[Il 5 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame delle disposizioni finali e transitorie.]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Gasparotto ha presentato il seguente ordine del giorno:

«L'Assemblea Costituente riconosce, coerentemente alle tradizioni del Paese, che le calamità nazionali impegnano la solidarietà della Nazione rispetto ai danni e agli oneri che da esse derivano».

Ha facoltà di illustrarlo.

Gasparotto. La Costituzione francese, all'articolo 34, dispone che le calamità che colpiscono la Nazione impegnano tutta la Nazione, indipendentemente dalle regioni colpite dagli infortuni di particolare gravità.

Ora, io comprendo le ragioni per cui la Commissione non possa accogliere questa disposizione nel testo della Costituzione, in quanto essa risponde perfettamente alla tradizione italiana. Difatti, in occasione del terremoto Calabro siculo del 1911 che provocò la morte di 50 mila persone, in quella del terremoto della Marsica del 1915 e via dicendo, l'Italia ha affermato costantemente la solidarietà, di tutta la Nazione davanti a queste sventure che colpiscono la Patria nelle varie parti del suo territorio.

Quindi, si può ritenere, forse, superflua, la disposizione stessa.

Tuttavia, di fronte all'ordinamento regionale, che distingue la Repubblica in vari nuclei autonomi, è utile, sotto forma di voto espresso in un ordine del giorno, che la Costituente stabilisca ancora una volta l'unità morale e la solidarietà di tutti gli italiani di fronte alle sventure nazionali. (Applausi).

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Gasparotto, testé letto.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti