Evoluzione dell'Articolo

Il 13 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, approva il seguente testo:

«Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo».

«Il potere giudiziario appartiene alla sovranità dello Stato, che lo esercita a mezzo di magistrati istituiti secondo la presente Costituzione e la legge sull'ordinamento giudiziario».

***

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 94.

La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti