[Il 17 ottobre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Calamandrei ha proposto il seguente articolo 78-bis:

«Ciascuna Camera è giudice delle accuse mosse nel Parlamento alla onorabilità dei suoi componenti. Non si può addivenire alla discussione e deliberazione pubblica su tali accuse, se prima non si sia pronunciata su di esse, a richiesta degli interessati o anche di ufficio, una apposita Commissione permanente, la quale indaga sulla fondatezza delle medesime e ne riferisce alla Camera per gli opportuni provvedimenti».

L'onorevole Calamandrei non è presente.

Nobile. Signor Presidente, lo faccio mio e rinuncio a svolgerlo.

Presidente Terracini. Invito l'onorevole Ruini ad esprimere il pensiero della Commissione sull'articolo aggiuntivo proposto dell'onorevole Calamandrei e fatto proprio dall'onorevole Nobile.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato ritiene che il concetto che si vorrebbe regolare dall'articolo 78-bis della Costituzione va più opportunamente considerato dal punto di vista del Regolamento delle Camere. L'attuale Regolamento già prevede il diritto di chi è fatto oggetto di accuse di chiedere una inchiesta a suo riguardo. Potremo in sede di Regolamento allargare tale disposizione, e stabilire che l'indagine può essere chiesta anche da altri, e potremo, se parrà opportuno, costituire una Commissione permanente per questi giudizi, che l'articolo Calamandrei configura come giudizi di onorabilità.

Quanto alla dizione proposta, dovrebbe essere in ogni caso ben considerata: cosa vuol dire precisamente la frase iniziale che «la Camera è giudice»? E quali sono «i provvedimenti» che si possono prendere?

A prescindere da ciò, ritorno al criterio di opportunità che il tema non sia trattato qui, ma rimesso al Regolamento.

Presidente Terracini. Onorevole Nobile, mantiene l'emendamento?

Nobile. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ruini, lo ritiro.

Lussu. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lussu. Avrei fatto mio anche io l'emendamento dell'onorevole Calamandrei, ma riconosco che quanto ha detto il Presidente della Commissione è convincente. È materia di regolamento.

Ma desidero far notare ai colleghi l'importanza della innovazione che il collega Calamandrei voleva introdurre con questo emendamento: cioè non si può mai in nessun caso pubblicamente per la prima volta accusare un collega se prima una Commissione non senta l'accusatore. Solo dopo e non prima.

A nessuno sfugge l'importanza moralizzatrice di questa norma che il collega Calamandrei per la prima volta pone.

Comunque, sono convinto delle obiezioni dell'onorevole Ruini e ritengo anch'io che si tratti di materia regolamentare.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti