[Il 16 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».]

Presidente Terracini. [...]  L'onorevole Crispo ha proposto il seguente articolo 74-bis, che ha già svolto in sede di discussione generale:

«L'esercizio dei diritti di libertà può essere limitato o sospeso per necessità di difesa, determinate dal tempo o dallo stato di guerra, nonché per motivi di ordine pubblico, durante lo stato di assedio. Nei casi suddetti, le Camere, anche se sciolte, saranno immediatamente convocate per ratificare o respingere la proclamazione dello stato di assedio e i provvedimenti relativi».

L'onorevole Codacci Pisanelli ha facoltà di svolgere in questa sede il suo emendamento.

[L'emendamento dell'onorevole Codacci Pisanelli, presentato come aggiuntivo all'articolo 74 del progetto (76 della Costituzione), si riferisce alla possibilità per il Governo di emanare decreti aventi forza di legge. Stesso argomento trattano gli altri emendamenti presentati in questa seduta. Le relative discussione sono pertanto riportate a commento dell'articolo 77.]

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti