Evoluzione dell'Articolo
Il 13 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, approva il seguente testo:
«Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo».
«Il potere giudiziario appartiene alla sovranità dello Stato, che lo esercita a mezzo di magistrati istituiti secondo la presente Costituzione e la legge sull'ordinamento giudiziario».
***
Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 94.
La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.
I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.
I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.
A cura di Fabrizio Calzaretti