[Il 3 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione generale sui principî dei rapporti sociali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]

Togliatti, Relatore, [...] dopo aver letto la relazione dell'onorevole Lucifero, ha visto che il divario era assai profondo perché, escludendo la garanzia di questi diritti, si vengono ad escludere i diritti stessi. Quando infatti si dice nel primo articolo proposto dall'onorevole Lucifero che ogni cittadino ha diritto al minimo indispensabile di mezzi di sussistenza, ecc., e poi si aggiunge che a tal fine il cittadino è libero di svolgere un'attività economica nel modo che più gli aggrada, è evidente che la seconda affermazione contraddice pienamente con la prima, e la contraddice in modo tale da renderla una irrisione. Quando si lasciano le persone libere di svolgere quella attività che loro aggrada, cioè si asserisce e sancisce il principio della piena libertà economica, è evidente che non si garantisce ad ogni cittadino, come è detto nel primo comma, il diritto al minimo indispensabile di mezzi di sussistenza. Si garantisce invece la disoccupazione periodica in un parse industrialmente evoluto, la disoccupazione permanente nelle condizioni attuali dell'Italia.

È evidente che soltanto negando la seconda proposizione, che è la formulazione dell'astratto principio liberale delle Costituzioni del secolo scorso, soltanto affermando il principio dell'intervento dello Stato per regolare l'attività economica, secondo un metodo, un corso differente da quello dell'economia capitalistica liberale pura; soltanto facendo questo passo, si può dare un minimo di garanzia al diritto ai mezzi di sussistenza, al lavoro, al riposo, alla assicurazione sociale.

Ha trovato quindi una contraddizione logica di pensiero, tra la prima e la seconda parte dell'articolo, ciò che dovrebbe consigliare, per essere sinceri, a lasciar cadere la prima parte dell'articolo stesso, se si vuole tenere in piedi la seconda.

Questa è la critica fondamentale che deve fare alla proposta Lucifero.

[...]

Lucifero, Relatore, intende chiarire le sue intenzioni. Non vede una contraddizione fra le prime due frasi dell'articolo 1 da lui proposto, perché in esse egli ha voluto fare innanzitutto un'affermazione del diritto del cittadino. Il cittadino ha il diritto di avere quel minimo di mezzi di sussistenza che gli assicurino una vita degna dell'uomo. Da questo concetto egli è disceso alla prima conclusione; poiché il mezzo normale con il quale il cittadino si procura le possibilità di sussistenza è evidentemente il lavoro, ha voluto stabilire un principio cui tiene molto, quello cioè della libertà di scelta del lavoro. Il cittadino non può essere obbligato a compiere un determinato lavoro, se ha la possibilità di compierne un altro che gli piace di più. Il fatto che il cittadino sia libero di svolgere un'attività economica di sua scelta ha per lui molta importanza.

Fa rilevare, poi, che egli ha parlato di «attività economica» e non più genericamente di lavoro, in quanto vi sono moltissimi lavori, che non costituiscono attività economiche, mentre solo a queste ultime gli articoli attuali della Costituzione dovrebbero riferirsi. Ha voluto, insomma, riferirsi semplicemente alla scelta del lavoro, scelta che lo Stato deve garantire.

Togliatti, Relatore, chiede all'onorevole Lucifero perché allora abbia usato la dizione: «a tal fine egli è libero», ecc. Ciò infatti vuol dire che, secondo lui, l'assoluta libertà economica è il mezzo necessario e sufficiente per garantire a tutti i mezzi di sussistenza, e questo è un assurdo.

Lucifero, Relatore, risponde di aver seguito un concetto consequenziale. Affermato il principio del diritto ad un minimo indispensabile per l'esistenza, il primo mezzo con il quale l'uomo arriva ad una esistenza decorosa, è evidentemente il lavoro.

Il Presidente Tupini osserva che l'onorevole Lucifero voleva forse dire: «a tal fine deve svolgere attività economica, libero nella scelta di essa». Questo accosterebbe il suo pensiero a quello dell'onorevole Togliatti.

Lucifero, Relatore, dichiara di essere molto perplesso sulla dizione «deve svolgere», non perché non sia d'accordo su questo dovere, ma perché pensa all'eventualità che un individuo possa anche giungere ad imporsi delle gravi restrizioni pur di essere libero di svolgere studi, ricerche od attività che non siano precisamente redditizie. D'altra parte, osserva che nel successivo articolo 2 proposto, è elencata tutta una serie di provvidenze obbligatorie nella legislazione sociale democratica, relative alla protezione del lavoro e del lavoratore. Il disoccupato involontario — e qui risponde all'onorevole Togliatti — deve trovare dallo Stato i mezzi per poter vivere decorosamente. Non vede quindi la contraddizione, che si è voluta trovare nelle proposizioni del suo primo articolo, mentre rileva che il concetto del coordinamento del lavoro è affermato nelle ultime parole dell'articolo 5 da lui proposto.

[...]

Con l'articolo proposto, tanto egli conservatore (non ha paura di dire questa parola), quanto l'onorevole Togliatti, estremamente progressista, possono, nella piena legalità, svolgere la propria attività, la propria propaganda politica, cercando di realizzare quelle provvidenze che corrispondono alle loro concezioni ed ai loro programmi. Se invece si inserisse nella Costituzione un articolo quale quello proposto dall'onorevole Togliatti, che fa della pianificazione un atto costituzionale, chi, come l'oratore, è contrario ad una politica pianificata e crede alla pianificazione solo in determinati settori o in determinate circostanze, se domani avesse la maggioranza nel Paese, dovrebbe prima di tutto modificare la Costituzione. Di qui la necessità che, nell'ambito della Costituzione, tutte le concezioni di democrazia possano, in piena legalità, avere libera voce.

[...]

Cevolotto ritiene che l'impostazione data dall'onorevole Togliatti al suo primo articolo non debba suscitare obiezioni da parte di alcuno. Quando egli dice che ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività socialmente utile, dice cosa sulla quale tutti debbono essere d'accordo. Chi è senza lavoro, non per sua colpa, è assistito dallo Stato. Anche questo è giustissimo.

Osserva però che quando il relatore, nel primo capoverso del suo articolo, vuol dire come lo Stato garantirà al cittadino questo diritto al lavoro, usa una formula che introduce un altro concetto sul quale bisogna bene meditare. Allo scopo di garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini — si dichiara nell'articolo — lo Stato interverrà per coordinare e dirigere l'attività produttiva dei singoli e di tutta la Nazione secondo un piano che dia il massimo rendimento per la collettività. Quindi, intervento dello Stato nella produzione, intervento cui si arriva attraverso la garanzia del diritto al lavoro.

Fa presente in proposito che mentre un ritorno in materia economica al liberismo sarebbe una proposizione assolutamente superata, è da domandarsi se una regolamentazione totalitaria dell'attività produttiva sia veramente utile e scevra di pericoli in una economia come quella italiana. Ricorda che si sono già avuti esempi di questo intervento dello Stato nel dirigere tutta la produzione: intervento che trovò il dissenso immediato anche di economisti socialisti. Denuncia il pericolo che tale intervento non sia nell'interesse della collettività, e cita l'esempio tedesco che era diretto alla guerra ed ha prodotto la guerra. Quanto all'esempio della Russia, interessantissimo, osserva che quel paese si trova in condizioni particolarissime perché, a parte la sua situazione privilegiata di nazione che ha tutte le materie prime, la sua pianificazione industriale non è entrata nel giuoco internazionale, cosicché non è possibile asserire se, economicamente, il sistema sia stato utile e vantaggioso.

Togliatti, Relatore, osserva che il sistema economico russo ha superato la prova suprema, quella della più terribile delle guerre; comunque si è avuto in Russia il massimo dei controlli.

Cevolotto risponde che su questo ultimo punto vi è da discutere. Ad ogni modo dichiara di ritenere che aderendo all'idea dell'intervento dello Stato per regolare in toto la produzione del paese si arriverebbe ad uno Stato totalitario. Ha perciò da muovere obiezioni fondamentali al primo articolo proposto dall'onorevole Togliatti. Non è in disaccordo con lui quando dichiara che lo Stato deve garantire il diritto al lavoro, ma crede che questa forma di garanzia al diritto del lavoro porti ad un altro problema che non va risolto nel senso enunciato dal Relatore.

[...]

Mastrojanni. [...] Ritiene che quanto ha affermato l'onorevole Dossetti debba avere il collaudo di una esperienza pratica: bisogna evitare di affezionarsi a seducenti dottrine che poi rimangano inattuabili. È perfettamente d'accordo sulla necessità di venire incontro alle categorie non abbienti e di garantire a tutti il lavoro e quindi un minimo di esistenza; egli è però della opinione che non bisogna contrastare quelli che sono i beni concessi da Dio stesso all'uomo, nel senso che l'uomo non debba essere livellato sotto il rullo compressore, alla stregua di qualunque altro; l'uomo deve essere lasciato libero di esplicare un'attività secondo la propria intelligenza e di esercitare le proprie iniziative senza vincoli e senza preoccupazioni di vedersi tolto dalla comunità sociale quanto in misura più vasta riesce a produrre ed a creare.

Queste le considerazioni di ordine logico che crede debbano essere tenute presenti, tanto più in quanto lo Stato può intervenire egualmente ad incidere sul cumulo delle ricchezze.

Si tratta di una questione di sistema e di conoscenza della psicologia umana: nello Stato italiano vanno attuati principî e sistemi che perseguano i fini sociali, che non debbono urtare la suscettibilità dei singoli.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti