[Il 14 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».
Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 70 per il testo completo della discussione.]
Gullo Fausto. [...] Ricordo però all'Assemblea che all'articolo 70 del progetto c'è qualcosa. Esso dice:
«Quando una Camera non si pronuncia entro il termine stabilito sopra un disegno di legge approvato dall'altra, o quando lo rigetta, il Presidente della Repubblica può chiedere che la Camera stessa si pronunci o riesamini il disegno».
Un intervento di questo genere può considerarsi opportuno appunto perché è pienamente giustificato da un contrasto che può nascere fra le due Camere. L'onorevole Persico ha detto una cosa molto sensata quando ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea sull'eventualità di un altro contrasto che potrebbe sorgere. Che un contrasto sorga fra le due Camere è una cosa inevitabile, perché sono entrambe investite del potere di fare le leggi; ma creare la possibilità che sorga fra le due Camere ed il Capo dello Stato, conferendo al Capo dello Stato il potere di concorrere alla formazione delle leggi, significa creare la possibilità di un conflitto costituzionale, di cui bisogna senz'altro, fin da questo momento, calcolare la portata e l'importanza. Chi verrebbe a dirimere questo conflitto che può sorgere?
A cura di Fabrizio Calzaretti