[Il 20 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame delle disposizioni finali e transitorie.]

Presidente Terracini. [...] Comunico, intanto, un'altra proposta, a carattere di norma transitoria, pervenutami ora e firmata dagli onorevoli Targetti, Costa, Carpano Maglioli e Fedeli Aldo:

«Le elezioni per la formazione del primo Parlamento della Repubblica avranno luogo entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente Costituzione».

L'onorevole Targetti ha facoltà di svolgerla.

Targetti. Lo scopo della norma aggiuntiva è chiaro e noi crediamo che debba essere condiviso da tutti, indipendentemente dai vari orientamenti politici.

Abbiamo qui ascoltato la dichiarazione dell'onorevole Presidente del Consiglio, secondo cui il Governo si proporrebbe di convocare i comizi elettorali al più tardi il 18 aprile. È inutile dire che noi non mettiamo in dubbio, neppure lontanamente, la lealtà dell'onorevole De Gasperi. Se egli ha espresso questo suo convincimento, anzi, questo proposito suo e del Consiglio dei Ministri, dobbiamo ritenere che l'espressione di questo proposito corrisponda ad una volontà precisa e debba considerarsi come un impegno.

Ci si domanderà allora perché stabilire quella norma. Noi possiamo ammettere, anche se non corrisponde ai nostri desideri, che questo Ministero di recente costituzione possa arrivare alle elezioni. Però, nessuno può escludere, e nemmeno l'onorevole De Gasperi vorrà escluderla, l'eventualità di un cambiamento di Ministero. L'impegno preso oggi dal Presidente dell'attuale Ministero, certamente non vincolerebbe un altro Presidente del Consiglio, un altro Governo. Mi sembra evidente.

Quando noi proponiamo di stabilire un termine massimo di quattro mesi dalla pubblicazione della Costituzione, pubblicazione che tutti siamo d'accordo dovrà avvenire il primo gennaio, noi non facciamo altro che fissare questo principio, stabilire questa norma: che i comizi per la formazione del primo Parlamento della Repubblica italiana devono essere convocati entro il mese di aprile. Anzi, concediamo vari giorni di più a quello che è stato l'impegno dell'onorevole De Gasperi.

Micheli. Tanto per cambiare!

Targetti. Onorevole Micheli, prima di tutto il cambiare Governo non vuol dire che sia una cosa poco consigliabile. Anzi. Ma questo non c'entra. E siccome non può essere che ella non abbia capito devo essere io che mi sono espresso male. Oggi noi abbiamo un impegno dell'attuale Presidente del Consiglio, ma noi vogliamo avere una norma costituzionale che a qualsiasi Presidente del Consiglio faccia obbligo di non ritardare le elezioni oltre la fine di aprile. Se la nostra Costituzione stabilisce un termine massimo di tempo entro il quale, sciolta una Camera, si deve procedere alle elezioni e se questo termine non vogliamo applicarlo nei riguardi della nostra Assemblea, bisognerà bene fissarne un altro, sulla carta, cioè in una disposizione transitoria. Onorevole Micheli, lei deve convenire che questo è un concetto molto semplice e che non contrasta affatto ma si intona all'impegno preso dall'attuale Presidente del Consiglio. Non mi pare possibile che ella non ne sia persuaso, e quindi concludo col raccomandare anche a lei l'approvazione del nostro emendamento.

Micheli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Micheli. Ho chiesto di parlare per spiegare il concetto di una semplicissima mia interruzione con la quale volevo far presente al collega Targetti che effettivamente, data la distanza di così poco tempo, secondo la sua proposta, e quella risultante dalle dichiarazioni del Governo (per quanto non fosse impegno costituzionale, ma esso era pubblico ed accettato), il contratto era completo e non mancava altro.

Targetti. E se la parte contraente cambia?

Micheli. La parte contraente non cambia perché non cambierete voi altri. Bisognerebbe che aumentaste di numero. Ora, aumenterete di numero eventualmente alle prossime elezioni, ma prima non è da ritenerlo possibile. Eventualmente, potreste diminuire. (Ilarità). Lo dico per qualcuno che possa abbandonare il vostro Gruppo, per andare in un altro. (Si ride).

Quindi non vedo la necessità che questa variazione sia esplicata in una proposta particolare, la quale oggi non ha una vera e propria ragion d'essere. È una forma per prolungare le discussioni, per prorogarle, allo scopo di avere una... prorogatio di questi nostri piacevoli conversari (Si ride) che potrebbero, invece, essere dedicati a qualche cosa di meglio. (Commenti).

Cevolotto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cevolotto. Credo che la norma proposta dall'onorevole Targetti sia necessaria per questo: nella nostra Costituzione vi è un termine di settanta giorni che decorrono dallo scioglimento della Camera. Si può ritenere che con la promulgazione della Costituzione e con la prorogatio sia, in realtà, sciolta la Costituente per fare le elezioni. Si può dubitare se questo termine sia applicabile anche alla Costituente, ma nel dubbio è opportuno fissare un termine di quattro mesi perché ogni eventuale interpretazione diversa sia esclusa.

Questa è la ragione del termine proposto dall'onorevole Targetti.

Bozzi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bozzi. Onorevoli colleghi, mi sembra che la materia che l'onorevole Targetti vorrebbe inserire nella Costituzione, sia pure nella parte destinata alle norme transitorie, non abbia affatto il contenuto e le caratteristiche proprie delle norme costituzionali.

Io comprenderei che essa potesse essere oggetto di un ordine del giorno, ma non di una norma costituzionale che, per il fatto di essere inserita nella parte transitoria, non cessa di avere natura specifica di norma costituzionale.

Ora, domando: se succede un qualsiasi evento per cui le elezioni, anziché essere fatte prima della fine di aprile si dovessero fare nella prima domenica di maggio, in quale situazione ci verremmo a trovare noi, essendoci obbligati a farle assolutamente entro aprile?

D'altra parte l'osservazione dell'onorevole Cevolotto non mi sembra, dal punto di vista strettamente giuridico e costituzionale, fondata, perché la norma cui egli si richiamava avrà valore per il funzionamento delle Camere previste dalla Costituzione, ma non per la convocazione dei comizi elettorali dopo lo scioglimento di questa Assemblea.

Quindi, pregherei l'onorevole Targetti, tutt'al più, di presentare un ordine del giorno, che potrà essere eventualmente modificato, qualora circostanze sopravvenute rendessero di tutta evidenza che questo termine non possa essere rispettato.

Presidente Terracini. L'onorevole Cevolotto ha presentato un ordine dei giorno che contiene gli stessi concetti espressi nella sua proposta dall'onorevole Targetti.

Targetti. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Targetti. In subordine noi dichiariamo di non avere nulla in contrario a trasformare la norma transitoria in ordine del giorno.

Fuschini. Però è un ordine del giorno che suona sfiducia al Governo!

Targetti. Desidero tuttavia ricordare all'onorevole Bozzi che, se v'è una norma che ha proprio carattere di norma transitoria, è questa. Qui si tratta, come ha riconosciuto anche l'onorevole Cevolotto, di fare una eccezione a una norma stabilita nella Costituzione; mentre la Costituzione dice che le elezioni debbono avvenire entro settanta giorni, noi diciamo che entro settanta giorni non è possibile.

Presidente Terracini. Onorevole Targetti, non torni sul merito, la prego.

Targetti. Subordinatamente quindi, come ho detto, noi siamo disposti anche a trasformare la norma transitoria in ordine del giorno.

Presidente Terracini. Mi permetta, onorevole Targetti: subordinatamente a che cosa? Subordinatamente all'eventuale esito sfavorevole del voto?

Targetti. Sì, signor Presidente.

Presidente Terracini. Debbo allora ricordarle che non si può ripresentare sotto forma di ordine del giorno ciò che già è stato respinto sotto forma di articolo.

Sansone. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Sansone. Signor Presidente, poiché è presente nell'Aula il Presidente del Consiglio, potrebbe egli dirci l'opinione del Governo? (Commenti). Un momento: siamo d'accordo che siamo in tema di Costituzione e che non occorre il parere del Governo, ma poiché io penso che l'onorevole Targetti si rifacesse poco fa alle assicurazioni date dal Presidente del Consiglio, a me pare che il Presidente del Consiglio potrebbe adesso dire la sua opinione all'Assemblea sulla proposta dell'onorevole Targetti.

De Gasperi. Io sono pronto a soddisfare questo desiderio.

Crispo. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Crispo. Vorrei osservare, aderendo al concetto espresso dall'onorevole Targetti, che, a mio avviso, le norme transitorie non sono norme di carattere costituzionale, anche se inserite nella Costituzione. Si tratta di norme che, per essere transitorie, si applicano una sola volta, ed obbediscono anche ad esigenze di attuazione, come nel caso in esame, occorrendo stabilire come ed entro quale termine debba procedersi all'elezione della Camera legislativa.

Ecco dunque perché, pur non avendo quella in esame un carattere di norma costituzionale, poiché ha, come ho detto, un carattere di norma di attuazione, può essere, a mio avviso, contenuta nella Costituzione.

De Gasperi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

De Gasperi. Poiché si è manifestato il desiderio di udire il mio parere in argomento, dirò che il Governo si è formalmente impegnato dinanzi all'Assemblea per il termine massimo del 18 aprile. L'Assemblea, nel votare ieri sera la sua fiducia nel Governo, ne ha preso atto; e per ciò che riguarda la data del 18 aprile anche l'opposizione non ha sollevato alcuna obiezione, dimostrandosi fiduciosa.

Mi pare quindi che, a questo proposito, vi sia stata quasi, sotto un certo aspetto, l'unanimità. V'è già una norma costituzionale che fissa un termine; v'è un impegno formale del Governo accettato dall'Assemblea. Non v'è ragione di un'ulteriore votazione in materia.

Debbo altresì osservare che le proposte di questa natura hanno sempre un carattere, non semplicemente giuridico, ma anche politico.

Si è detto e si è stampato che non basta l'impegno assunto dal Governo dinanzi all'Assemblea e che occorre un impegno solenne dell'Assemblea stessa dinanzi al Paese. Ora, io dico che nessuna forma più solenne vi è di quella costituita da un impegno preso dal Governo dinanzi all'Assemblea, impegno inteso, in certo senso, a tranquillizzare tutti, e che è stato accettato dall'Assemblea nel momento in cui essa ha accordato la sua fiducia al Governo. Come membro dell'Assemblea, vi chiedo di non diminuirvi dubitando del Governo e della maggioranza dell'Assemblea stessa, che hanno preso tale impegno. (Applausi al centro).

Presidente Terracini. Onorevole Targetti, la prego di dirmi se mantiene la sua proposta come norma transitoria.

Targetti. Sì, signor Presidente.

Presidente Terracini. Allora, pongo in votazione la norma transitoria proposta dall'onorevole Targetti, del seguente tenore:

«Le elezioni per la formazione del primo Parlamento della Repubblica avranno luogo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente Costituzione».

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

L'ordine del giorno Cevolotto non può essere posto in votazione, perché ripresenta la medesima questione.

Cevolotto. Lo ritiro.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti