[Il 1 ottobre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'intrapresa economica.]

Marinaro ricorda di avere insistito nella seduta antimeridiana sulla necessità che sia bene specificata l'esigenza che deve determinare il provvedimento legislativo, accennando a esigenze di servizi pubblici e all'opportunità di ovviare a situazioni monopolistiche dannose alla collettività. Ora insiste sulla necessità che sia contemplata l'ipotesi dell'indennizzo, in seguito a quanto ha dichiarato l'onorevole Taviani. Questi ha fatto presente che l'indennizzo, essendo stato previsto nell'articolo relativo alla proprietà, si intende previsto anche in questo caso; invece egli ritiene che l'averlo previsto a proposito della proprietà e non in questo caso, potrebbe dar luogo ad equivoci e al dubbio che il legislatore non abbia voluto prevedere l'indennizzo, mentre dal principio concordemente affermato che la proprietà è riconosciuta e garantita dallo Stato, deriva che, anche nel caso della impresa, l'indennizzo non può essere dimenticato.

Non ha difficoltà ad adoperare l'espressione «equo indennizzo».

Infine, dichiara di avere, insieme con l'onorevole Colitto, formulato il seguente articolo, che tiene conto delle osservazioni fatte dai colleghi Dominedò, Corbi e Taviani:

«Per imprescindibili esigenze di servizi pubblici, o per la necessità di eliminare situazioni di privilegio o di monopolio dannose alla collettività, lo Stato e gli enti locali possono con legge essere autorizzati ad assumere l'impresa o a parteciparvi, salvo indennizzo.

«La gestione dell'impresa, in tal caso, ha luogo in forma industrializzata ed è sottoposta a controllo».

Taviani propone di discutere l'articolo, ma di riservare ad un secondo tempo la questione dell'indennizzo. La formula Marinaro-Colitto non gli dispiace, ma preferirebbe dire:

«Le imprese economiche possono essere private, cooperativistiche e collettive.

«L'iniziativa privata è libera. L'impresa privata non può essere esercitata in contrasto, ecc.».

Colitto trova eccessiva la casistica.

Taviani risponde che nella discussione sulla proprietà non si è specificato, ma in questa sede c'è il problema dei salari, il problema dei rapporti di lavoro, e occorre fare una specificazione; parlare solo di «bene comune» è troppo vago.

Merlin Angelina afferma che stamani, quando è stato letto l'articolo, era rimasta colpita da quella disarmonia che ha poi notato l'onorevole Taviani, e si associa a quanto egli ha detto. Però osserva che questa dichiarazione di imprese, che possono essere individuali, cooperativistiche e collettive le sembra inutile, in primo luogo perché è sempre contraria a queste definizioni, ma poi perché negli altri commi si parla di impresa individuale, impresa cooperativa, ecc. Quindi ritiene implicita l'esistenza di queste imprese senza bisogno di inutili definizioni.

Taviani fa notare che questo è un problema di secondo ordine: bisogna essere d'accordo sul concetto. Ricorda la votazione dell'articolo sulla proprietà, di cui l'articolo in esame vuole essere il parallelo e l'eco che ha avuto nella stampa, per cui non ritiene inutile parlare di impresa cooperativistica.

Occorre una formulazione giuridica per questi tre tipi di impresa, che possa servire di base al futuro legislatore.

L'onorevole Colitto trova superfluo specificare tanto; ma, se trattando della proprietà ci si è limitati alla espressione «funzione sociale», qui, nella parte dinamica della vita economica, è necessario specificare.

Corbi, Relatore, fa una mozione d'ordine. Quando si iniziò la discussione sulla relazione Taviani, espresse il parere che sarebbe stato opportuno esaminare insieme la relazione Taviani e la relazione Pesenti, perché si integrano a vicenda. Poiché nello spirito vi è l'accordo, nel rivedere la formulazione degli articoli pensa che si potrebbe intanto procedere ad una fusione.

Taviani osserva che l'articolo in discussione troverà un collocamento molto lontano da quello della «proprietà» nella Costituzione.

Il Presidente Ghidini non nega che si possa fare anche un articolo solo. Intanto metterà ai voti i primi tre commi.

Canevari anziché «l'impresa gestita in forma cooperativa» propone «l'impresa cooperativa».

Il Presidente Ghidini mette ai voti i primi tre commi nel seguente nuovo testo:

«Le imprese economiche possono essere private, cooperativistiche, collettive.

L'iniziativa privata è libera. L'impresa privata non può esser in contrasto con l'utilità sociale in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

L'impresa cooperativa deve rispondere alla funzione della mutualità ed è sottoposta alla vigilanza stabilita per legge. Lo Stato ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei».

(Sono approvati).

Merlin Angelina ha approvato i tre commi, ma fa una riserva per quanto riguarda quella specificazione di «private, cooperativistiche e collettive».

[La seduta prosegue con la discussione del tema della riserva allo Stato delle imprese che abbiano determinate caratteristiche. Si rimanda pertanto per il testo al commento all'articolo 43.]

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti