[L'8 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».

La prima parte della seduta è riportata a commento degli articoli 57 e 58.]

Presidente Terracini. [...] Dobbiamo ora esaminare le seguenti proposte aggiuntive:

«Aggiungere il seguente comma:

«Cinque senatori sono nominati a vita dal Capo dello Stato fra coloro che, con meriti insigni, nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario, hanno illustrata la Patria.

«Alberti».

«Art. 55-bis.

«Sono senatori di diritto e a vita gli ex-Presidenti della Repubblica.

«Sono pure senatori di diritto e a vita gli ex Presidenti del Consiglio e gli ex Presidenti delle Assemblee legislative, i quali abbiano coperto la carica almeno per un anno anche se non continuativamente.

«A tale diritto si può rinunziare, purché la rinunzia sia fatta prima della firma del decreto di nomina da parte del Capo dello Stato.

«Alberti».

«Per la prima elezione del Senato, sono nominati senatori di diritto con decreto del Capo dello Stato: i deputati dell'Assemblea Costituente che abbiano fatto parte del disciolto Senato, o che siano stati Presidenti del Consiglio o di Assemblea, o che abbiano avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente.

«A tale diritto si può rinunciare, ma la rinuncia deve essere fatta prima della firma del decreto di nomina.

«Leone Giovanni, Avanzini, Rossi Paolo, Pignatari, Cifaldi, Villabruna, Candela, Alberti, Preziosi, Corbino, Condorelli, Costantini, Martinelli, Arcaini, Castelli Avolio, Adonnino».

«Per la prima elezione del Senato, sono nominati senatori con decreto del Capo dello Stato:

a) i deputati al Parlamento dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 e quelli che non furono dichiarati decaduti, ma esercitarono la funzione di oppositori nell'Aula;

b) i deputati dell'Assemblea Costituente che sono stati Presidenti del Consiglio o di Assemblea;

c) coloro che siano stati membri del disciolto Senato ed abbiano mantenuto atteggiamento di costante opposizione al regime fascista dopo il 3 gennaio 1925.

«Martino Gaetano, Morelli Renato, Villabruna, Cifaldi, Bonino, Colitto, Perrone Capano, Condorelli, Colonna, Mazza, Rodinò Mario».

«Sono senatori di diritto, durante l'esercizio del loro ufficio, il Primo Presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti, l'Avvocato generale dello Stato, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, il Presidente dell'Accademia dei Lincei, il Capo di Stato Maggiore generale.

«Clerici, Montini, Raimondi, Morelli Luigi, Cotellessa, Marconi, Adonnino, Carboni Enrico, Ponti, Sampietro».

Queste proposte considerano due questioni: la prima è quella dell'immissione nel Senato sia di senatori non eletti, ma nominati dal Capo dello Stato per meriti insigni, sia di senatori che tali divengono per la carica che essi ricoprono. La seconda si riferisce a una norma transitoria, a tenore della quale del primo Senato dovrebbero far parte di diritto alcuni cittadini a causa di cariche che ricoprono o hanno ricoperto.

In relazione alla prima questione, relativa all'esistenza di senatori che non ripetano dal suffragio universale diretto il loro potere, ritengo che la votazione già eseguita dall'Assemblea impedisca di prenderla in considerazione. Il Senato, infatti, è costituito sulla base del suffragio universale e diretto: mi pare pacifico che non possa accogliere in sé persone che da questo suffragio non ripetano la carica. Resta sempre aperta invece, come norma transitoria, la proposta che prevede la immissione nel primo Senato, cioè nel Senato alla sua prima formazione, di certe persone che ricoprono o hanno ricoperto certe particolari dignità pubbliche o politiche. Pertanto ritengo che non sia più da porsi in votazione la prima proposta dell'onorevole Alberti.

Ritengo che ugualmente non possa essere messa in votazione la proposta dell'onorevole Alberti a tenore della quale sono senatori di diritto a vita gli ex Presidenti della Repubblica, ecc.

Quindi decade anche la votazione sull'ultimo comma, che stabiliva la possibilità di rinuncia da parte degli interessati a questa nomina automatica.

Resta invece da porre in votazione la proposta dell'onorevole Leone Giovanni, relativa alla prima elezione del Senato.

Le altre proposte dell'onorevole Martino Gaetano e dell'onorevole Clerici sono analoghe.

Badini Confalonieri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Badini Confalonieri. Quando c'è stata una lunga discussione sul valore dell'ordine del giorno, ho taciuto; ma vedo che purtroppo la questione torna in argomento in questo momento, e che dobbiamo tornare a discuterla, tenendo conto di quanto prima si è detto e cercando di non ripeterci.

Non c'è dubbio, per quella interpretazione che lei signor Presidente ha già dato, che quando si vota un ordine del giorno si delibera qualche cosa, si fissa un principio; poiché siamo Assemblea Costituente, si fissa un principio di carattere costituzionale.

A questo proposito credo, anche se l'onorevole Perassi non è d'accordo, che la maggioranza di noi convenga. Però ci deve essere un motivo differenziatore, perché talora si presenti un emendamento e talaltra un ordine del giorno; altrimenti, non si comprende perché talora si userebbe una forma e talaltra forma diversa.

La differenza mi pare sia questa: con l'ordine del giorno si vuole fissare un principio, ma il principio consente delle eccezioni, in casi particolari; con l'emendamento, invece, si vuole inserire una determinata testuale disposizione di legge, che resta immutabilmente quella e non può essere modificata, non consente eccezioni.

Questo, per concludere che con la votazione dell'ordine del giorno Nitti noi abbiamo fissato il principio che «il Senato deve essere di carattere elettivo»; tuttavia non ci siamo preclusa la strada a che alcuni membri del Senato possano non avere questo carattere elettivo.

Il principio è stato fissato e non possiamo rimetterlo in discussione; ma, naturalmente, non si tratta di una norma di legge precisa e specifica, e quindi le eccezioni sono consentite.

Su queste eccezioni l'Assemblea è chiamata a discutere ed a votare.

Alberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Alberti. L'ordine del giorno Nitti, approvato dall'Assemblea, afferma che il Senato sarà eletto col suffragio universale diretto col sistema del collegio uninominale. Però, a me non sembra che questo precluda all'Assemblea la possibilità di stabilire che possa venire aggiunta, con altro metodo, qualche altra categoria di senatori, precisamente quella cui ho fatto cenno nel primo e nel secondo emendamento.

Questa — se mi permette l'allusione e non la interpreta come una indiscrezione — credo sia anche l'opinione dello stesso onorevole Nitti, il quale aveva, con altro ordine del giorno, proposto che alcuni senatori fossero indicati dai Consigli delle Università fra i professori di Università.

C'è un ordine del giorno, nel quale è detto precisamente: «Fanno parte del Senato: il Presidente della Corte di cassazione di Roma, il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti e sei professori di Università, designati per elezione dal Consiglio superiore della pubblica istruzione».

Mi pare, quindi, che se nello stesso pensiero del proponente dell'ordine del giorno, che abbiamo votato, c'è questa possibilità, noi possiamo insistere perché cinque senatori siano nominati a vita dal Capo dello Stato fra coloro che, con meriti insigni nel campo sociale, scientifico, artistico-letterario hanno illustrato la Patria; e che possa essere votato l'articolo 55-bis, il quale indica, fra coloro che hanno diritto a sedere in Senato, gli ex Presidenti della Repubblica e gli ex Presidenti del Consiglio e delle Assemblee legislative, i quali abbiano ricoperto la carica per qualche tempo.

Nitti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Nitti. Io avevo presentato una serie di proposte in questa materia e prego il Presidente di avere un po' di tolleranza se mi permetto di divagare.

Non c'è nessun Senato che possa essere sciolto. Questa non è materia di discussione: la Camera si scioglie, il Senato non si scioglie. In nessun paese il Senato si scioglie: così è in America e così era in Francia. Il Senato dunque ha una sua speciale funzione: la continuità. Il Senato rappresenta non soltanto l'impressione di un momento, come l'elezione a suffragio universale in una data situazione o in una certa circostanza. Il Senato permane anche se non funziona legislativamente, anche quando non funziona la Camera. Le Camere debbono essere collegate, e non vi è nulla di più pericoloso del considerare due cose troppo distinte. In America vi è questa strana Costituzione: chi è Presidente del Senato non è senatore; Presidente del Senato è il Vice Presidente della Repubblica, che rappresenta dunque la stessa ondata popolare che ha portato alla Presidenza della Repubblica colui che comanda. Quindi cosa fa il Vice Presidente del Senato? Poiché non è senatore non vota, ma dirige i lavori e mantiene la continuità. Ecco la spiegazione delle mie proposte che possono parere strane. In Francia cosa c'era? Vi era un Senato che durava troppo a lungo, vi era un Senato non conveniente: lo dicevano gli stessi senatori, i quali duravano in carica ben nove anni. Inoltre il Senato si rinnovava ogni tre anni per un terzo. Cosa vuol dire il Senato? Il Senato vuol dire la continuità, e vuole dire una scelta di persone od una designazione di persone che rappresentino tendenze, direi, permanenti. Il Senato dunque da noi non può essere troppo differente. Quando io ho letto il progetto di Costituzione: la Camera dura cinque anni; il Senato dura cinque anni, non ho compreso più nulla. Io non conosco funzioni legislative di questa natura. Il Senato non si scioglie, deve durare. Da noi facciamo che duri sei anni e che si rinnovi ogni due anni per un terzo, come accade in America, dove si rinnova ogni due anni, mentre in Francia si rinnova ogni tre anni, pure per un terzo.

Il Senato vuol dire la permanenza di qualche cosa. Nelle nuove istituzioni bisogna conservare sempre qualcosa delle antiche, perché abbiano attrazione sulle masse umane. Io mi sono ribellato prima di tutto all'idea che si chiami «Camera dei senatori». Si chiami Senato! Dobbiamo avere qualcosa che indica la continuità: per questo mi sono permesso di indicare alcune categorie. Prima di tutto quella che sembra ad alcuni tanto strana: ex Presidenti della Repubblica ed ex Presidenti delle Camere legislative, perché ho visto da vicino cosa significa la mancanza di qualcosa che possa in Senato ricordare la spiegazione di avvenimenti che, cinque o sei anni dopo, non si spiegano più dalla maggioranza. Lasciamo dunque che vi siano gli ex Presidenti del Consiglio e, credetemi, non l'ho fatto per causa mia, perché non ho proprio il desiderio di essere senatore. Che vi siano poi gli ex Presidenti della Repubblica è normale. Sapete cosa ha significato in Francia la mancanza di questa disposizione? Gli ex Presidenti del Consiglio e gli ex Presidenti della Repubblica appena cadevano, avevano bisogno di affrontare la lotta elettorale. Poincaré, appena caduto da Presidente della Repubblica, è andato a presentarsi agli elettori come candidato al Senato. Briand ha fatto la stessa cosa. È una necessità, e bisogna trovare il modo di ovviare a questo, per l'esperienza di quello che avviene in altri paesi. Solo Clemenceau ha sbagliato, perché quando non fu eletto Presidente della Repubblica, fu talmente crucciato che non volle essere più nulla. Quando ebbe il più lungo colloquio della sua vita, durato cinque ore (racconterò questo grande avvenimento, ho preso l'impegno di pubblicarlo), passò in rassegna la vita pubblica francese. Non volle essere più nulla e morì crucciato.

Gli ex Presidenti della repubblica e gli ex Presidenti del Consiglio possono far parte del Senato. È una cosa che non offende il suffragio universale, perché rappresenta una necessità contingente che, con l'esperienza del passato, si rende ancora più evidente. Vi avevo chiesto, quindi, in quelle proposizioni che avevo fatto, che insieme agli ex Presidenti della Repubblica e agli ex Presidenti del Consiglio venissero alcune categorie di uomini che, per la prima ed unica volta, rappresentavano la transazione fra il vecchio e il nuovo, e la creazione di qualcosa che desse la sensazione della continuità.

Dunque, in quanto alla proposta di designare cittadini di alto valore scientifico, per il decoro stesso del Senato (benché il Senato non sia un'Accademia) io riconosco questo, ma bisogna metter fuori il Presidente della Repubblica, che non deve far parte direttamente del Senato. Questa disposizione non vi è in nessuna Repubblica. Il Senato deve vivere della sua vita, deve vivere del suffragio universale. Può avere alcune categorie designate nella legge, transitoriamente, ma non può in nessuna guisa il Presidente della Repubblica entrare in questa materia.

Permettete, signori, io sono l'uomo che ha nominato più Senatori, l'unico credo che ha avuto il coraggio di fare in una sola lista 96 Senatori. È un fatto di orgoglio. Tutti i Presidenti del Consiglio che non hanno coraggio, non fanno Senatori. I tre Presidenti del Consiglio degli ultimi anni della monarchia che hanno nominato Senatori sono stati Giolitti, Salandra ed io, perché ne assumevamo la responsabilità. I Presidenti del Consiglio che esitavano, non facevano Senatori, perché promettevano a tutti il Senato e facevano tante promesse che poi non potevano mantenere. La prima condizione per mantenerle era quella di non farne. Ho avuto una grande soddisfazione: l'unico Presidente del Consiglio che negli ultimi trent'anni ha nominato Senatori. Giolitti vide respinte buona parte delle sue nomine e lo stesso Mussolini, nella sua onnipotenza, in certi momenti ha visto nomine di Senatori respinte. Io ho fatto il più gran numero di Senatori, e mai alcuna mia nomina è stata respinta dal Senato.

Io so quindi la delicatezza di questo argomento. Bisogna dare al Senato il carattere di rispettabilità. Bisogna metterlo, soprattutto per quanto riguarda la sua origine, al di fuori del sospetto, e però io non accetto alcuna cosa che conferisca al Presidente della Repubblica il diritto di nominare Senatori. I Senatori non possono essere nominati che per suffragio universale o per designazione indicata da una legge, che disponga vi siano Senatori di alcune categorie per breve tempo o a lungo o indeterminatamente, quando la loro partecipazione sia creduta necessaria. E questa non è una deroga al suffragio universale; questa non è una mancanza ai principî generali; questa è una necessità contingente, soprattutto perché noi formiamo un Senato interamente ex novo in un Paese che per un quarto di secolo si trova sbattuto da tante correnti politiche. Ora, che vi siano alcuni Senatori che non siano di nomina popolare, per suffragio universale, è perfettamente logico e spiegabile. Ma questo deve essere limitato, ed è perciò che io ho proposto che i Senatori siano nominati anche fra ex deputati che abbiano un certo numero di legislature, in modo che possano dare prova di competenza. Quindi io pregherei di entrare in questa decisione: di designare alcune categorie di cittadini, non per elezione, non a suffragio universale, ma per legge, di tal che essi non debbono premere sull'Assemblea, ma siano di utile consiglio e di utile collaborazione. Quindi limito la mia proposta a questo, pregando di tenere fuori il Presidente della Repubblica, perché egli non può agire senza i suoi Ministri né contro i suoi Ministri. Egli non può dar corso a nomine che abbiano carattere politico di parte, e quindi significa metterlo in imbarazzo affidare a lui personalmente la scelta dei Senatori.

Io dunque prego l'Assemblea di consentire che vi siano alcune categorie al di fuori del suffragio universale, ciò che non è deroga, ma è completamento. Sono a disposizione dell'Assemblea se essa vorrà chiedere chiarimento su altre questioni.

Alberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Alberti. Quando ho svolto gli emendamenti, ho indicato le ragioni per le quali ritenevo che la nomina dei cinque Senatori a vita potesse essere fatta dal Capo dello Stato, e non ritengo di dover ritornare su quell'argomento. Ma se ora l'onorevole Nitti pensa che questa nomina da parte del Capo dello Stato possa essere pericolosa, io vorrei chiedere all'Assemblea se non ritiene che questa designazione possa essere fatta eventualmente dallo stesso Senato, perché la designazione di alcuni uomini illustri da parte delle Università, del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e la nomina di 6 professori di Università, non mi pare corrispondano al concetto che io avevo inteso di racchiudere in questa proposta.

L'ambiente universitario, rispettabilissimo e che tutti noi veneriamo, non esaurisce, mi pare, nel suo campo le illustrazioni nazionali. Se queste illustrazioni nazionali dovessero essere designate fra i professori di Università, dai Consigli superiori delle Università stesse, molti uomini illustri rimarrebbero esclusi. (Interruzione del deputato Nitti).

L'onorevole Nitti dice ora che intende che siano soltanto designati. Diversamente, pensavo che, ad esempio, il nostro collega Benedetto Croce non avrebbe potuto essere compreso fra le illustrazioni nazionali.

Clerici. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Clerici. L'emendamento, che ho avuto l'onore di presentare insieme ad altri colleghi e che credo debba essere messo in votazione per le stesse ragioni che sono già state esposte precedentemente per analoghi emendamenti da altri colleghi — e alle quali ragioni mi associo —, ha valore di emendamento del penultimo comma dell'emendamento del Presidente Nitti, in quanto l'onorevole Nitti nel penultimo comma del suo emendamento dice: «Fanno parte del Senato il Presidente della Corte di cassazione di Roma (debbo rilevare che da tempo una sola è la Corte di cassazione), il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti e sei professori nominati dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione»; mentre il mio emendamento suona così: «Sono senatori di diritto durante l'esercizio del loro ufficio (tale limitazione è un concetto che completa la proposta, e che forse è implicito, ma comunque è bene che sia esplicito, in quella del Presidente Nitti) il Primo Presidente della Corte di cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, il Presidente della Corte dei Conti, l'Avvocato Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, il Presidente dell'Accademia dei Lincei, il Capo di Stato Maggiore generale».

Ben poco ho da dire per spiegare il mio emendamento: le più alte cariche amministrative dello Stato — alcune neanche in senso proprio, perché l'Accademia dei Lincei è fuori dell'ambito delle Amministrazioni dello Stato — avrebbero, in tal modo, nella seconda Camera una voce, la voce della competenza e della autorevolezza, sia pure ridotta al minimo possibile. Ma queste sette voci, per le ragioni che sono state dette dai colleghi che mi hanno preceduto, devono a mio parere stare nel Senato, senza che si turbi con ciò il principio generale che, per la massima parte, il Senato è eletto a suffragio universale.

Ricordo un solo esempio analogico: nella Camera dei Comuni inglese, come tutti i colleghi sanno e mi insegnano, accanto agli eletti dei borghi e delle contee, hanno sempre seduto i rappresentanti delle dieci o dodici Università del Regno Unito.

Pajetta Gian Carlo. Erano due le Università.

Clerici. No: sono esattamente dodici quei deputati. Ora per quanto si sia, attraverso i secoli, modificato il sistema elettorale inglese, partendo dai borghi putridi per arrivare attraverso la legge del 1832 ed a quelle del 1867 e del 1884 fino al suffragio universale il più esteso, della legge 1918, completata nel 1928, malgrado questa vasta evoluzione, nessuno — che io sappia — ha mai contrastata e, comunque, è rimasta sempre ferma nella Camera dei Comuni inglese, la rappresentanza delle Università. Il che vuol dire che quel popolo, nel quale sempre è fiorita la libertà e in cui man mano si è fondata, estesa e consolidata la più autentica democrazia, non ha mai ritenuto che avesse carattere eterogeneo la rappresentanza di tali ambasciatori del pensiero, della cultura, dell'alta amministrazione della cosa pubblica entro il Parlamento, anzi proprio entro la Camera elettiva, popolare per eccellenza.

Per questa ragione, credo non costituisca una anomalia quanto io propongo.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Presento all'Assemblea il seguente emendamento aggiuntivo firmato anche dai colleghi La Rocca, Togliatti, Moranino, Dozza, Nenni, Minella Angiola, Mattei Teresa, Jotti Leonilde e Montagnana Rita:

«I deputati alla Costituente che abbiano sofferto almeno cinque anni di carcere per una condanna del tribunale speciale per motivi politici sono senatori di diritto del primo Senato della Repubblica».

(Commenti).

Presidente Terracini. Facciano silenzio, onorevoli colleghi.

Laconi. Non credo vi sia motivo che io illustri il mio emendamento. Diceva poco fa l'onorevole Clerici, a proposito di un suo emendamento, che esso si illustrava da sé: si trattava della nomina nel primo Senato della Repubblica del Presidente dell'Accademia dei Lincei, di magistrati e di generali. Tanto meno quindi reputo sia necessario illustrare un emendamento il quale chiama a far parte del primo Senato della Repubblica quegli uomini che, unici forse, hanno acquistato diritto a farne parte, dopo avere sofferto per la difesa della democrazia e delle libertà popolari.

Voglio anche far notare che nel mio emendamento si riconosce questo diritto soltanto a coloro i quali, ritrovandosi nella condizione su accennata, siano stati nel tempo stesso membri di questa Assemblea, che abbiano cioè anche avuto una investitura popolare. (Applausi a sinistra).

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, mi pare, dagli intervenuti che abbiamo ascoltato, che, in linea generale, prevalga nell'Assemblea il criterio che, fermo restando il carattere elettivo fondamentale del Senato, esso non si opponga all'inclusione nel Senato stesso di senatori i quali ripetano altrimenti la loro autorità e la loro nomina.

Abbiamo sentito parecchi oratori in proposito; ed io penso che, di fronte a questa manifestazione di volontà diffusa, sebbene non abbracciante proprio tutti i settori dell'Assemblea, si possa a buon diritto considerare che il silenzio dei pochi non abbia tale peso da farci ritenere senz'altro respinto questo criterio.

E, pertanto, possiamo mettere in votazione la serie di proposte che sono state avanzate in ordine all'immissione nel Senato di un certo numero di senatori che non ripetano dall'elezione la propria nomina considerandole partitamente. Si tratta degli emendamenti presentati, e questa sera sviluppati, dagli onorevoli Alberti, Clerici, Nitti e Laconi.

Se pertanto non vi sono obiezioni da fare al riguardo o altre considerazioni da svolgere, esaminiamo senz'altro allora le singole categorie proposte per quest'ammissione di diritto al Senato.

Dominedò. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dominedò. Si tratta di due distinte questioni: quella del diritto a vita e quella dell'ammissione al primo Senato della Repubblica.

Presidente Terracini. È esatto, si tratta di due questioni diverse: quella che contempla la norma permanente e quella dell'ammissione valida soltanto per la prima costituzione del Senato. Bisognerà poi vedere ancora se questa immissione è a vita o soltanto per il periodo di mandato del primo Senato della Repubblica.

A questo proposito, vi sono delle proposte formulate dall'onorevole Nitti, dall'onorevole Alberti, dall'onorevole Clerici e dall'onorevole Laconi.

Propone l'onorevole Nitti — e assieme a lui anche l'onorevole Alberti — che facciano sempre parte di diritto del Senato gli ex Presidenti della Repubblica e gli ex Presidenti del Consiglio. Aggiunge l'onorevole Alberti anche gli ex Presidenti delle Assemblee legislative. L'onorevole Alberti pone tuttavia una condizione per i Presidenti del Consiglio e i Presidenti delle Assemblee legislative, e cioè che essi abbiano ricoperto la carica, sia pure non in forma continuativa, almeno per un anno. L'onorevole Nitti a questo proposito non pone condizioni.

Si tratta di votare innanzitutto su questo quesito: se gli ex Presidenti della Repubblica debbano far parte di diritto del Senato.

E mi pare implicito, che, per queste persone, l'ammissione al Senato sia ammissione di carattere permanente, a vita, e non soltanto temporanea. Ed è per questa ragione che questa norma deve essere inclusa nel testo della Costituzione, e non fra le norme transitorie. Mentre ritengo che le disposizioni relative al primo Senato della Repubblica debbano essere inserite fra le norme transitorie.

Pongo in votazione, quindi, la proposta che gli ex Presidenti della Repubblica facciano parte di diritto del Senato.

(È approvata).

Ed ora, onorevoli colleghi, pongo in votazione la proposta che gli ex Presidenti del Consiglio e gli ex Presidenti delle Assemblee legislative — e qui entra in funzione l'emendamento condizione Alberti, per cui è richiesto che abbiano ricoperto la carica almeno per un anno, anche se non continuativamente — debbano far parte del Senato.

L'onorevole Nitti non pone tale condizione. Ritengo che occorra dapprima votare l'emendamento dell'onorevole Alberti. È d'accordo l'onorevole Nitti?

Nitti. Sì, sono d'accordo.

Nenni. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Nenni. Posso chiedere, per cortesia, una spiegazione?

Presidente Terracini. Dica, onorevole Nenni.

Nenni. Desidero sapere se si tratta dei Presidenti del Consiglio dopo la proclamazione della Repubblica o anche prima della proclamazione della Repubblica.

Presidente Terracini. Chiedo ai proponenti di voler specificare, rispondendo al quesito posto dall'onorevole Nenni. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alberti.

Alberti. A partire dalla proclamazione della Repubblica: questa è una proposta la quale dovrebbe essere integrata con l'altra proposta, di carattere transitorio, che riguarda gli ex Presidenti del Consiglio in passato. Questa dovrebbe riguardare la norma per l'avvenire, da inserire nella Costituzione. Per quel che riguarda gli ex Presidenti del Consiglio nel passato, v'è la norma transitoria, che sarà proposta dopo, e che riguarda anche i deputati con tre legislature. In quel provvedimento sono compresi gli ex Presidenti del Consiglio che fanno parte della Costituente. Questa riguarda gli ex Presidenti del Consiglio per l'avvenire.

Presidente Terracini. L'onorevole Nitti ha facoltà di rispondere al quesito posto dall'onorevole Nenni.

Nitti. Ex Presidenti del Consiglio vuol dire uomini che hanno occupato questo posto prima e dopo, perché non si può ammettere che — come Orlando ed io, per esempio, che siamo stati Presidenti del Consiglio prima e non dopo — questi uomini, dicevo, non abbiano il diritto di entrare in Senato, quando la designazione degli ex Presidenti del Consiglio è fatta proprio per esprimere quella continuità e per avere fonti di informazione e fonti di illustrazione di avvenimenti da coloro che ne furono i principali responsabili.

Quindi, quando io parlo di ex Presidenti del Consiglio, voglio dire prima e dopo; naturalmente, escludendo quelli che furono Presidenti del Consiglio durante un regime eccezionale. Di quelli non si discute.

Se volete aggiungere «che facciano parte dell'Assemblea Costituente» non è necessario. Ma può sembrare anche, se si fa questa indicazione, una specie di privilegio, una specie di onore fatto a quelli che sono nella Costituente.

In quanto alla indicazione chiesta dall'onorevole Laconi, ne parleremo dopo. Non credo che essa sia necessaria. Si può essere un eroe, si possono aver resi grandi servizi alla Patria, si può essere anche disposti a renderne ancora, ma si può essere anche incompetentissimi. Qui dobbiamo invece fare un Senato di uomini competenti e capaci.

Quindi, io credo che, per quanto riguarda i Presidenti del Consiglio, debba trattarsi di una nomina permanente, e non per la prima legislatura, perché ritengo che gli ex Presidenti della Repubblica come gli ex Presidenti del Consiglio, appunto per una ragione di capacità personale e come fonte di informazione e di illustrazione, debbano essere chiamati permanentemente a far parte del Senato. Sono così pochi che non rappresentano certo dei concorrenti.

Priolo. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Priolo. Io comprendo le preoccupazioni dei colleghi: si teme, e fondatamente, che, usando una dizione generica, diventerebbero senatori di diritto anche persone che noi tutti vogliamo e dobbiamo escludere, ed i cui nomi non faccio perché abbastanza noti.

Ritengo perciò che sarebbe sufficiente inserire nel testo della norma transitoria le seguenti parole «e che abbiano fatto parte dell'Assemblea Costituente».

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Ho chiesto di parlare soltanto per un chiarimento. All'onorevole Nitti io vorrei precisare che dal mio ordine del giorno sono avvantaggiati soltanto quegli ex condannati politici che facciano già parte di questa Assemblea. Quindi la questione di competenza non si pone.

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. Osservo che è estremamente delicato discutere di membri di questa Assemblea i quali avrebbero immediatamente il diritto di essere senatori senza essere eletti. Ora, come quando si tratta di questioni di persone, io credo che noi non possiamo in nessun modo votare per alzata e seduta, ma solamente a scrutinio segreto. (Approvazioni).

Bozzi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bozzi. Mi riferisco alla proposta aggiuntiva fatta dall'onorevole Priolo, e capisco la ragion d'essere che la promuove. Però essa presenta un inconveniente: i futuri Presidenti del Consiglio, che naturalmente non avranno fatto parte dell'Assemblea Costituente, non saranno così senatori.

Priolo. Si può fare una norma transitoria.

Presidente Terracini. Onorevole Bozzi, v'è la possibilità di risolvere la questione.

Poiché tutti condividono le ragioni che suggeriscono la ricerca di una formulazione che ponga al riparo il futuro Senato dall'obbligo di accogliere elementi non desiderati, non si tratta più qui di discutere sul merito, ma sulla formula da adoperare. Credo che la questione si possa risolvere ponendo nel testo della Costituzione la disposizione per cui i Presidenti della Repubblica e i Presidenti del Consiglio, che di diritto fanno parte del Senato, siano quelli che hanno ricoperto queste cariche dopo la proclamazione della Repubblica: questo dovrebbe essere stabilito in una norma permanente. Nelle norme transitorie dovrebbe poi mettersi una disposizione per la quale facciano parte di diritto del Senato i Presidenti del Consiglio che sono stati anche membri dell'Assemblea Costituente. E questi sono per l'appunto quelli che tutti pensano debbano essere inclusi nel Senato; mentre gli altri che tutti pensano che debbano essere esclusi...

Condorelli. Onorevole Presidente, non dica che tutti pensano che debbano essere esclusi. (Commenti Interruzioni).

Presidente Terracini. Onorevole Condorelli, prendo senz'altro atto della sua eccezione. Comunque, per le ragioni dette, penso che una formula come quella da me proposta possa risolvere la questione.

Onorevoli colleghi, tengano presente che vi è anche la limitazione posta dall'onorevole Alberti, il quale propone che il Presidente del Consiglio ed i Presidenti delle Assemblee legislative facciano parte del Senato quando abbiano ricoperto almeno per un anno, seppur non continuativamente, la carica.

Alberti. Rinuncio a questa condizione.

Presidente Terracini. Sta bene. Allora la formula da porre in votazione sarebbe la seguente:

«... gli ex Presidenti del Consiglio e gli ex Presidenti delle Assemblee legislative che abbiano ricoperto la carica dopo la proclamazione della Repubblica».

Poi si dovrebbe votare la norma transitoria.

Badini Confalonieri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Badini Confalonieri. Sono perfettamente d'accordo nella sostanza, ma per la forma, anziché dire «dopo la proclamazione della Repubblica» basterebbe dire «saranno pure senatori, ecc...».

Rodi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Rodi. Io credo che nell'articolo costituzionale bisogna fissare soltanto il principio di coloro che devono far parte di diritto del Senato, e solo nelle norme transitorie tratteremo tutti questi particolari che sono ora in discussione. Quindi io penso che nell'articolo costituzionale si debba fissare soltanto e semplicemente il principio.

Presidente Terracini. Questa inclusione degli ex Presidenti del Consiglio e degli ex Presidenti delle Assemblee legislative non può essere considerata una disposizione transitoria. Se viene accettata, infatti, varrà non solo per gli attuali Presidenti ma anche per i futuri.

Rodi. Appunto per questo. Nell'articolo costituzionale si dirà: gli ex Presidenti della Repubblica, gli ex Presidenti del Consiglio, gli ex Presidenti dell'Assemblee legislative fanno parte di diritto del Senato.

Nelle norme transitorie tratteremo questi argomenti particolari.

Presidente Terracini. Anche questa può essere una soluzione. Del resto, nel concetto si è concordi. Bisogna adesso passare alla votazione.

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. Io faccio fin d'ora riserva sopra queste votazioni perché noi in realtà votiamo per delle persone. (Interruzioni Commenti).

Presidente Terracini. L'onorevole Uberti insiste nella sua richiesta che si proceda alla votazione a scrutinio segreto per tutte quelle categorie di membri di diritto del Senato i quali facciano parte di questa Assemblea.

Corbino. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. L'osservazione dell'onorevole Uberti può essere considerata come fondata per quel che concerne le categorie che verranno dopo; ma per quel che concerne gli ex Presidenti del Consiglio e gli ex Presidenti di Assemblea non credo che la votazione per scrutinio segreto possa essere influenzata dal fatto che, mettendoceli tutti, non ci sono che quattro persone in questa situazione. Perciò l'importante è di accettare il principio dell'onorevole Uberti per le successive votazioni; ma per gli ex Presidenti di Assemblea e gli ex Presidenti del Consiglio possiamo votare tranquillamente.

Presidente Terracini. L'onorevole Perassi propone che si dica: «Gli ex Presidenti dei Consigli dei Ministri e delle Assemblee legislative della Repubblica», lasciando alle norme transitorie tutte le altre specificazioni.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Penso che le nostre decisioni, se procederemo in questo modo affrettato e caotico, non potranno rispondere a nessuna concezione armonica ed a nessuna esigenza logica. Proporrei, poiché siamo giunti alle sette e mezzo, che la seduta venisse sospesa in modo che domani mattina le diverse correnti e i diversi presentatori di ordini del giorno, dopo essersi accordati, possano presentare proposte concrete.

Presidente Terracini. Onorevole Laconi, non per l'argomentazione un poco strana dell'onorevole Moro, ma perché non vedo una giustificazione valida della sua proposta, non ritengo di poterla accettare. Abbiamo sotto gli occhi tutti gli emendamenti. Si tratta di coordinare le varie proposte e di riunirle in pochi gruppi, che si possono successivamente votare.

La proposta di scrutinio segreto dell'onorevole Uberti si riferisce soltanto a quelle categorie nelle quali siano compresi membri di questa Assemblea. Le altre proposte possono rientrare in una norma transitoria; e avremo quattro o cinque proposte diverse su cui votare. Penso che possiamo questa sera concludere le votazioni sulle categorie di coloro per i quali si propone, per la loro carica, un diritto permanente ad appartenere al Senato; mentre domattina potremo procedere alla votazione per le categorie di coloro che avranno il diritto di partecipare al primo Senato, per le quali l'onorevole Uberti ha chiesto la votazione a scrutinio segreto e delle quali forse il Comitato di redazione potrà domani presentare un elenco più ordinato.

Uberti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Uberti. Mi sembra che il Presidente abbia limitato alle proposte relative alle norme transitorie le votazioni per scrutinio segreto.

Ritengo, invece, che, ogniqualvolta vi sia la possibilità per un membro di questa Assemblea di essere incluso in quelle categorie, perché gli altri membri abbiano piena libertà di votare, si debba votare a scrutinio segreto. (Commenti a sinistra).

Presidente Terracini. Onorevole Uberti, io sono sicuro che lei ha letto attentamente tutti gli emendamenti; ed allora le sarei grato se mi indicasse una delle categorie proposte per l'appartenenza permanente al Senato, i cui componenti si trovano in questa Assemblea.

Uberti. Il Presidente del Consiglio, per esempio.

Presidente Terracini. Ma abbiamo trovato una formula di carattere generale.

Uberti. È lo stesso. L'onorevole De Gasperi sarebbe senatore di diritto; anche lei, come Presidente dell'Assemblea, sarebbe senatore di diritto.

Presidente Terracini. Sta bene. Dunque, lei desidera la votazione a scrutinio segreto? Ma lei sa come la deve richiedere.

Uberti. C'è la domanda.

Presidente Terracini. Le faccio osservare che la domanda si deve presentare partitamente ad ogni votazione che viene indetta e che non si può presentare una domanda permanente e globale per tutta una serie di votazioni a scrutinio segreto.

Uberti. Allora, quella domanda vale per la prima votazione. La presenterò per le altre.

Presidente Terracini. Sta bene, onorevole Uberti; ma certi atti procedurali non si dovrebbero compiere in forma così familiare.

Onorevoli colleghi, passiamo alla votazione.

Gli onorevoli Uberti, Gronchi, Fantuzzi, Moro, Turco, Cappi, Castelli, Bianchini Laura, Salizzoni, De Unterrichter Maria, Lazzati, Fabriani, Dossetti, Ferrarese, Delli Castelli Filomena, Nicotra Maria, Cimenti, De Palma, Bastianetto e Colombo hanno chiesto lo scrutinio segreto per la votazione della seguente formula:

«Sono pure senatori di diritto e a vita gli ex Presidenti del Consiglio e gli ex Presidenti delle Assemblee legislative della Repubblica».

Faccio presente ai colleghi, perché possano valutare il loro voto, che vi è poi da votare un comma il quale dice: «A tale diritto si può rinunciare, purché la rinuncia sia fatta ecc.».

Clerici. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Clerici. Non si può fare un'unica votazione aggiungendo alla prima formula le parole: «salvo rinuncia»?

Alberti. Accetto.

Presidente Terracini. Si può infatti votare in un unico contesto. Onorevoli colleghi, su proposta dell'onorevole Clerici, la votazione avverrà su questa formula:

«Sono pure senatori di diritto e a vita gli ex Presidenti del Consiglio e gli ex Presidenti delle Assemblee legislative della Repubblica, salvo rinuncia».

La legge dovrà poi stabilire come e quando la rinuncia deve essere manifestata.

Presidente Terracini. Indico la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli Segretari procedono al computo dei voti).

Presidente Terracini. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Presenti e votanti............ 376
Maggioranza.............. 189
Voti favorevoli........... 167
Voti contrari.............. 209

(L'Assemblea non approva).

[Nel resoconto stenografico della seduta segue l'elenco dei deputati che hanno preso parte alla votazione.]

***

[Le successive sedute sono riportate a commento degli articoli cui si riferiscono.]

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti