[Il 1 luglio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».

Vengono qui riportate solo le parti relative al tema in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 6 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: «Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana».

Ricordo che, approvato l'articolo 108, dobbiamo passare all'esame di alcuni articoli aggiuntivi.

Il primo è quello dell'onorevole Codignola:

Art. 108-bis.

«La Repubblica garantisce il pieno e libero sviluppo, nell'ambito della Costituzione, delle minoranze etniche e linguistiche esistenti sul territorio dello Stato.

«Gli enti autonomi regionali non possono, sotto nessuna forma, limitare o modificare i diritti fondamentali del cittadino sanciti dalla presente Costituzione, né emanare norme con essa in contrasto».

L'onorevole Codignola ha facoltà di svolgerlo.

Codignola. [...] Insisto anche sul secondo comma dell'emendamento, in quanto penso che tutte le precauzioni — come dirò trattando di un altro emendamento — debbano essere prese, perché l'esperimento dell'autonomia regionale non si trasformi in pericolo. Chi è persuaso della opportunità di questa riforma è pieno anche di preoccupazioni per la possibilità che essa, nella sua attuazione, possa dar luogo a gravi inconvenienti. Per questa ragione ritengo opportuno formulare una dichiarazione che garantisca, nei rispetti dell'ordinamento regionale, il mantenimento delle libertà fondamentali garantite ai cittadini dalla Costituzione.

Presidente Terracini. L'onorevole Ruini, ha facoltà di esprimere il pensiero della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] Nel secondo comma dell'articolo 108-bis dell'onorevole Codignola si afferma il principio che gli enti autonomi regionali non possono limitare o modificare i diritti fondamentali del cittadino sanciti dalla Costituzione. Ma neppure lo Stato può con legge sua modificare i principî che sono stabiliti nella Costituzione. Se noi andassimo ad affermare questo principio solo in un determinato caso per l'azione e le leggi della Regione, verremmo a gettare nel turbamento e nell'incertezza la salda struttura del nostro edificio costituzionale. Esiste in esso una gerarchia di norme. Vi sono dei diritti perfino superiori alla Costituzione che non si possono violare. Vi sono poi principî e diritti sanciti nella Costituzione, che le leggi dello Stato non possono violare. Stiamo ora dando vita o norme alla Regione, aventi valore legislativo, che non possono violare i principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Il Comitato non può ammettere un articolo che sposti ed alteri questa gerarchia e crede che il contenuto e lo spirito della proposta Codignola sia pienamente garantito dal complesso della Costituzione.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Codignola, accetta la proposta dell'onorevole Lussu?

Codignola. Io preferirei mantenere il primo comma del mio emendamento, mentre potrei rinunciare al secondo, per le considerazioni, che mi paiono giuste, dell'onorevole Ruini.

[...]

Tosato. L'emendamento Codignola solleva e investe due distinti problemi: quello della tutela delle minoranze etniche e linguistiche, e quello della subordinazione delle leggi regionali alla Costituzione dello Stato. Per quanto riguarda il problema della subordinazione della legislazione regionale alla Costituzione, mi pare che l'emendamento sia stato ritirato dallo stesso onorevole Codignola: è un problema, effettivamente, già risolto nel testo del Progetto, perché l'articolo 118 stabilisce esattamente il principio che le leggi regionali devono essere subordinate alla Costituzione e, quindi, devono sempre rispettare i diritti tutelati dalla Costituzione.

 

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti