[Il 22 maggio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quarto della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti politici».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 49 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'onorevole Mortati ha presentato il seguente emendamento:

«Tutti i cittadini hanno diritto di raggrupparsi liberamente in partiti ordinati in forma democratica, allo scopo di assicurare, con la organica espressione delle varie correnti della pubblica opinione ed il concorso di esse alla determinazione della politica nazionale, il regolare funzionamento delle istituzioni rappresentative.

«La legge può stabilire che ai partiti in possesso dei requisiti da essa fissati, ed accertati dalla Corte costituzionale, siano conferiti propri poteri in ordine alle elezioni o ad altre funzioni di pubblico interesse.

«Può inoltre essere imposto, con norme di carattere generale, che siano resi pubblici i bilanci dei partiti».

Ha facoltà di svolgerlo.

Mortati. Ritiro l'emendamento che ho presentato e lo sostituisco con un altro formulato d'accordo con l'onorevole Ruggiero, che ritira anche il suo perché concorda con il mio. Questo nuovo testo dice così: «Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi liberamente in partiti che si uniformino al metodo democratico nell'organizzazione interna e nell'azione diretta alla determinazione della politica nazionale».

[...]

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Sullo già svolto:

«Sostituire l'articolo 47 col seguente:

«Hanno diritto al riconoscimento giuridico tutti i partiti, democraticamente costituiti, mediante i quali i cittadini intendano con il metodo della libertà concorrere a determinare la politica del Paese».

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti