[Il 16 dicembre 1946, nella seduta antimeridiana, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.]

Il Presidente Terracini ricorda che l'onorevole Di Giovanni ha presentato la proposta — alla quale si sono associati gli onorevoli Targetti, Lami Starnuti, Bordon e Lussu — di un articolo aggiuntivo, così formulato:

«Nelle disposizioni delle leggi sulle materie riserbate alle Regioni, quando tali disposizioni incidano su rapporti di lavoro, o siano relative a norme protettive di tali rapporti, o comunque attengano a conquiste economiche e sociali dei lavoratori, non possono costituirsi per i lavoratori condizioni meno favorevoli di quelle garantite ad essi dalle leggi dello Stato».

Grieco è d'accordo sul concetto informatore della proposta; si domanda però, perché essa sia stata limitata ai problemi del lavoro e non estesa a tutti i campi.

Tosato rileva che, a norma degli articoli già approvati dalla Sottocommissione, la materia dei rapporti di lavoro non è di competenza della Regione.

Il Presidente Terracini ha già rilevato quanto ora ha fatto presente l'onorevole Tosato; e ne ha tratto la conclusione della superfluità della disposizione proposta.

Di Giovanni, illustrando le ragioni che lo hanno spinto a presentare l'emendamento, ricorda che, in occasione dell'applicazione della legge 6 settembre 1946, relativa all'assegnazione delle terre incolte o mal coltivate ai contadini, nella riunione, promossa dall'Alto Commissario per la Sicilia, dei rappresentanti dei proprietari e di quelli della Federterra, fu sollevata da qualcuno l'eccezione — essendo l'agricoltura una materia riservata dallo Statuto siciliano alla Regione — dell'inapplicabilità del provvedimento alla Sicilia.

Appunto per evitare il ripetersi di simili contrasti e il fatto che la legislazione regionale possa stabilire per i lavoratori condizioni meno favorevoli di quelle loro garantite dalle leggi dello Stato, ritiene opportuno fissare in questa sede questa norma di ordine generale che, dal punto di vista formale, riconosce possa essere suscettibile di modificazioni.

Ambrosini, Relatore, è d'accordo nella sostanza con l'onorevole Di Giovanni; ma, sia perché le disposizioni regionali non possono ledere i diritti dei lavoratori fissati da leggi dello Stato, sia perché la Regione non ha competenza in questa materia, ritiene che una norma del genere di quella proposta dall'onorevole Di Giovanni possa considerarsi superflua.

Laconi osserva che l'esempio addotto dall'onorevole Di Giovanni milita a favore della tesi sostenuta dall'onorevole Grieco; che cioè tale articolo aggiuntivo sarebbe più accettabile se, invece di far riferimento ad una materia che non è di competenza della Regione, si riferisse genericamente a tutte le materie.

Finocchiaro Aprile si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Di Giovanni, anche perché la diversità di trattamento, alla quale si riferisce il proponente dell'emendamento, si è già avuta in qualche caso: ricorda ad esempio il trattamento fatto, per quanto riguarda la liquidazione delle indennità, agli impiegati ed ai salariati delle disciolte organizzazioni sindacali della Sicilia, diverso da quello fatto agli impiegati e salariati delle disciolte organizzazioni sindacali del continente.

Cannizzo ritiene infondata la preoccupazione dell'onorevole Di Giovanni, e superflua l'introduzione di un tale articolo nella Carta costituzionale.

Quanto alle riserve sollevate sulla costituzionalità del decreto Segni in una riunione convocata dall'Alto Commissario per la Sicilia, fa presente che esse non si riferivano a condizioni da fare ai lavoratori locali, peggiori di quelle fatte in altre Regioni, bensì al quesito se il decreto Segni fosse o meno da considerarsi un anticipo della riforma agraria, nel qual caso il Ministro non avrebbe potuto provvedere con un decreto.

Targetti, poiché tutti sono d'accordo sulla sostanza e sulle finalità dell'emendamento proposto dall'onorevole Di Giovanni, prospetta l'opportunità di trasmettere tale proposta al Comitato di redazione, affinché veda se, anche modificandone la forma, non sia possibile includerla nel progetto sulle autonomie regionali.

Fabbri non è d'accordo con l'onorevole Targetti, perché ritiene che questa materia sia di competenza dello Stato e debba, quindi, essere il Parlamento a vedere quali sono le garanzie d'ordine generale che spettano ai lavoratori. Fa presente, a tale proposito, che l'escludere che in un rapporto di produzione vi possa essere un'eventuale diversità nelle retribuzioni dei vari elementi della produzione, in ordine alle condizioni locali, si risolve, a suo avviso, in un grave danno per le Regioni che industrialmente hanno una situazione eccentrica rispetto ai luoghi di destinazione dei prodotti, perché, ad esempio, stabilendo in tutta l'Italia un medesimo costo di produzione per una determinata industria, non vi sarà più convenienza ad avviare le merci prodotte nell'Italia meridionale verso l'Italia settentrionale, in quanto anche il solo costo dei trasporti renderà più care le merci prodotte nel sud; e quindi in pratica verrà meno ogni tornaconto di impiantare industrie od aziende in tali Regioni.

Di Giovanni introduce una lieve modificazione all'ultima parte del suo emendamento, che risulterebbe così formulato: «...non possono costituirsi per i lavoratori condizioni che, nel loro complesso, siano meno favorevoli di quelle garantite ad essi dalle leggi dello Stato».

Il Presidente Terracini, riassumendo la discussione, fa presente che due sono i quesiti sui quali la Sottocommissione deve dare il suo parere: il primo, costituito dall'emendamento Di Giovanni, che l'onorevole Targetti ha proposto di rimettere — una volta accettato il principio — al Comitato di redazione affinché studi la possibilità di inserirlo nello schema che si sta elaborando; il secondo costituito dalla proposta dell'onorevole Grieco, il quale ha fatto presente che tale norma non dovrebbe essere limitata al settore del lavoro, bensì estesa a tutte le materie di competenza della Regione.

Si dichiara personalmente favorevole alla proposta dell'onorevole Grieco, la quale potrebbe essere concretata in una formula simile alla seguente:

«Nelle deliberazioni delle Regioni su materie ad esse riserbate non possono costituirsi per i cittadini condizioni meno favorevoli di quelle loro garantite nella stessa materia dalle leggi dello Stato».

Fabbri fa le sue riserve sull'applicazione di una norma del genere; ed aggiunge di non vedere come sia possibile in pratica invocare una norma più favorevole esistente in un'altra Regione.

Il Presidente Terracini ricorda all'onorevole Fabbri che non si tratta di considerare le disposizioni emanate da una Regione rispetto a quelle stabilite da un'altra, ma di mettere a raffronto le norme regionali con quelle statali.

Mortati osserva che tale emendamento è pleonastico, perché è implicito che le norme della legge dello Stato debbano essere rispettate.

Nobile concorda con l'onorevole Mortati.

Il Presidente Terracini pone ai voti il principio che sia necessario inserire nel testo una tale clausola di garanzia, salvo poi a decidere — se la votazione darà un esito positivo — se sia da mantenere la dizione più restrittiva o da accogliere quella più generica, suggerita dall'onorevole Grieco.

(Non è approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti