[Il 13 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione generale sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia partendo dalla relazione della onorevole Angelina Merlin e dalle relazioni delle correlatrici Federici Maria e Noce Teresa.

Nella relazione della onorevole Angelina Merlin, si propongono i seguenti articoli:

Art. ...

Lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini il minimo necessario all'esistenza per ciò che concerne gli alimenti, gli indumenti, l'abitazione, l'assistenza sanitaria; in particolare dovrà provvedere alla esistenza di chi sia disoccupato senza sua colpa o incapace al lavoro per età e invalidità.

Art. ...

Alla donna sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori. La remunerazione del lavoro di ogni cittadino, sia uomo o donna, deve assicurargli un'esistenza dignitosa, tenuto conto del carico familiare.

Art. ...

Le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione sociale della maternità. Istituzioni assistenziali e previdenziali integrate, ove occorra, dallo Stato, tuteleranno la vita di ogni bambino.]

Merlin Angelina, Relatrice, dichiara di non aver nulla da aggiungere a quanto ha esposto nella sua relazione e che si riassume nei tre articoli proposti.

Il primo articolo afferma il principio che si devono dare garanzie economico-sociali all'individuo perché, se in un certo momento della sua vita volesse formarsi una famiglia, non si trovi ostacolato dalle sue condizioni economiche. Ha già in precedenza dichiarato che a questo primo articolo avrebbe rinunciato se tale principio fosse stato accolto in altra parte della Costituzione.

In questo primo articolo aveva anche affermato il diritto dell'individuo al minimo necessario per l'esistenza, e precisamente agli alimenti, agli indumenti, all'abitazione e all'assistenza sanitaria anche per la famiglia; ma l'affermazione di questi principî e di questi diritti per la famiglia non significa che coloro che non si sono voluti o non hanno potuto costituire una famiglia ne siano privati.

In ordine al secondo articolo, nel quale si parla dei diritti riconosciuti alla donna e si afferma il concetto dell'uguaglianza dei diritti della donna nei confronti dell'uomo, osserva che nessuna differenza deve essere fatta tra gli individui dell'uno e dell'altro sesso. Non sa se questo concetto sia affermato anche in altra parte della Costituzione; comunque ritiene che non sia male ribadirlo anche in questa sede, perché la donna ha un'importanza decisiva nella formazione della famiglia. Una donna, anche se non sia sposata, se ha dei figli potrà ugualmente costituire la propria famiglia.

La donna, sotto questo aspetto, è la creatura più importante, l'essere intorno al quale si forma il nucleo familiare.

Molè osserva che partendo da tale concetto si finirà col tornare al matriarcato.

Merlin Angelina, Relatrice, riconosce che nella storia millenaria della civiltà umana si è passati attraverso il periodo del matriarcato; ma ciò non vuol dire che vi si debba ora ritornare. Se si dovesse tornare indietro dovremmo disperare di quella che è la perfettibilità umana. Non si può negare, allo stato odierno dei fatti, che ci sono famiglie costituite intorno alla donna; perciò è necessario stabilire quali ne siano i diritti.

Osserva poi che il riconoscimento della funzione sociale della maternità non interessa solo la donna, o l'uomo, o la famiglia; interessa tutta la società. Proteggere la madre significa proteggere la società alla sua radice, poiché intorno alla madre si costituisce la famiglia e, attraverso la madre, si garantisce l'avvenire della società. Di qui la necessità di istituzioni assistenziali e previdenziali, delle quali tratta l'articolo 3.

Osserva, in proposito, che non intende mettere tutte queste istituzioni a carico dello Stato; può anche darsi che attraverso altri enti si possa esercitare questa assistenza.

Affermato il principio della protezione della madre, saranno tutelati anche i figli, compresi gli illegittimi, i quali, per il solo fatto di essere nati, hanno diritto alla vita.

Ritiene che, senza arrivare ad una esplicita dichiarazione del genere nella Costituzione, si debba garantire la vita di tutti i bambini, siano essi legittimi che illegittimi.

Quanto alle norme giuridiche riguardanti gli illegittimi, provvederà il codice.

Fanfani osserva che nessuno intende porre in una condizione giuridica di inferiorità i figli di ignoti.

Il Presidente Ghidini osserva che tale trattamento di inferiorità esiste nella legge vigente. Dal punto di vista giuridico, i figli illegittimi si distinguono in figli naturali, figli incestuosi e figli adulterini. La diversità di condizione giuridica si ripresenta anche nel diritto successorio.

Federici Maria, Correlatrice, premette di aver presentato al Presidente il testo di un nuovo articolo che si differenzia in parte da quelli precedentemente formulati. Esso è così concepito:

«Alla famiglia verranno assicurati, con opportune provvidenze in materia di retribuzione, in fatto di accesso alla proprietà, specie della casa, di tutela della madre e dei figli, di istruzione e di educazione, di previdenza e di assistenza, di ordinamento finanziario, una difesa ed uno sviluppo consoni al bene della famiglia stessa e della intera società.

«Alla lavoratrice capo-famiglia sono assicurati i diritti riconosciuti al lavoratore capo-famiglia integrati dalle forme assistenziali predisposte per la tutela della maternità e dell'infanzia».

Aggiunge che se la Commissione lo riterrà opportuno, invece di fare due commi di un unico articolo, si potranno fare due articoli separati.

Per quanto riguarda le garanzie economico-sociali della famiglia ritiene che un articolo sia sufficiente, al massimo due, se si considera il fatto delicato che oltre ad una famiglia costituita secondo la legge, possono formarsi dei nuclei familiari irregolari, che tuttavia hanno bisogno di garanzie di carattere sociale e giuridico; articolo o articoli nei quali siano considerate le provvidenze da dare in eguale misura agli uni e agli altri.

Ritiene che l'introduzione nel nostro Statuto di un articolo contenente le garanzie economico-sociali, che nelle altre Costituzioni non esiste, si possa giustificare tenendo presente che le nuove Costituzioni si distinguono e si differenziano dalle precedenti perché non considerano più solo l'individuo ed i suoi diritti, ma altri soggetti, tra i quali, la famiglia, alla quale le più recenti Costituzioni si preoccupano di dare garanzie economiche.

Ammessa la necessità di introdurre un articolo contenente garanzie economico-sociali, tale articolo viene necessariamente ad essere riassuntivo di tutte le garanzie già ricordate e che hanno per oggetto la tutela e lo sviluppo della famiglia, in quanto questa è la cellula viva e vitale, che a sua volta produce altre cellule per costituire il tessuto sociale.

Una volta d'accordo sull'opportunità di fare un solo articolo riguardante le garanzie economico-sociali della famiglia, pensa che sia preferibile cominciare con il vero soggetto, che è appunto la famiglia; invece nelle formulazioni proposte dalle onorevoli Merlin e Noce il concetto di famiglia è scomparso, poiché si parla solo di lavoratrici, di figli, ecc.

Alla famiglia, soggetto dell'articolo, devono assicurarsi provvidenze in materia di retribuzioni — cioè i salari familiari — e di accesso alla proprietà, con particolare riferimento alla casa. L'unico modo per dare una garanzia economica alla famiglia è quello di darle una proprietà, sia pure piccola, in quanto, specie in questo momento, il grave disagio anche morale della nostra società è dovuto in gran parte alla deficienza di abitazioni.

Naturalmente la tutela della madre e dei figli deve essere tenuta presente anche quando la famiglia è irregolare, perché la maternità è una cosa così fondamentale e così delicata che ha bisogno di particolari cure, sia da parte della collettività, sia da parte dello Stato in forma integrativa. È necessario che l'ordinamento finanziario dello Stato permetta di andare incontro alle necessità delle famiglie numerose con sgravi fiscali, tenendo presente il concetto del reddito minimo indispensabile per assicurare la difesa e lo sviluppo della famiglia e, in definitiva, dell'intera società.

È logico che quanto più le famiglie saranno difese e protette da queste provvidenze, tanto più ne uscirà rafforzata la compagine sociale.

Effettivamente la madre è una lavoratrice quando si trova ad essere capo-famiglia, sia per ragioni di vedovanza che per altri motivi; in tal caso la donna ha bisogno di tutte le garanzie riconosciute al lavoratore capo-famiglia, e di tutte le garanzie predisposte per la tutela della maternità ed infanzia, che in questo caso devono assumere un carattere più efficiente che nei confronti della madre la quale vive nella sua famiglia regolare, con l'aiuto e l'appoggio del marito. Vi dovranno perciò essere speciali disposizioni di legge che garantiscano la figura della madre capo-famiglia.

Noce Teresa, Correlatrice, dichiara che nella sua relazione ha cercato di attenersi innanzi tutto al tema proposto, cioè le garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia, considerando la famiglia in senso molto generale e completo.

È stato ammesso nelle premesse che la Costituzione democratica della Repubblica italiana non possa limitarsi all'affermazione dei diritti, ma deve anche indicare come si intenda garantire il godimento di tali diritti, e pensa che proprio questo sia il lavoro essenziale della Sottocommissione. Lo stesso titolo, che parla di «garanzie», vuol significare che non si devono affermare dei diritti in maniera astratta, ma occorre indicare anche come si dovranno mettere in pratica.

Gli articoli proposti sono tre. Il primo che riguarda la famiglia dice: «lo Stato protegge la famiglia». Dopo tale affermazione di principio, l'articolo stabilisce in qual modo lo Stato debba dare la garanzia della protezione, ispirandosi alle odierne reali condizioni della famiglia stessa. Oggi in Italia la formazione della famiglia è spesso ostacolata a causa di difficoltà economiche e di impedimenti di ordine giuridico, come, ad esempio, nel caso delle disposizioni che ne subordinano la formazione a certe condizioni; così per gli agenti di polizia, per i carabinieri, per gli ufficiali dell'esercito. Questi impedimenti devono essere eliminati e lo Stato deve intervenire in casi di particolare bisogno.

Molè osserva che allora lo Stato, per permettere di sposare, deve concedere dei prestiti.

Noce Teresa, Correlatrice, ritiene che, quando ne è richiesto, lo Stato debba agevolare la formazione delle famiglie, principio questo che è messo in pratica in altri paesi, come in Francia, in cui sono concessi i prestiti matrimoniali.

Federici Maria, Correlatrice, rileva che i prestiti erano stati adottati anche in Italia, sotto il governo fascista.

Noce Teresa, Correlatrice, osserva che i mezzi di protezione economica mediante prestiti rispondono ad una situazione di fatto e sono adottati in molti paesi, nei quali non è mai esistito il fascismo. Pensa che la protezione della famiglia per mezzo di prestiti sia uno dei sistemi col quale si può garantire la possibilità della formazione del nucleo familiare a due individui che vogliano sposarsi. Continuando nella formulazione dell'articolo, ha inserito due punti che non sono di carattere economico, ma che hanno il fine di rimuovere ogni ostacolo alla costituzione della famiglia. Infatti, ancor oggi, esistono ostacoli alla libera unione matrimoniale di due individui, come il caso del marito funzionario dello Stato che può essere traslocato da una sede all'altra e la moglie, anch'essa impiegata, soggetta alla stessa eventualità. Ritiene quindi necessario sancire il principio che di tali particolari situazioni si debba tenere conto.

A tal fine l'articolo dovrebbe essere così formulato:

«Lo Stato protegge la famiglia, facilitando la formazione anche con aiuti economici ed abolendo tutte le proibizioni e gli ostacoli riguardanti il matrimonio e la convivenza del nucleo famigliare».

Nel secondo articolo ha voluto tenere conto della situazione reale e di fatto esistente in Italia, ritenendo che la questione della maternità non possa essere separata dalla questione della famiglia e che debba essere affermato, in un articolo a sé della Carta costituzionale, in qual modo lo Stato deve intervenire per tutelare la maternità. Oggi la maternità è considerata in generale, in Italia, come qualche cosa che riguarda l'individuo, mentre essa rappresenta anche una funzione naturale nobilissima della donna, in quanto provvede alla creazione delle nuove generazioni, le quali non possono non interessare la Nazione tutta, trattandosi dell'avvenire e dell'interesse della collettività. In conclusione, la maternità deve essere considerata come una funzione sociale che interessa tutta la collettività e non soltanto la madre o la famiglia, e lo Stato deve predisporne una tutela e una protezione efficace.

Pensa che un tale concetto non possa essere considerato come nuovo, ma come naturale conseguenza della situazione di fatto esistente in Italia. Purtroppo è necessario riconoscere che, da questo punto di vista, l'Italia è molto arretrata rispetto ad altri paesi, e lo dimostrano le statistiche con le altissime percentuali di mortalità delle gestanti e di mortalità infantili.

Federici Maria, Correlatrice, invita la onorevole Noce a dare le cifre di tali statistiche.

Noce Teresa, Correlatrice, rileva come sia doloroso, per chi sia stato in Francia, vedere nelle statistiche comparative colà pubblicate la grande differenza che esiste tra la percentuale di mortalità delle gestanti in Italia e in Francia. Per ciò si è preoccupata di stabilire nell'articolo 2 alcune garanzie a favore della maternità, cosicché tenendo conto delle obiezioni che sono state fatte nella precedente riunione, l'articolo rimarrebbe così formulato: «La Repubblica italiana riconosce che la maternità è una funzione sociale.». Non avrebbe nulla in contrario ad aggiungere «oltre che una funzione naturale» in quanto resterebbe sempre chiaro che è un interesse della collettività nazionale la protezione della maternità.

L'articolo 2 continua: «Lo Stato italiano garantisce ad ogni donna, qualunque sia la sua situazione sociale e giuridica, la possibilità di procreare in buone condizioni economiche, igieniche e sanitarie». Questo per assicurare alle operaie un adeguato periodo di riposo interamente pagato, prima e dopo il parto, istituendo un assegno di gravidanza ed un premio di allattamento e garantendo l'assistenza medica a tutte le gestanti, qualunque sia la loro condizione economica.

Formulato l'articolo 2 si passa al terzo punto, che tratta dell'infanzia. La onorevole Federici ritiene che tale questione non vada trattata in tema di garanzie per la famiglia; a suo parere invece il problema dell'infanzia è strettamente collegato a quello familiare.

Federici Maria, Correlatrice, chiarisce di non aver mai detto quanto le attribuisce l'onorevole Noce; infatti nella formulazione di uno dei suoi articoli è espressamente detto: «tutela della madre e dei figli».

Noce Teresa, Correlatrice, si riferisce all'infanzia che, oltre ai figli, comprende anche gli orfani.

Se ci si riporta alla situazione di fatto esistente in Italia, bisogna convenire purtroppo che i bambini non trovano, all'atto della nascita, adeguate assistenze di carattere sanitario. È lo Stato che deve garantire un minimo di protezione e di cure dove non possono arrivare né la famiglia, né l'iniziativa individuale privata.

Con l'articolo tre, partendo sempre dalla situazione di fatto esistente in Italia, ha cercato di concretare la garanzia dello Stato nel modo seguente: «Lo Stato italiano garantisce a tutti i bambini, legittimi ed illegittimi, un minimo di protezione e di cure da parte della società, ed a partire dal momento stesso in cui vengono a farne parte, mediante ambulatori e consultori per i lattanti, asili nido, asili scuola, colonie di vacanze, istruzione elementare con corsi di istruzione pre-professionale e professionale».

Ritiene che si dovrebbe insistere nel rendere obbligatoria la istituzione dell'ambulatorio e del consultorio, in modo che la madre debba far visitare il bambino, evitando così la possibilità della diffusione di malattie che purtroppo minano la salute dell'infanzia, riducendo la capacità lavorativa dei futuri lavoratori.

Per quanto riguarda gli asili, essi rappresentano una necessità, perché ci sono troppi bambini in giro per le strade. Lo Stato dovrebbe provvedere per le colonie di vacanze, che oggi sono troppo scarse di numero. La istruzione elementare in pratica è tutt'altro che obbligatoria; pertanto trova opportuno insistere anche su questo punto. I corsi di istruzione pre-professionale e professionale sono necessari, se si pone mente al dilagare della delinquenza minorile e della prostituzione delle minorenni in Italia. Dando la possibilità a questi adolescenti di fare qualche cosa oltre la scuola, si provvederà ad eliminare le cause di queste dolorose piaghe sociali.

Concludendo, insiste su quanto ha detto e specialmente sulla concretezza nella formulazione degli articoli, concretezza che le sembra necessaria nella formulazione della nuova carta costituzionale della Repubblica italiana dei lavoratori.

Merlin Angelina, Relatrice, desidera rispondere all'interruzione della collega Federici a proposito delle statistiche.

Sa benissimo che i numeri hanno un valore molto relativo e che bisogna piuttosto guardare la realtà; desidera perciò confermare non con le cifre, ma con la propria esperienza quanto aveva detto la collega Noce, ricordando come siano gravi le condizioni delle gestanti nell'Ospedale Vecchio di Milano, così gravi da far vergogna anche di fronte ad altri paesi, che non sono al nostro livello di civiltà. È indubbio quindi che la maternità deve essere protetta fin da quando si manifesta veramente: si potrà discutere sulla opportunità di introdurre tutti i suggerimenti pratici, ma il principio deve essere ammesso e considerato nella nuova Costituzione.

Federici Maria, Correlatrice, osserva che se si considera la presente situazione, il quadro catastrofico cui ha accennato la collega Noce è pienamente giustificato; se però si considerano le statistiche serie che sono state fatte in Italia prima della guerra, allora questo quadro così catastrofico può apparire esagerato, pur convenendo che in Italia ci sia da fare molto in questo campo e che quello che c'è funziona male.

Per quanto riguarda le garanzie economiche che la collega Noce vorrebbe dare alla famiglia che si deve costituire, osserva che nella sua relazione si parla appunto di queste garanzie economiche. A questo punto anzi nota che il titolo che si è dato alla relazione dovrebbe essere cambiato: infatti si deve parlare non solamente delle garanzie economiche e sociali che si debbono dare alla famiglia già costituita, ma anche di quelle che si devono dare alla famiglia che si viene a costituire.

Molè dichiara di essere contrario al concetto che lo Stato debba dare degli aiuti per contrarre matrimonio; lo Stato deve dare agli individui il diritto alla vita, alla retribuzione, i mezzi per lavorare e non il denaro per potersi sposare.

Federici Maria, Correlatrice, afferma che nella sua relazione, nella parte che tratta delle garanzie economiche e sociali, non ha introdotto nessuna disposizione che riguardi questi aiuti pre-matrimoniali.

Circa poi le garanzie da dare alla famiglia, riferendosi alle preferenze per i coniugati, ricorda che proprio nel periodo fascista ciò aveva dato luogo a grandi abusi, poiché il fatto di essere sposato era un titolo preferenziale, anche nei confronti di chi aveva titoli professionali superiori. Pertanto ritiene che richiedere maggiori garanzie da parte dello Stato per chi è coniugato non sia un principio ammissibile.

Che lo Stato debba proteggere la famiglia è una disposizione che appare in molte Costituzioni, ma è una formula assai equivoca, perché tale protezione dello Stato potrebbe far sorgere tutti quei fenomeni che sono stati deprecati nel passato regime: l'opera balilla, per esempio, che toglieva i bambini alle famiglie.

La famiglia ha diritto a tali e tante garanzie da parte dello Stato, della collettività, da non aver bisogno di protezione. Se ci deve essere una protezione, questa deve venire dalla Provvidenza. Arriverebbe quasi a dire che se mai è la famiglia che protegge lo Stato, perché se la famiglia sarà sana, completa, bene assistita, si avrà quello Stato che si può considerare il più soddisfacente.

Si oppone quindi alla formula che lo Stato debba proteggere la famiglia, formula che in realtà non dice nulla, e che per quello che lascia sottintendere deve essere esclusa.

Noce Teresa, Correlatrice, osserva che non si tratta di fare delle affermazioni di principio, ma occorre introdurre disposizioni concrete.

Federici Maria, Correlatrice, ricorda che a proposito del lavoro, si è detto che una lavoratrice capo-famiglia che ha, per esempio, otto figli, godrà dello stesso assegno che è stabilito per l'uomo con otto figli.

Così per quanto riguarda la legislazione del lavoro dichiara di aver accolto i suggerimenti dei colleghi allargando il periodo del riposo prima del parto e dopo il parto, mantenendo il posto alla donna che deve avere un bambino e che al settimo mese di gravidanza deve lasciare l'impiego. Non solo ha proposto che il posto venga conservato, ma che l'assegno non sia decurtato, anzi corrisposto per intero.

Noce Teresa, Correlatrice, osserva che la lavoratrice capo di famiglia è quella che mantiene la famiglia e per mantenere la famiglia fa un lavoro. Ma la donna lavoratrice non è soltanto l'operaia, bensì anche quella che, avendo una numerosa prole da allevare, non può lavorare; in tal caso viene a mancare la qualifica di capo-famiglia che le consentirebbe di godere di una determinata assistenza.

La donna operaia ha qualche diritto, ma la donna casalinga, la massaia rurale, la contadina non hanno alcun diritto all'assistenza.

Federici Maria, Correlatrice, osserva che per questa ultima categoria di donne esiste il salario familiare.

Molè ricorda che la Costituzione non può entrare in una specificazione analitica dei singoli casi. Essa deve contenere soltanto i principî generali che devono essere formulati in modo molto semplice, quasi in forma di proposizione.

Fanfani afferma che dalla Costituzione si deve pretendere un impegno solenne a segnare una direttiva, una strada sulla quale ci si debba incamminare e non una regolamentazione minuta di provvidenze le quali, per il fatto di essere minute, rischierebbero, dopo qualche anno, di essere superate.

Sufficiente è stabilire il principio; penseranno poi il legislatore, i partiti, l'opinione pubblica ad intervenire successivamente, se la legislazione deve essere aderente alla realtà.

Dichiara di aver studiato attentamente le varie proposte fatte e di aver seguito le correzioni apportate in sede di esposizione dalle varie relatrici. Ritiene tuttavia che le preoccupazioni, che in tutte le relazioni affiorano, di far avere alla donna un salario adeguato agli oneri finanziari (oneri sia della famiglia legittima che di quella illegittima) possano considerarsi già soddisfatte, qualora in aggiunta all'articolo approvato nella riunione di ieri, in cui è detto che i lavoratori hanno diritto ad una retribuzione adeguata alle necessità personali e familiari ed in accoglimento della prima parte dell'articolo 2, formulato dalla onorevole Merlin, si faccia seguire la dizione: «Alla donna lavoratrice sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano al lavoratore».

Introducendo questo secondo comma, si avrà anche modo di fare un solenne riconoscimento dell'eguaglianza dei diritti su questo terreno, tra gli uomini e le donne, non per il fatto che abbiano sesso diverso, ma la stessa capacità.

Vi è in tutti la preoccupazione di impegnare solennemente nella Costituzione i futuri legislatori a concedere adeguate protezioni alla maternità ed all'infanzia. È necessario però stare attenti a non incorrere nell'errore di istituire una specie di allevamento di Stato. Per conciliare le varie opinioni, ritiene che, adottando una frase, seppure incompleta, proposta dalla onorevole Merlin con un altro concetto espresso nel secondo articolo proposto dalla onorevole Federici, unita al capoverso proposto dalla onorevole Noce, si potrebbe formulare il seguente articolo:

«La Repubblica Italiana riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità e dell'infanzia.

«In particolare le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione e dei doveri della maternità.

«Istituzioni scolastiche, assistenziali e previdenziali, integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare la vita e lo sviluppo di ogni bambino».

Alla coordinazione dei concetti si provvederà poi al termine della discussione. Oltre a ciò resta da considerare se debbano esistere garanzie speciali in materia economica e sociale per l'integrazione delle insufficienze che il nucleo familiare presenta di fronte alla sua funzione: allevamento ed educazione della prole. È a questo punto che nasce la preoccupazione della onorevole Federici, che non è tuttavia in contrasto con quelle della onorevole Noce e della onorevole Merlin. Ma, a suo avviso, la Sottocommissione non si deve occupare di questo problema, in quanto la materia è pertinenza della prima Sottocommissione. È invece necessario preoccuparsi del fatto che, esistendo la convivenza familiare, questa convivenza possa arrivare ad essere integrata — ove ce ne sia bisogno — in modo che se ne assicuri un'esistenza confacente con la dignità dell'uomo.

Circa il problema della funzione sociale della maternità, osserva che la onorevole Noce per «funzione sociale» intende dire che la madre, procreando, reca un beneficio alla collettività, in quanto assicura la continuità della specie. Non vi è dubbio che in tal senso tutti sono d'accordo, essendo questo un principio generalmente accolto.

Noce Teresa, Correlatrice, fa presente che tuttavia non è riconosciuta questa funzione.

Fanfani rileva che non è vero che non siano stati fatti tentativi di riconoscimento, e anzi si è giunti ad assurdi come quelli verificatisi in Germania, dove la scelta delle mogli dei funzionari della pubblica sicurezza, più adatte a procreare, era subordinata al benestare del Capo della polizia. Quando si dice che la Repubblica italiana riconosce che è interesse nazionale la protezione della maternità, è implicito il riconoscimento che la comunità italiana ha un interesse del tutto peculiare ad osservare, a seguire, a proteggere, quei cittadini che si trovano in particolari circostanze.

Concludendo, si augura di aver potuto convincere la onorevole Noce — perché, per ragioni di studio, condivide pienamente i suoi propositi — dichiarando che se c'è un'aspirazione in fondo alla sua anima, è quella che sorga dalla Costituzione italiana una comunità nella quale nessun ragazzo, nessun bambino, possa trovarsi nella circostanza di vedersi mancare la possibilità del vitto quotidiano.

Colitto riconosce che le tre relazioni presentate contengono interessanti proposte di grande importanza; ma ha il timore che nella nuova Costituzione si vogliano inserire delle affermazioni che, per un complesso di ragioni, appaiono molto difficilmente traducibili in realtà. Se non esistesse in lui tale preoccupazione, sarebbe per l'approvazione integrale degli articoli proposti dalla onorevole Federici; ma ritiene di dover proporre alla Sottocommissione l'approvazione di un articolo più breve che, eliminando i dettagli non consoni alla natura di una Carta costituzionale, riassuma i principî fondamentali. L'articolo dovrebbe essere così formulato:

«Lo Stato ha tra i suoi compiti la protezione della maternità e dell'infanzia legittima ed illegittima».

Molè si dichiara d'accordo con le affermazioni dell'onorevole Fanfani, il quale ha proposto una enunciazione di concetti che potrebbe soddisfare un po' tutti, salvo il criterio di rendere più che sia possibile generica la formulazione dei principî ai quali poi si ispirerà la legislazione. Per cercare di contemperare queste esigenze, ritiene che i concetti espressi nelle tre relazioni potranno servire di guida per il legislatore, mentre nella formulazione degli articoli ci si dovrà attenere solamente all'enunciazione dei principî. A tale proposito invita gli onorevoli Commissari a prendere visione del preambolo della Costituzione francese, il quale, in poche parole, fissa i principî importantissimi nel campo costituzionale.

Ritiene che l'unità familiare debba essere mantenuta, e che la donna possa essere capo famiglia soltanto nella condizione in cui l'unità familiare non consenta che il capo-famiglia sia il padre.

Si deve tenere presente che per una necessità etica la famiglia legittima deve avere sempre la preferenza sulla famiglia naturale. A tal fine deve essere mantenuta la protezione della famiglia legittima, nell'interesse del bambino che nella famiglia trova già una naturale protezione, che non trova in quella irregolare, dove il minore più facilmente può, se non vi è un senso morale che lo guidi nei suoi doveri, abbandonare la retta via. Quindi, da un punto di vista giuridico-morale, il bambino e la donna devono essere trattati con parità di condizione, sia che si trovino in una posizione regolare che irregolare, ma questo non deve incidere sulla unità familiare della famiglia illegittima, che sempre deve avere la preferenza.

Per quanto ha riferimento alla formulazione, invita gli onorevoli Commissari a non intaccare questo principio, nell'interesse della donna stessa e della prole. Circa la questione della funzione sociale, trova superflua la definizione, perché qualunque fatto della comunità potrebbe essere inteso come questione sociale. Inoltre tale definizione potrebbe prestarsi ad interpretazioni di ordine politico vertenti sulla questione della maternità, così come già fu in periodo fascista in cui si concepì lo Stato come una volontà di potenza suprema, alla quale dovevano soggiacere i cittadini. Pertanto ritiene pericolosa la definizione, anche perché la maternità deve essere intesa come qualche cosa di più elevato della funzione sociale, ossia come funzione etica, dalla quale dipende la stessa vitalità dello Stato.

Noce Teresa, Correlatrice, dichiara di essere d'accordo con l'onorevole Fanfani, ma propone di aggiungere dopo le parole: «Lo Stato italiano garantisce ad ogni donna, qualunque sia la sua situazione sociale e giuridica, la possibilità di procreare in buone condizioni economiche, igieniche e sanitarie», le altre: «e garantisce a tutti i bambini un minimo di protezione e di cura da parte della società, a cominciare dal momento stesso in cui vengono a farne parte». Ritiene invece che la frase: «Le condizioni di lavoro non devono impedire il completo adempimento delle funzioni della maternità» dovrebbe essere inclusa nella parte riguardante la tutela del lavoro.

Il Presidente Ghidini, data l'ora tarda, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

 

Successiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti