[Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sull'articolo 22:

«Il numero dei membri da eleggere per ciascuna Camera è stabilito con legge dopo ogni censimento generale della popolazione»

Non comprende l'utilità di questo articolo, perché crede ovvio il riferimento al censimento generale. A suo avviso, sarebbe sufficiente richiamarsi all'art. 2; e ad ogni modo ritiene che questa sia materia di legge elettorale.

Mortati, Relatore, non crede superfluo il riferimento al censimento, perché ci si potrebbe riferire ad altre rilevazioni statistiche che non sono quelle del censimento generale della popolazione.

Nobile ritiene anch'egli necessaria la disposizione che sancisce l'obbligo di riferirsi al censimento ufficiale, perché con questo potrebbero non concordare altri dati statistici e sarebbero possibili incertezze sul numero dei Deputati da assegnare alle Regioni in base all'articolo 2.

Fuschini ricorda che anche le elezioni per il Senato si devono riferire al censimento.

Il Presidente Terracini mette ai voti l'articolo 22.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti