[Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: ĞLe Regioni e i Comuniğ, che erano stati rinviati.]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Romano ha presentato il seguente articolo 122-bis:

ĞI Consigli comunali e le Giunte provinciali possono essere sciolti quando compiono gravi violazioni di legge, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta della Deputazione regionale e conforme deliberazione del Consiglio regionaleğ.

Non essendo egli presente, l'articolo si intende decaduto.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti