[Il 4 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo quinto della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Le Regioni e i Comuni», che erano stati rinviati. — Presidenza del Vicepresidente Targetti.]

Presidente Targetti. Segue un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Codignola, del seguente tenore:

«Le norme relative all'ordinamento autonomistico dello Stato andranno in vigore non oltre due anni dall'approvazione della Costituzione».

È presente l'onorevole Codignola?

Lussu. Faccio mia la proposta.

Presidente Targetti. Sta bene. Ha facoltà di svolgerla.

Lussu. Questo emendamento vuole evitare il pericolo, che non è certo, ma probabile, che, volontariamente o non, si possa sabotare l'attuazione della riforma autonomistica regionale. In questo emendamento è stabilito un termine massimo di due anni. È ragionevole il lasso di tempo richiesto. Se si prolungasse, evidentemente, il rischio di non avere la riforma sarebbe chiaro. Ecco perché io prego la Commissione di accettare questo articolo aggiuntivo.

Presidente Targetti. L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Mi pare che l'effetto di questo articolo aggiuntivo sarebbe perfettamente il contrario di quello espresso dall'onorevole Lussu, perché permetterebbe per due anni di non applicare le norme che riguardano l'ordinamento regionale.

Presidente Targetti. Onorevole Lussu, ritira il suo articolo aggiuntivo?

Lussu. No, piuttosto lo chiarisco, nel senso che la riforma debba essere attuata prima dei due anni.

Presidente Targetti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Codignola fatto proprio dall'onorevole Lussu.

(Non è approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti