[Il 7 novembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo IV «La Magistratura», Titolo VI «Garanzie costituzionali».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda alle appendici generali della Parte seconda per il testo completo della discussione.]

Vinciguerra. [...] C'è un problema insito allo stesso organismo della Magistratura: il problema delle autorizzazioni a procedere.

Vogliamo l'azione penale libera, ma non rare volte avviene che l'azione penale è sbarrata da un divieto. Perché il giudizio possa avere il suo corso, c'è bisogno della così detta autorizzazione; la quale, alle volte, riguarda non già questo o quel funzionario della pubblica amministrazione, che abbia potuto commettere un reato nell'esercizio delle sue funzioni, ma persino estranei che abbiano potuto prestare la loro assistenza in fatti alle volte assai gravi, diretti contro la integrità fisica dei cittadini e la loro libertà. È la testuale disposizione dell'articolo 16 del Codice di procedura penale. Questo tuttavia è il caso meno preoccupante di divieto di esercizio dell'azione penale senza autorizzazione. Ve ne sono altri forse di maggior rilievo, diretti a creare la impunità a funzionari con attività meramente politica. Daremo le necessarie specificazioni in sede di emendamento.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti