[Il 10 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere giudiziario.]

Il Presidente Conti. [...] Apre ora la discussione sull'articolo 14 del progetto Calamandrei:

«Soggezione della pubblica amministrazione alla giurisdizione ordinaria». — Il cittadino potrà ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria non soltanto per chiedere la reintegrazione del proprio diritto soggettivo violato da un atto della pubblica Amministrazione, ma anche per chiedere l'annullamento o la modificazione, per i motivi di legittimità o di merito stabiliti dalla legge, dell'atto amministrativo lesivo del suo interesse.

«L'autorità giudiziaria potrà, secondo i casi, annullare, revocare o modificare l'atto amministrativo impugnato, a meno che la pubblica Amministrazione non dimostri in giudizio l'esistenza di una ragione di carattere politico, che faccia apparire al giudice preferibile alla reintegrazione specifica del diritto la condanna della stessa Amministrazione al risarcimento dei danni».

Bozzi è del parere che quest'articolo non debba esser preso in considerazione, perché non concerne materia costituzionale.

Targetti concorda con l'onorevole Bozzi.

Mannironi osserva che in tal caso l'articolo in esame è da considerare non approvato.

Bozzi risponde che, non essendo stata respinta nel merito, la disposizione potrà essere ripresa in esame in sede di legge ordinaria.

Il Presidente Conti concorda con l'onorevole Bozzi.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti