[Il 10 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Ambrosini dà notizia di aver ricevuta una memoria «L'Avvocatura dello Stato nell'ordinamento costituzionale», con la quale si fa presente l'opportunità che quest'organo ausiliario della giustizia, il quale ha sempre funzionato benissimo, sia messo in condizione di assolvere al suo compito sulla base della legalità, senza essere sottoposto a pressioni nell'esplicazione del suo giudizio tecnico. È del parere che, coerentemente con le deliberazioni prese per garantire l'assoluta indipendenza degli organi giurisdizionali, sia opportuno inserire nella Costituzione una semplice proposizione con la quale si stabilisca il principio che anche l'Avvocatura dello Stato è circondata dalle medesime garanzie che spettano ai Magistrati.

Bozzi crede che un principio del genere sia già affermato in una legge esistente.

Ambrosini concorda con l'onorevole Bozzi, ma prospetta l'opportunità di inserire tale dichiarazione nella Costituzione.

Bozzi condivide il punto di vista dell'onorevole Ambrosini e non sarebbe alieno dall'introdurre nella Costituzione una norma con la quale si affermasse pure che il patrocinio degli interessi dello Stato e delle Regioni è affidato all'Avvocatura dello Stato.

Targetti ritiene che una norma concernente l'Avvocatura dello Stato non possa trovar posto nella parte che riguarda il potere giudiziario.

Il Presidente Conti concorda con l'onorevole Targetti. Pensa che tale disposizione potrà essere collocata in altra sede; ad ogni modo, invita fin d'ora gli onorevoli Ambrosini e Bozzi a predisporne la formulazione.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti