[Il 23 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Capo dello Stato».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 90 per il testo completo della discussione.]

Bozzi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bozzi. Io non intendo fare un emendamento, ma intendo chiedere una spiegazione senza la quale mi troverei in difficoltà nel votare. Qui si prevede la irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Io domando: per gli atti illeciti, per i reati, che il Presidente può compiere fuori dell'esercizio delle sue funzioni, esiste una regolamentazione o no?

Tosato. No!

Bozzi. Se, per esempio, il Presidente della Repubblica guida un'automobile, investe una persona e l'uccide può essere o no processato?

Presidente Terracini. Di questo si dovrebbe parlare in sede di Commissione.

Bozzi. Io noto come dicevo che vi è una grave lacuna, ed è bene che l'Assemblea lo sappia. Metto da parte l'idea del delitto doloso; ma per i reati colposi, per le contravvenzioni, il Presidente può essere chiamato in giudizio. Ci si dovrà richiamare per analogia all'immunità prevista per i deputati, ma vi potrà essere un giudice che constaterà che l'immunità è prevista per i deputati e i senatori e non per il Presidente della Repubblica. Il problema è di responsabilità: secondo me, va risolto. Noto questa lacuna. Non faccio un emendamento, ma richiamo l'attenzione dell'Assemblea su questo punto.

[...]

Tosato. [...] Desidero rispondere a una domanda dell'onorevole Bozzi. Perché il progetto di Costituzione non parla della responsabilità del Presidente per atti che non si connettono all'esercizio delle sue funzioni? L'onorevole Bozzi sa perfettamente che abbiamo discusso la questione in sede di Commissione, e ne abbiamo discusso ampiamente. Siamo giunti alla conclusione che non era opportuno stabilire a questo proposito una norma precisa. Si tratta dei reati compiuti dal Presidente fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

È evidente che per questi reati egli è responsabile. Questo almeno il punto di vista della Commissione. Ma noi abbiamo ritenuto egualmente inopportuno sia stabilire l'improcedibilità verso il Presidente durante il periodo del suo mandato, sia assimilare a questo proposito il Presidente ai membri delle Camere, attribuendogli le medesime immunità.

[...]

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] L'onorevole Bozzi si è riservato di presentare una formulazione concreta per la questione se il Presidente della Repubblica sia perseguibile o no per reati commessi fuori dell'esercizio delle sue funzioni. Presenti le sue proposte, e le esamineremo. Non so se, come si è accennato, potrebbe adottarsi la garanzia di una autorizzazione del Parlamento per dar corso al giudizio penale. Mi pare istituto non adeguato.

Bozzi. E per i deputati?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Pei deputati e senatori è un'altra cosa. Qui è in giuoco il Capo dello Stato; e se vi deve essere espressa garanzia, dovrebbe essere un'altra. Ma riparleremo a parte della questione, quando discuteremo dell'emendamento che l'onorevole Bozzi presenterà; ed allora vedremo se mettere una garanzia o no.

Costa. Ma nell'articolo 65 si è provveduto per i deputati ed i senatori!

[...]

Bozzi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bozzi. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ruini, nel senso cioè che il problema da me sollevato non è pregiudicato dalla votazione del secondo comma dell'articolo 85, che riguarda un altro ordine di problemi, cioè la responsabilità del Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni.

Io, se lei consente, onorevole Presidente, mi riservo di presentare domani un emendamento.

Presidente Terracini. Onorevole Bozzi, naturalmente non si tratterà di un emendamento all'articolo 85, ma di un articolo aggiuntivo.

Bozzi. Evidentemente.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti