[Il 3 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sullo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti.]

Presidente Tupini. [...] Quanto all'articolo 3 [della relazione dell'onorevole Cevolotto]: «Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge ed hanno gli stessi diritti e doveri. La nascita, il sesso, la razza, la condizione sociale, le credenze religiose, o il fatto di non avere alcuna credenza, non possono costituire la base di privilegio o di inferiorità legale», può intendersi soppresso, in quanto il suo concetto è contenuto nell'articolo 2 dei principî generali, già approvato.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti