[Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente provvede al coordinamento degli articoli approvati del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici generali per il testo completo della discussione.]

Una voce. C'è l'articolo 136.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Questa dell'articolo 136, e cioè la questione dei ricorsi da presentare alla Corte costituzionale, è questione che intendo riservare per ultima, insieme all'altra dell'articolo 123 sull'approvazione degli statuti regionali, perché son le due questioni a cui potranno limitarsi il contrasto e la votazione dell'Assemblea.

[...]

Ho lasciato sospese due questioni, su cui è più profondo il dissenso, in seno allo stesso Comitato, e difficilmente potremo evitare la votazione.

[...]

Il secondo tema di maggior dissenso concerne la Corte costituzionale, agli articoli 136 e 137. Era sembrato necessario, nel testo portato alla discussione dell'Assemblea, che vi fossero fissate le linee fondamentali per l'essenza stessa della Corte, indicando quali sono i ricorsi che si possono presentare per l'illegittimità costituzionale. Sennonché un emendamento Arata, votato un po' improvvisamente, stabilì di rinviare ogni determinazione ad una legge ordinaria. Come ho già accennato al principio di questo mio intervento, siffatta decisione ha sollevato vive obiezioni, sostenendosi che essa non poteva essere presa, giacché poco prima l'Assemblea aveva respinto un emendamento che voleva sopprimere le norme per i ricorsi. Al che si controrisponde che altro è sopprimere, altro rinviare ad una legge ordinaria. L'onorevole Moro ed altri tenacemente risollevano la questione, ribadendo che non è concepibile una lacuna come quella costituita dalla mancanza, nella Costituzione, di un riferimento ad un punto così squisitamente costituzionale. Chiedono dunque l'inclusione di una disposizione, che il Comitato ha già elaborato, e tiene pronta nell'ipotesi che prevalga l'idea di tornare ad una determinazione nel testo delle basi di ricorso. Questo testo risulta dalle osservazioni che vi sono state distribuite. Ve lo rileggo: «La questione di legittimità costituzionale, che nel corso d'un giudizio sia rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti e non ritenute dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione. Il cittadino o l'ente che ritenga leso in modo diretto ed attuale un suo diritto o interesse legittimo può promuovere direttamente il giudizio di legittimità costituzionale davanti alla Corte. Tale giudizio può essere altresì promosso, nell'interesse generale, dal Governo o da un quinto dei componenti d'una Camera o da tre Consigli regionali». Sono tre comma che contemplano le tre specie basilari di ricorsi: l'incidentale che sorge dal corso d'un giudizio, quello che si promuove direttamente davanti alla Corte dalla persona privata o pubblica che sia lesa in modo diretto ed attuale in un diritto o interesse legittimo (nel qual caso ha ragione di poter proporre la questione, senza attendere che sorga come incidente d'un altro giudizio); ed infine il ricorso, diremo così, del tipo di azione popolare affidato nel pubblico interesse, anche se non vi sia lesione diretta ed immediata d'un diritto o interesse legittimo, ad organi e ad espressioni dell'ordinamento costituzionale.

Il Comitato è pronto a sostenere questa formulazione, se si superano le pregiudiziali. Ad ogni modo l'onorevole Moro ed i suoi colleghi hanno dichiarato che, in via subordinata, sarebbero disposti a ripiegare sopra un'altra proposta, nel senso di modificare l'articolo 137, rinviando le norme sulla proponibilità dei ricorsi (e gli eventuali termini da stabilirsi al riguardo) non ad una legge ordinaria, ma ad una legge costituzionale; così che verrebbe eliminato l'inconveniente del silenzio in un testo costituzionale. Tale legge, aggiungono, potrebbe e dovrebbe essere approvata (come consentono le norme transitorie per la prorogatio della Costituente) entro gennaio; ad evitare che la formazione d'una legge di valore costituzionale, dopo le elezioni, richieda lungo termine, più di un anno, durante il quale la Corte non potrebbe funzionare ancora. Si aggiunge che è desiderabile che la Corte funzioni subito, anche prima delle elezioni, per garanzie contro eventuali violazioni di costituzionalità nelle leggi promosse in questo periodo dal Governo; né è da tacere che sono già in piedi questioni controverse e spinose per leggi già emanate, ad esempio, in materia penale di sanzioni contro il fascismo, sulle quali sarebbe opportuno che si pronunziasse la sola Corte costituzionale.

Avete davanti a voi le considerazioni necessarie per procedere ad una votazione con cognizione di causa.

[...]

Presidente Terracini. [...] Onorevoli colleghi, passiamo al quesito relativo alla Corte costituzionale.

L'articolo 128 votato dall'Assemblea è il seguente:

«La legge stabilirà i modi e i termini per i giudizi sulla incostituzionalità della legge.

«Quando la Corte dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata alle Camere, perché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali».

A questo testo corrisponde l'articolo 137 del Comitato di redazione:

«La legge stabilisce le condizioni, le forme e i termini dei giudizi di legittimità costituzionale, le norme per il regolamento dei conflitti di attribuzione, e quant'altro riguarda la costituzione e il funzionamento della Corte e le garanzie d'indipendenza dei suoi componenti.

«Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione».

V'è la proposta di sostituzione col seguente:

«Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie d'indipendenza dei componenti la Corte.

«Con legge ordinaria sono stabilite tutte le norme necessarie per il funzionamento della Corte».

Pongo in votazione la nuova formulazione.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti