[Il 19 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla libertà di opinione, di coscienza e di culto.]

Il Presidente Tupini apre la discussione sull'articolo 3 nella formulazione proposta dall'onorevole Dossetti: «I rapporti di lavoro, l'appartenenza alle Forze armate o a pubblici servizi, la degenza in ospedali, ricoveri, istituti, carceri, non possono dar luogo a nessun impedimento di diritto o a nessun ostacolo di fatto in ordine all'adempimento dei doveri religiosi fondamentali e all'assistenza da parte dei ministri del culto seguito».

Togliatti ritiene che questo articolo sia inutile e non convenga inserirlo nella Costituzione. Non comprende che cosa significhi l'accenno alla degenza in ospedali. È evidente che negli ospedali deve esservi un servizio religioso. E allora — domanda — quell'accenno vorrebbe significare forse che, se vi è un malato grave e il medico non lo lascia uscire per andare a Messa, queste medico violerebbe la Costituzione?

Quanto all'accenno circa le carceri, domanda se violerebbe la Costituzione quel direttore di un carcere mandamentale che vietasse l'uscita ai carcerati che volessero andare a sentire Messa a 20 chilometri di distanza.

Dossetti, Relatore, osserva che è facile rispondere alle osservazioni dell'onorevole Togliatti con un vecchio adagio «Ad impossibilia nemo tenetur». Chiarisce che l'articolo proposto ha lo scopo di garantire non soltanto l'osservanza di un principio, ma anche il rispetto di determinate situazioni di fatto nelle quali sia assicurato ad ogni cittadino, anche di religione diversa dalla cattolica, la possibilità di avere quella assistenza religiosa che è conforme al culto da lui seguito.

Fa presente all'onorevole Togliatti che l'articolo proposto è desunto da un libretto in cui sono contenute le rivendicazioni delle religioni evangeliche in Italia, libretto scritto dal Signor Pejrot e inviato a tutti i Costituenti.

Cevolotto, Relatore, dichiara di non giustificare perché si sia adottata una formula sintetica per esprimere il concetto della libertà di esercizio del culto, e poi si voglia specificare la stessa cosa nell'articolo in esame.

Fa presente che nel diritto al libero esercizio della propria fede è implicito il diritto di ricevere l'assistenza religiosa, anche per i carcerati e i degenti in un ospedale, nei limiti delle possibilità concrete.

Dossetti, Relatore, rileva che la garanzia contenuta nell'articolo da lui proposto non riguarda le norme concernenti la libertà religiosa, ma tutto il complesso di norme giuridiche relative all'organizzazione degli istituti di pubblica assistenza e di pena.

Grassi osserva da un punto di vista pregiudiziale che, essendo il diritto di esplicazione del proprio culto espresso già nelle norme precedentemente approvate, si debba fare il rinvio a quelle norme e non sia opportuno votare l'articolo proposto dall'onorevole Dossetti.

Moro fa osservare che, con l'articolo in esame, non si è più nell'ambito delle garanzie, ma in quello della libera esplicazione. È vero che sono state già votate delle norme che garantiscono la libera professione della fede religiosa, ma qui si prospetta il caso concreto di cittadini che non possono, per motivi indipendenti dalla loro volontà, godere di una libertà fisica.

Togliatti dichiara che voterà contro l'articolo, non intendendo con questo di votare contro il suo contenuto, ma in quanto non ritiene che l'articolo tratti una materia da Costituzione.

Il Presidente Tupini mette ai voti la pregiudiziale dell'onorevole Grassi secondo cui quanto è espresso nell'articolo proposto dall'onorevole Dossetti è già implicito nella formula dell'articolo precedentemente approvato.

(La pregiudiziale Grassi è approvata con 9 voti favorevoli e 7 contrari).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti