[Il 5 dicembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente inizia l'esame delle disposizioni finali e transitorie.]

Presidente Terracini. [...] Gli onorevoli Fuschini, Moro, Balduzzi, Damiani, De Unterrichter Maria, Jervolino e Uberti hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

«Per la prima legislatura, anziché applicare la disposizione dell'articolo 57, potrà procedersi alla assegnazione dei seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in base alla popolazione residente nelle Provincie e Regioni d'Italia calcolate al 31 dicembre 1946 secondo i dati pubblicati nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1947».

Prego l'onorevole Ruini di esprimere il parere della Commissione.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. A parte la dizione che è troppo lunga aderisco alla proposta dell'onorevole Fuschini che corrisponde a quanto stabilì l'Assemblea, nel senso che, votando il principio di far capo ai censimenti pel numero dei senatori e dei deputati, occorre una norma transitoria per derogare da ciò nelle prime elezioni. Ma si potrebbe anche non mettere il principio, che non ha vero carattere costituzionale, e può essere lasciato alla legge elettorale, con una più opportuna valutazione delle circostanze. In tal caso, se non vi fosse il principio, non vi dovrebbe essere neppure la norma transitoria. Ma si potrà parlarne nel coordinamento. Intanto votiamo la proposta Fuschini.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Fuschini, del quale ho dato testé lettura.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti