[Il 3 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo VI della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Garanzie costituzionali».]

Presidente Terracini. [...] Vi è ora un articolo aggiuntivo 129-bis dell'onorevole Martino Gaetano, già svolto:

«Non sono sindacabili da parte della Corte costituzionale le leggi approvate mediante referendum popolare».

Esso non ha ragione di essere, perché la Costituente ha conservato nell'articolo 72 soltanto il referendum abrogativo.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti