[Il 27 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 105. Se ne dia lettura.

Molinelli, Segretario, legge:

«L'Avvocatura dello Stato provvede alla consulenza legale ed alla difesa in giudizio dello Stato e degli altri enti indicati dalla legge.

«Agli avvocati e procuratori dello Stato competono garanzie adeguate per l'esercizio delle loro funzioni».

Presidente Terracini. Su questo articolo non sono state fatte proposte, all'infuori di quella soppressiva, già svolta, dagli onorevoli: Romano, Perassi, Camangi e Costa. Ha, pertanto, facoltà di parlare l'onorevole Rossi Paolo per esprimere il parere della Commissione.

Rossi Paolo. Io rappresento in questo momento soltanto la maggioranza della Commissione.

Vi sono stati dei dubbi, e dirò anzi che una voce autorevolissima, forse la più autorevole della Commissione, si è espressa in senso contrario; viceversa la Commissione nella sua maggioranza ha ritenuto che questo articolo possa essere soppresso.

Nessuno contesta gli eminenti altissimi servizi dati dall'Avvocatura dello Stato e nessuno pensa che essa possa essere soppressa, perché anzi se ne attende un sempre più potente contributo alla giustizia e alla tutela degli interessi statali. Ma non pare che questa materia sia di rilevanza costituzionale. D'altra parte la legge sull'Avvocatura erariale esiste, e nessuno attenta alla sua vita. Perciò la Commissione nella sua maggioranza, con le riserve fatte poco prima, ha dato parere favorevole all'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Targetti.

Dominedò. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dominedò. La Commissione ha fatto, a maggioranza, una proposta soppressiva dell'art. 105. Io mi permetterò invece di sottoporre all'Assemblea qualche rilievo sul delicato tema, considerando che l'Avvocatura dello Stato, vista nella sua duplice funzione di organo per la difesa e la rappresentanza in giudizio della pubblica amministrazione e di organo di consulenza, appare perfettamente meritevole di menzione costituzionale. Sotto il primo profilo, quello dell'organo di difesa e di rappresentanza, a me pare che si debba tener presente la crescente importanza che tale funzione ha assunto e va assumendo nella vita contemporanea. A questo proposito, si impone la circostanza che la pubblica amministrazione, per l'estendersi dei compiti tradizionali dello Stato dal piano giuridico sul piano sociale, e quindi per l'allargarsi della stessa funzione sociale dello Stato, trovasi in sempre più largo contatto coi cittadini, onde i rapporti giuridici che vengono ad intessersi fra amministrazione e privati investono una zona sempre più vasta di attività, e importano una sempre crescente sfera di attribuzioni al fine di assicurare l'osservanza del diritto da parte dell'amministrazione.

Se poi si guardi al progressivo estendersi della giustizia nell'amministrazione, attraverso il sindacato degli atti amministrativi che domani sarà allargato a tutta la pubblica attività senza che si possano dare preclusioni per singole categorie di atti sia pur compiuti nell'esercizio del così detto potere politico, se a ciò si guardi, dicevo, anche sotto questo aspetto appare la crescente importanza delle controversie nelle quali sia in giuoco la vita di un atto amministrativo e si tratti quindi di assicurare il funzionamento dello Stato di diritto.

E allora, per questo complesso di funzioni che determina un particolare onere di difesa e di rappresentanza in giudizio da parte di un organo selezionato e munito di apposita attrezzatura tecnica, sembra giusto che sia menzionato nella Carta costituzionale il corpo dei rappresentanti dello Stato, i quali si distaccano dalla figura del consueto patrono, proprio perché al rapporto di prestazione d'opera che sta alla base del normale mandato professionale qui si sovrappone l'assunzione di un pubblico servizio (Commenti a sinistra): sì, assunzione di un pubblico servizio che pone in singolare evidenza la collaborazione alla funzione della giustizia da parte dell'avvocato dello Stato. Cosicché, sotto questo aspetto, non si tratta se non di consacrare nella legge costituzionale una realtà già esistente nella legge ordinaria, la quale, agli effetti della indipendenza, da tempo equipara gli avvocati dello Stato ai magistrati.

Secondo il secondo profilo, quello della funzione di consulenza della pubblica amministrazione, devesi tener presente che l'Avvocatura dello Stato esprime dei pareri i quali giungono ad assumere natura vincolante e per ciò stesso si pongono al di sopra di quelli pronunciati da un normale organo di consulenza, e persino di quelli del Consiglio di Stato il quale è tuttavia contemplato nella Carta costituzionale anche come organo di consulenza amministrativa, per quanto i suoi pareri non siano mai vincolanti.

Sotto questi profili, io debbo ritenere che la menzione nella Carta costituzionale dell'Avvocatura dello Stato sia non solamente atto di opportunità, ma di doverosa correttezza. (Approvazioni al centro).

Presidente Terracini. L'onorevole Rossi Paolo ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Rossi Paolo. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho già detto.

Presidente Terracini. Sta, bene. Passiamo ora alla votazione.

Gasparotto. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Gasparotto. Come è mio costume, sarò breve. Ho chiesto di parlare per associarmi al voto espresso dall'onorevole Dominedò, inquantochè, in questo momento in cui l'Avvocatura difende lo Stato contro tutti coloro (e cioè contro i profittatori) che cercano di evadere ai loro doveri fiscali, io credo che essa vada accresciuta di dignità e di autorità.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 105 fatta propria dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti