[Il 22 luglio 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni».]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Romano ha richiamato l'attenzione sul fatto che egli ha presentato la seguente proposta di articolo 121-bis.

«I Comuni e le Provincie esercitano la potestà regolamentare nei modi e nei limiti che la legge stabilirà».

L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il suo parere.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi pare che questa norma possa essere esaminata dopo le altre, perché è una norma aggiuntiva. Non vedo come possa essere collocata qui, dove si parla di altri argomenti. Ad ogni modo, se si deve entrare in materia, dichiaro che il Comitato non è favorevole a questa disposizione, perché stabilire che la legge determinerà i modi di fare i regolamenti, da parte di Comuni e Province, non è necessario, perché questi regolamenti sono ammessi fin d'ora.

Se mettiamo la parola «regolamento» entriamo nel dibattito che abbiamo voluto evitare; non parliamo di regolamento ma di norma legislativa della Regione. L'articolo proposto, quindi, non lo si ritiene né necessario — ché questo potere vi sarà sempre, la legge lo determinerà sempre — né opportuno perché farebbe aprire la questione dei regolamenti. Ad ogni modo, ripeto, non credo che dovrebbe essere collocato qui; si dovrebbe esaminare, in ogni caso, a proposito delle Province e dei Comuni. Comunque, la Commissione non è favorevole.

Presidente Terracini. Onorevole Romano, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ruini, mantiene il suo emendamento?

Romano. Lo mantengo, e rilevo che all'articolo 121 si prendono in esame i Comuni. Ecco perché avevo collocato qui il mio emendamento.

Effettivamente l'articolo aggiuntivo proposto non fa che affermare quanto già è acquisito al nostro ordinamento giuridico; ma io penso che quanto in esso è detto debba trovare il suo posto naturale nella Carta costituzionale.

Procedendo al nuovo ordinamento dello Stato, noi abbiamo riconosciuto l'esistenza della Regione, della Provincia e del Comune. Per la Regione, abbiamo stabilito all'articolo 109 la potestà di emanare norme giuridiche relativamente ad alcune materie che incidono sulla fisionomia etnica della Regione; non può quindi farsi a meno di affermare in quale maniera la Provincia ed i Comuni debbano emettere quei comandi nei quali si concretizza la loro vita. Specie il Comune, che è un piccolo Stato, le cui molteplici funzioni sintetizzano la vita del Paese. Sia il Comune che la Provincia debbono poter emettere delle norme, che possono riguardare materie diverse. Vi possono essere norme di polizia, che in virtù di un pubblico interesse impongono limiti negativi. Altre norme possono sottoporre i singoli, che vogliono spiegare una determinata attività, o al vincolo della preventiva denunzia da dare all'autorità amministrativa, o al vincolo della preventiva autorizzazione. Si può presentare la necessità di imporre limiti alla proprietà individuale, di imporre ai cittadini prestazioni di opere per l'espletamento di servizi pubblici; vi può essere la necessità di norme che disciplinino i servizi pubblici, di norme riguardanti l'igiene, sanitaria, l'urbanistica, ecc.

A tutto questo si provvede con regolamenti: quindi necessità di una potestà regolamentare. È vero che questo è un istituto già acquisito dal nostro ordinamento giuridico, ma per ampiezza di espressione ritengo che sia naturale l'impostazione di questa norma nella Carta costituzionale.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il collocamento non può essere qui, dopo articoli che abbiamo rinviato ma non depennato e quindi torneranno a suo tempo. L'emendamento aggiuntivo Romano riguardante le Province ed i Comuni dovrebbe venire dopo l'articolo 121. Nel merito, il Comitato ritiene che l'esercizio di poteri regolamentari delle Province e dei Comuni nelle forme e nei modi di legge è istituto acquisito, che non ha d'uopo in una norma di Costituzione. Si aggiunga che questa nostra Costituzione delinea la figura delle Province e dei Comuni in un modo estremamente sintetico; e non entra in determinazioni più particolari, quale sarebbe questa dei regolamenti. Infine, e per il Comitato è decisivo, voi sapete perché non abbiamo voluto parlare di potestà e norme regolamentari, pur ammettendole, per la Regione. Tacere per la Regione, e parlare per gli altri enti locali, sarebbe asimmetria.

Presidente Terracini. L'onorevole Romano conserva il suo emendamento?

Romano. Molte cose sono acquisite nell'ordinamento giuridico: si è parlato del diritto al lavoro; si è parlato anche del paesaggio, ecc. Comunque io insisto nel mio emendamento.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento Romano.

L'onorevole Moro ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

Moro. Dichiaro che aderendo alle considerazioni fatte dal Presidente della Commissione, circa la superfluità di questa norma, noi voteremo contro l'emendamento Romano.

(L'emendamento non è approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti