[Il 26 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato. — Presidenza del Vicepresidente Conti.]

Mortati, Relatore, fa presente che occorre esaminare il caso relativo al rigetto di un disegno di legge. A tale proposito ci si può domandare entro quanto tempo potrà essere ripresentato un progetto che sia stato respinto. A suo avviso una proposta di legge che non sia stata approvata non potrebbe essere ripresentata prima che sia trascorso un anno dalla data del rigetto. Propone quindi la seguente formula: «Le proposte rigettate da una delle due Camere non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla data del rigetto».

Il Presidente Conti non ritiene opportuno includere nella Costituzione una disposizione come quella indicata dall'onorevole Mortati.

Bozzi condivide la proposta che sia prescritto un termine di un anno per la ripresentazione di un disegno di legge. Propone però di aggiungere ad una disposizione in tal senso le parole seguenti: «salvo che il disegno di legge non sia ripresentato da un numero x di deputati». Il numero potrebbe essere stabilito in seguito.

Fabbri osserva che sarebbe meglio stabilire che un progetto di legge non possa essere ripresentato che nella legislatura successiva.

Patricolo propone di includere fra le parole «essere ripresentato» e le altre «prima che sia», le seguenti: «durante la stessa legislatura».

Zuccarini fa presente l'opportunità di menzionare non soltanto i disegni ma anche le proposte di legge.

Il Presidente Conti avverte che la formula proposta dall'onorevole Mortati, secondo le aggiunte suggerite dagli onorevoli Patricolo e Zuccarini, risulterebbe così concepita:

«I progetti e le proposte rigettati da una delle due Camere non possono essere ripresentati durante la stessa legislatura prima che sia trascorso un anno dalla data del rigetto».

Mette in votazione questa formula.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti