[Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: ĞLe Regioni e i Comuniğ, che erano stati rinviati.]
Presidente Terracini. [...] L'onorevole Romano ha presentato il seguente articolo 122-bis:
ĞI Consigli comunali e le Giunte provinciali possono essere sciolti quando compiono gravi violazioni di legge, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, su proposta della Deputazione regionale e conforme deliberazione del Consiglio regionaleğ.
Non essendo egli presente, l'articolo si intende decaduto.
A cura di Fabrizio Calzaretti