[Il 10 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere esecutivo. Dopo aver discusso ed approvato alcuni articoli...]

Einaudi poiché si è alla fine degli articoli nei quali si parla del Primo Ministro, richiama l'attenzione della Sottocommissione sulla denominazione adottata. Ricorda che l'origine della denominazione «Primo Ministro» è inglese, ma si tratta di un accidente storico, poiché nell'ordinamento inglese vi è già la figura del Presidente del Consiglio, il quale è un personaggio secondario che presiede quello che un tempo fu il Consiglio privato della Corona, e che tuttora sussiste, pur avendo perduto il suo valore. Per questa ragione si è dovuto creare la denominazione del «Primo Ministro». Ma in Italia non vi sono ragioni particolari per adottare il termine di «Primo Ministro», ed egli ritiene più opportuno tornare alla classica denominazione di «Presidente del Consiglio».

Mortati spiega che la ragione dell'introduzione del termine di «Primo Ministro» è in relazione al comma che sta per essere esaminato, e nel quale si stabilisce che il «Primo Ministro» può assumere un Ministero soltanto ad interim. Si innova con ciò la prassi costituzionale italiana, per la quale il Presidente del Consiglio era anche un Ministro; si introduce il concetto che il Presidente del Consiglio dei Ministri non è un Ministro o, meglio, non dovrebbe mai esserlo. Egli ha un compito specifico proprio, che gli dà il titolo particolare per la partecipazione al Consiglio dei Ministri.

Il Presidente Terracini obietta che l'argomentazione dell'onorevole Mortati si ritorce contro la sua tesi. Da quanto egli ha detto si può argomentare che, proprio perché non è un ministro, non potrà essere il Primo Ministro.

Perassi ricorda che inizialmente si è detto che il Governo è composto dal Presidente e dai Ministri.

Tosato, Relatore, rileva che si è adottata la denominazione di «Primo Ministro» per sottolineare l'idea che egli ha il compito specifico di presiedere il Consiglio dei Ministri, ma che non esaurisce le sue funzioni in quanto Presidente di questo Collegio. Il Primo Ministro, come tale, ha funzioni particolari nel Collegio e fuori, tanto è vero che nell'articolo 20, quale è stato approvato, si dice che il Primo Ministro promuove l'attività dei Ministri, coordinandola individualmente e collegialmente. Si può, quindi, ammettere l'aggiunta, al termine di «Primo Ministro», delle parole «Presidente del Consiglio», ma bisogna chiarire il fatto che questo «Primo Ministro» non è soltanto Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi occorre conservare per lo meno la denominazione adottata dal Comitato di redazione.

Lussu ricorda che nel testo originario si diceva soltanto «Primo Ministro» e si aggiungeva poi che il «Primo Ministro» presiede il Consiglio dei Ministri. Ritiene che questa sia la formula migliore.

Il Presidente Terracini osserva che l'argomentazione dell'onorevole Tosato si può anche capovolgere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha la funzione di presiedere il Consiglio dei Ministri e poi ha altre funzioni.

Mortati osserva che con la qualifica «Presidente del Consiglio dei Ministri» non sono indicate le altre attribuzioni.

Il Presidente Terracini obietta che i nomi hanno poco valore e si possono usare indifferentemente, purché siano ben specificate le funzioni delle persone a cui questi nomi si danno. Non ci si deve fermare al significato letterale delle parole.

Osserva poi che l'argomentazione dell'onorevole Einaudi è fondata. In Italia tutti sanno che cosa è il Presidente del Consiglio, e che in lui si assommano le funzioni dirigenti del Governo con tutte quelle altre particolari attività che sono state indicate nella Carta costituzionale.

L'onorevole Einaudi ha proposto la questione all'attenzione dei Commissari, in quanto con l'articolo in discussione si esaurisce l'articolazione relativa a questo personaggio. Ritiene perciò di dover mettere in votazione le due alternative: conservare la dicitura del progetto «Primo Ministro», o sostituirla con il termine «Presidente del Consiglio dei Ministri».

Perassi fa presente di aver proposto, in sede di comitato di redazione, di aggiungere al termine di «Primo Ministro» l'altro «Presidente del Consiglio dei Ministri».

Mortati osserva che la qualifica di «Presidente del Consiglio dei Ministri» può considerarsi implicita nel termine di Primo Ministro.

Il Presidente Terracini mette in votazione il concetto che si debba, negli articoli approvati adottare il termine di «Primo Ministro».

(Con 7 voti favorevoli e 6 contrari, è approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti