[Il 20 gennaio 1947 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 75 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini comunica che la formula riassuntiva, proposta dall'onorevole Mortati, dei principî approvati, con riserva di ulteriore esame, in materia di referendum nella riunione precedente, è la seguente:

«Dovrà essere indetto il referendum su una legge approvata dal Parlamento, quando ne facciano richiesta 500.000 elettori o 9 Assemblee regionali, nel termine di due mesi dalla sua pubblicazione provvisoria».

«Analoga facoltà compete, alle stesse condizioni, nel caso di rigetto di una legge.

«Il referendum non potrà essere indetto, se il disegno di legge sia stato approvato con la maggioranza dei tre quinti dei componenti delle due Camere».

Targetti è del parere che occorra mettere in debito risalto la necessità che siano pubblicati i disegni di legge non approvati dal Parlamento, appunto perché su di essi può essere richiesto il referendum secondo le decisioni approvate nell'ultima riunione della Sottocommissione.

[...]

Piccioni non ritiene necessaria la formalità di una speciale comunicazione al pubblico nel caso di un disegno di legge respinto dal Parlamento. Difatti, coloro che nelle due Camere erano favorevoli all'approvazione hanno sempre il modo di promuovere su di esso il referendum. Gli sembra eccessivo che un'opposizione al rigetto di un disegno di legge possa sorgere al di fuori del Parlamento. Piuttosto sarebbe necessario stabilire il momento in cui dovrà cominciare a decorrere il termine di due mesi richiesto per poter promuovere il referendum; e crede possa essere quello in cui il rigetto è stato deliberato dal Parlamento.

Fabbri osserva che per il rigetto di un disegno di legge basta il voto contrario di una delle due Camere. Ciò considerato e tenendo anche presente il fatto che le notizie relative all'attività del Parlamento possono essere date dalla stampa in modo poco preciso, ritiene che debba essere prescritto un sistema di pubblicità, tanto per il caso di rigetto, quanto per quello di approvazione dei disegni di legge. Soprattutto della mancata approvazione di un disegno di legge si potrebbe dare notizia nella Gazzetta Ufficiale, pubblicando di questo un breve sunto.

[...]

Lussu osserva che da parte di taluno si è manifestata qualche perplessità sulle decisioni approvate nell'ultima riunione in materia di referendum. Egli stesso sente la necessità di rivedere il proprio atteggiamento.

Innanzi tutto, non è favorevole a che possa essere indetto immediatamente il referendum su un disegno di legge respinto dal Parlamento, perché con ciò potrebbe originarsi un contrasto tra il popolo e i suoi rappresentanti.

[...]

Tosato. [...] Dichiara anche di essere contrario a che siano sottoposti a referendum i disegni di legge respinti dal Parlamento.

Laconi ritiene che dovrebbe essere ammesso il referendum soltanto in caso di iniziativa popolare per nuove leggi e per quelle respinte dal Parlamento e in caso di richiesta da parte di un determinato numero di Deputati. Con ciò non si renderebbe più necessario il termine di due mesi per poter promuovere il referendum, che rende troppo lungo il processo formativo delle leggi.

[...]

Einaudi crede che il modo più semplice per risolvere la questione relativa all'ammissibilità o alla non ammissibilità del referendum per i disegni di legge respinti dal Parlamento consista nello stabilire che per essi possa aversi soltanto l'iniziativa popolare.

[...]

Grieco ritiene che potrebbe essere accolta la proposta dell'onorevole Laconi, secondo la quale dovrebbe essere ammesso il referendum di iniziativa popolare per i disegni di legge respinti dal Parlamento. Del progetto presentato dall'onorevole Mortati potrebbe essere approvata soltanto la disposizione che si riferisce all'iniziativa popolare per un referendum con cui si chieda l'abrogazione di una legge già in vigore.

[...]

Il Presidente Terracini pone ora in discussione la proposta dell'onorevole Laconi di escludere il referendum per i disegni di legge respinti dal Parlamento, tanto più che con il diritto di iniziativa popolare tali disegni di legge possono essere riproposti.

Nobile osserva che, con l'eventuale accoglimento della proposta dell'onorevole Laconi, può avvenire che un disegno di legge respinto dal Parlamento sia riproposto con facilità maggiore di quella che vale per la richiesta del referendum. Difatti, per richiedere il referendum occorrono, secondo il progetto dell'onorevole Mortati, 500.000 firme di elettori, mentre si può dar luogo alla iniziativa popolare con soltanto 100.000 firme.

Laconi osserva, innanzitutto, che per promuovere l'iniziativa popolare non è detto che debba essere richiesto il numero di firme proposto dall'onorevole Mortati: la Sottocommissione, infatti, potrebbe stabilire che l'iniziativa popolare sia promossa da un numero di elettori superiore ai 100.000. In secondo luogo, con l'iniziativa popolare si ripropone alle Camere un disegno di legge, ma ciò non implica che le Camere debbano approvarlo.

Il Presidente Terracini fa presente, che la proposta dell'onorevole Laconi è sostanzialmente diversa da quella dell'onorevole Mortati, relativa al caso di iniziativa popolare. Difatti, secondo il progetto Mortati, l'iniziativa popolare viene esercitata mediante la presentazione di un progetto, redatto in articoli, da parte di almeno 100.000 elettori. Ove tale progetto presentato al Parlamento non venga, nel termine di sei mesi dalla presentazione, preso in considerazione, o sia rigettato, o sottoposto ad emendamenti, si deve procedere a referendum su di esso. L'onorevole Laconi invece ha sostanzialmente proposto che un disegno di legge respinto dal Parlamento possa essere ripresentato al Parlamento stesso per iniziativa popolare, ma che su di esso non possa aver più luogo il referendum nel caso in cui non sia stato, in seguito alla riproposizione, approvato dalle Camere.

Perassi rileva che l'osservazione dell'onorevole Nobile proviene forse da un equivoco. Il progetto dell'onorevole Mortati prevede, relativamente al caso dell'iniziativa popolare, due numeri di elettori: il numero di centomila elettori è richiesto soltanto per l'iniziativa della presentazione di un progetto al Parlamento. Ove le Camere respingano il progetto presentato per iniziativa popolare, avrà luogo su di esso il referendum soltanto se, inizialmente o successivamente, sia stato richiesto da 500.000 elettori.

Il Presidente Terracini avverte che la proposta dell'onorevole Laconi mirava unicamente ad escludere il referendum per i disegni di legge respinti dal Parlamento.

Mette in votazione questa proposta.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti