esercizio dei diritti di libertà, o di alcuni fra essi, come la libertà di stampa, la libertà di parola, la libertà di riunione, possa essere contrario alle esigenze di difesa, o addirittura costituire un'arma nelle mani del nemico. La Costituzione non può ignorare tale stato di necessità e, prevedendo la eventuale sospensione dei diritti di libertà, deve garantirne la cessazione, facendola coincidere con la cessazione delle necessità determinate dalla guerra.

Se il mio ricordo è esatto, nei lavori della prima Sottocommissione non si omise di discutere della sospensione dei diritti, e fu anche formulato un articolo, nel quale tale sospensione si poneva in rapporto con lo stato di pericolo della Repubblica. Questa disposizione venne poi dimenticata e non formò più oggetto di alcun esame. Occorrerà, adunque, provvedere.

Più preoccupante è la necessità connessa con motivi gravi di ordine pubblico, quando al normale ordinamento costituzionale deve sostituirsi quell'ordinamento di eccezione che si conosce col nome di stato di assedio.

Per tale eventualità, è evidente che il potere esecutivo è il solo organo in grado di valutare l'eccezionale situazione del Paese, per decidere se proclamare o non lo stato di assedio; ed è egualmente innegabile che lo stesso potere esecutivo abbia il dovere di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico. Si tratta, adunque, di conciliare siffatte esigenze coi diritti del cittadino, onde la Costituzione deve garantirlo da ogni arbitrio del potere esecutivo. Questa garanzia non può essere che di natura politica.

Come ho detto, l'articolo formulato dalla prima Sottocommissione prevedeva la sospensione dell'esercizio dei diritti fondamentali di libertà quando la Repubblica fosse stata proclamata in istato di pericolo.

Penso che tale formula si presti all'arbitrio e non sia accettabile. Lo Stato di pericolo è espressione assai vaga. Io ritengo (e proporrò un articolo aggiuntivo), che in un solo modo il cittadino possa e debba essere garantito, con l'intervento, cioè, del Parlamento che, senza indugio, deve essere convocato per ratificare o respingere la proclamazione dello stato d'assedio e i relativi provvedimenti del Governo, e deve essere convocato, anche se disciolto, per decidere esclusivamente su detto oggetto.

Tupini. Questo è previsto. È prevista la prorogatio.

Crispo. È esatto, ma non sono previsti né il caso della guerra, né il caso dello stato di assedio.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti