[Il 26 novembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo IV della Parte seconda del progetto di Costituzione: «La Magistratura».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 106 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. Gli onorevoli Canepa e Pera hanno presentato il seguente emendamento:

«Dopo il primo comma aggiungere:

«I giudici conciliatori, competenti per le cause di lieve valore da determinarsi dalla legge, sono nominati, per ogni comune, dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione il comune è sito».

L'onorevole Canepa ha facoltà di svolgerlo.

Canepa. Io credo che la Commissione non possa non tener conto del concetto espresso nel mio emendamento, e credo che nessuno possa essere contrario alla vita dell'istituto del giudice conciliatore perché sarebbe un atto contro la giustizia popolare. Un operaio, un artigiano, un esercente di un piccolo villaggio, che abbia un credito modesto, ed il cui debitore sia moroso, come fa ad ottenere il pagamento del suo avere se deve ricorrere alla sede della Pretura, pagare avvocati, uscieri, carte bollate ecc.? Sarebbe costretto evidentemente a rinunciare al suo credito, per lui non vi sarebbe giustizia. Io credo che la nomina del giudice conciliatore per ogni comune dovrebbe essere fatta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; mi pare la cosa migliore, perché esclude la possibilità di intervento dei partiti, ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale è sempre in grado di avere quelle informazioni che sono necessarie per fare una scelta che dia le maggiori garanzie.

[...]

Presidente Terracini. Chiederò ai presentatori di emendamenti se li mantengono.

[...]

Onorevole Canepa, mantiene il suo emendamento?

Canepa. Lo mantengo.

[...]

Presidente Terracini. [...] Vi è ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Canepa così formulato:

«Dopo il primo comma aggiungere:

«I giudici conciliatori, competenti per le cause di lieve valore da determinarsi dalla legge, sono nominati, per ogni comune, dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione il comune è sito».

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Osservo all'onorevole Canepa, che secondo l'emendamento concordato con i colleghi Persico e Calosso, abbiamo stabilito una norma più vasta, perché abbiamo ammesso anche l'elettività. Se mettessimo ora soltanto la formula suggerita dall'onorevole Canepa, verrebbe a cadere l'elettività. Quanto ha detto l'onorevole Canepa sull'esigenza che non si ricorra sempre al centro per le designazioni dei magistrati onorari nei gradi inferiori, può benissimo essere accolto in sede di legge sull'ordinamento giudiziario, ma metterlo ora nella Costituzione sarebbe troppo minuto e sembrerebbe eliminare la via elettiva, che vogliamo rendere possibile.

Con l'esplicita assicurazione che la legge sull'ordinamento giudiziario potrà prevedere nel senso da lui desiderato, pregherei l'onorevole Canepa di non insistere nel suo emendamento.

Canepa. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Canepa. La ragione per la quale io propongo di affidare la nomina al procuratore della Repubblica presso il tribunale, è questa: la vicinanza del tribunale ad ogni piccolo paese, per cui le informazioni possono essere più dirette, mentre, se si demanda la cosa al presidente della Corte di appello, si stabilisce una distanza maggiore e quindi tale da rendere meno dirette, meno sicure le informazioni medesime.

Presidente Terracini. L'emendamento dell'onorevole Canepa, così come lo stesso proponente ha in questo momento spiegato, essenzialmente acquista il suo valore nell'affermazione che il giudice conciliatore debba ritrovarsi in ogni comune. Questa è la parte sostanziale.

[...]

Presidente Terracini. [...] Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Canepa:

«Dopo il primo comma aggiungere:

«I giudici conciliatori, competenti per le cause di lieve valore da determinarsi dalla legge, sono nominati, per ogni comune, dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione il comune è sito».

(Non è approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti