[Il 4 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Terracini comunica il testo di un articolo aggiuntivo 12-bis, proposto dall'onorevole Mannironi:

«Il diritto di impugnativa (di cui al precedente articolo) è riconosciuto anche alla Regione, contro quelle leggi nazionali che si ritengano lesive dei diritti costituzionali della stessa Regione. L'Alta Corte Costituzionale, cui spetta di decidere, potrà, se richiesta, sospendere l'esecutività della legge impugnata».

Cappi lo ritiene superfluo, dal momento che vi è un'Alta Corte Costituzionale alla quale tutti possono ricorrere, comprese le Regioni.

Laconi è contrario alla proposta Mannironi che, a suo parere, non solo è superflua, ma tenderebbe a porre in rilievo una specie di parità tra la Regione e lo Stato che gli sembra completamente fuori luogo.

Perassi non crede sia da accogliere questo articolo aggiuntivo, soprattutto perché il diritto di impugnativa di cui parla il proponente non si vuol riferire al periodo di formazione delle leggi regionali di cui all'articolo precedente, ma ad una legge dello Stato già fatta. Ritiene che il problema potrà essere risolto quando si discuterà della competenza dell'Alta Corte Costituzionale.

Mannironi ritira l'articolo aggiuntivo, riservandosi di ripresentarlo in altra sede.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti