[Il 22 maggio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quarto della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti politici».]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Benvenuti ha proposto il seguente articolo 47-bis:

«Nessun cittadino può essere perseguitato, incriminato o comunque punito a motivo della professione, diffusione o propaganda delle proprie opinioni politiche, né a motivo dell'attività politica comunque svolta nelle forme e nei limiti della Costituzione.

«Tuttavia la legge reprime e punisce ogni atto diretto a provocare con la violenza il mutamento o l'abbattimento delle pubbliche istituzioni, ovvero ad impedire l'esercizio della sovranità popolare e dei diritti politici inviolabili su cui tale esercizio si fonda».

L'onorevole Benvenuti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Benvenuti. Dato il carattere dell'articolo, ritengo che la sua sede più opportuna sia il Titolo VI della seconda Parte della Costituzione «Garanzie costituzionali».

Sostanzialmente la finalità dell'articolo aggiuntivo è quella di coprire con una norma di non incriminabilità tutte le attività politiche svolte nell'ambito della Costituzione; quindi non soltanto l'esercizio dei diritti previsti dalla prima Parte, ma tutte le attività politiche, anche quelle concretamente disciplinate nella Parte seconda. Quindi ritengo che il tema diventerà di attualità quando discuteremo delle garanzie costituzionali; in quanto lo formuleremo in modo che valga ad estendere questa particolare garanzia costituzionale a tutte le attività politiche sia a quelle previste dalla prima Parte, quanto a quelle previste dalla seconda Parte del testo costituzionale.

Presidente Terracini. Allora lei si riserva di ripresentare questo articolo aggiuntivo al Titolo VI. Sta bene.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti