[L'11 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Bozzi osserva che in sua assenza è stato approvato un articolo in cui si è prevista la possibilità anche per le donne di partecipare ai concorsi per la Magistratura. Tiene a dichiarare che, se fosse stato presente, avrebbe votato contro quella disposizione.

[...]

Il Presidente Conti propone di coordinare il testo di tutti gli articoli approvati dalla Sezione.

Al termine del lavoro di coordinamento, gli articoli risultano così formulati:

[...]

«Art. 6. — La nomina dei magistrati è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da un periodo di tirocinio. Possono essere nominate anche le donne.

«La composizione delle sezioni e la nomina dei componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti saranno regolate dalla legge.

«Il Consiglio Superiore della Magistratura potrà, con le modalità fissate dalla legge sull'ordinamento giudiziario, disporre la nomina di magistrati onorari per tutte quelle funzioni giudiziarie che la legge attribuisce alla competenza dei giudici singoli.

«Lo stesso Consiglio Superiore potrà, in considerazione di meriti insigni, proporre in via eccezionale la nomina senza concorso al grado di Consigliere di Cassazione di avvocati esercenti da almeno 15 anni o di professori ordinari di materie giuridiche nelle Università.

(Variante proposta: Sopprimere gli ultimi due commi).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti