[L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti propone di coordinare il testo di tutti gli articoli approvati dalla Sezione.

Al termine del lavoro di coordinamento, gli articoli risultano così formulati:

[...]

«Art. 7. — L'azione penale è pubblica e il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitarla in conformità della legge, senza poterne sospendere o ritardare in alcun caso l'esercizio».

[...]

«Art. 8. — I dibattimenti si svolgono oralmente; le udienze sono pubbliche, salvo che la legge, per ragioni di ordine pubblico o di moralità, non disponga altrimenti.

«La difesa, in ogni stadio e grado del procedimento nelle forme stabilite dalla legge, è un diritto inviolabile».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti