[Il 13 dicembre 1946 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.

Per la prima parte della discussione vengono qui riportate solo le parti relative al tema dell'indipendenza del Pubblico Ministero, mentre si rimanda al commento all'articolo 101 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Conti apre la discussione sull'articolo 2 del progetto Calamandrei, così formulato:

«Indipendenza funzionale dei giudici.

I giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, dipendono soltanto dalla legge, che essi interpretano ed applicano al caso concreto secondo la loro coscienza, in quanto la riscontrino conforme alla Costituzione.

La stessa indipendenza hanno i magistrati del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale e delle altre funzioni ad essi demandate dalla legge».

[...]

Leone Giovanni, Relatore. [...] Circa il secondo comma dell'articolo 2, ritiene che debba essere esaminato a parte, in quanto comporta un problema centrale di notevole importanza, vale a dire se il Pubblico Ministero debba essere dipendente dal potere legislativo o da quello esecutivo.

[...]

Il Presidente Conti. [...] Pone in discussione il secondo comma.

Bozzi pensa che, anche ammesso, come ha detto l'onorevole Leone, che il Pubblico Ministero dipende dal potere esecutivo, rimane pur fermo che esso, quando esercita l'azione penale, è parimenti indipendente.

Targetti ritiene che la formulazione del comma in discussione non pregiudichi la posizione del Pubblico Ministero di fronte al potere esecutivo, perché, anche se si ammette che il Pubblico Ministero dipende dal potere esecutivo, tale dipendenza non potrebbe certo costringerlo ad andare contro la legge e contro la sua coscienza. Domanda se non si potrebbe aggiungere nel primo comma, dopo la parola «giudici», le altre: «e i magistrati del Pubblico Ministero».

Calamandrei, Relatore, fa osservare che le parole «interpretano e applicano» non possono riferirsi al Pubblico Ministero. Se il Pubblico Ministero dovrà essere un efficace organo del potere esecutivo presso il potere giudiziario, sebbene da un lato non sia ammissibile che esso possa agire contro legge, dall'altro non può negarsi la possibilità che il Ministro della giustizia abbia a dare al Pubblico Ministero l'ordine di non agire secondo la legge. Ricorda a questo proposito che nel periodo 1920-1921, in occasione dello sciopero dei ferrovieri, qualcuno domandò perché il Pubblico Ministero non avesse agito contro gli scioperanti e l'onorevole Giolitti rispose che nei momenti in cui i reati da perseguire sono così numerosi, ragioni politiche impongono di dare ordine al Pubblico Ministero di non agire.

A suo avviso, riterrebbe opportuno il rinvio della discussione sul secondo comma.

Il Presidente Conti è d'accordo.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti