[Il 19 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla libertà di opinione, di coscienza e di culto. Dopo l'approvazione dell'articolo relativo alla libertà di culto (vedi commento all'articolo 19)...]

Cevolotto, Relatore, propone il seguente emendamento aggiuntivo:

«Tutti i culti hanno diritto a eguale protezione penale contro il vilipendio loro, delle loro credenze, dei loro ministri e contro il turbamento delle loro funzioni».

Moro si dichiara contrario all'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Cevolotto, perché ritiene che la tutela penale accordata dal Codice in materia sia opportunamente graduata.

È chiaro che una tutela penale vi deve essere, e che quanto alla sostanza essa debba essere eguale per tutti; ma non può concordare che questa tutela, oltre che essere eguale in valore abbia eguale concreta esplicazione, perché la tutela penale deve essere graduata in proporzione all'entità del danno che viene arrecato. Se vi è una religione che è professata dalla stragrande maggioranza degli italiani, evidentemente in questo caso il danno e l'offesa sono più gravi di quello che non siano il danno e l'offesa arrecati attraverso il vilipendio di altri culti non professati dalla stragrande maggioranza del popolo italiano.

Precisa che, domandando una posizione particolare per la Religione cattolica, non si richiede una disparità di principio, ma si richiede soltanto che la legislazione si adegui ad una realtà di fatto, per la quale le reazioni giuridiche debbano commisurarsi naturalmente al danno effettivo subìto dalle coscienze.

Cevolotto, Relatore, dichiara di insistere nella sua proposta. L'opposizione che ad essa viene fatta dimostra come, con l'inserimento del Concordato nella Costituzione, si sia inteso porre le religioni su di un piano differente.

Merlin Umberto osserva che la eguaglianza di trattamento proposta dall'onorevole Cevolotto costituirebbe una ingiuria al Capo della religione professata dalla maggioranza degli italiani.

Moro dichiara di essere sostanzialmente in disaccordo con l'onorevole Cevolotto, e di ritenere che sia questo il luogo per dare un impegno preciso al legislatore penale, il quale valuterà in quale momento e in quale forma occorrerà applicare il criterio cui l'onorevole Cevolotto ha accennato.

Cevolotto, Relatore, insiste affinché la questione venga trattata in questa sede, essendo l'articolo 402 del Codice penale — che riguarda la materia — ancora in vigore. Ricorda che anche il Professore Jemolo ha manifestato il pensiero che sia necessaria la modificazione di quell'articolo.

La Pira fa presente che il Ruffini, il quale non era un cattolico, scrisse che la Chiesa cattolica ha una tale realtà storica che non può in tutto essere parificata alle altre forme di religione.

Moro insiste nella sua pregiudiziale circa la inopportunità di collocare nella Costituzione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Cevolotto.

Lucifero dichiara di essere favorevole alla pregiudiziale, perché ritiene che l'articolo, così come è stato compilato e approvato, contenga già la garanzia richiesta dall'onorevole Cevolotto. Infatti, una volta stabilita l'eguaglianza delle religioni in tutti i casi, è evidente che il legislatore non potrà che adeguarsi a questo principio.

(La pregiudiziale è approvata con 9 voti favorevoli e 7 contrari).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti