[Il 26 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 118 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sull'articolo 6:

«Spetta alla Regione l'amministrazione nelle materie di propria competenza legislativa ed in quelle altre materie che sono di competenza dello Stato, e che lo Stato affidi ad essa per l'esecuzione, in conformità ad un principio di largo decentramento che sarà particolarmente determinato dalla legge».

Fabbri propone di sostituire alle parole «nelle materie di propria competenza legislativa», le altre: «nella sfera della propria competenza legislativa» e di sopprimere l'ultima frase: «in conformità ad un principio di largo decentramento che sarà particolarmente determinato dalla legge».

Mortati è contrario alla soppressione, ritenendo opportuno affermare solennemente che la costituzione dell'ente Regione ha come suo scopo principale il decentramento. Aggiungerebbe, anzi, un inciso del seguente tenore: «che troverà la sua attuazione all'atto stesso della costituzione dell'ente Regione».

Ricorda di aver già proposto, nella prima fase dei lavori, di approntare le misure atte ad ottenere che fin dalla sua prima formazione la Regione possa cominciare ad assorbire compiti attualmente dello Stato.

Nobile concorda pienamente con l'onorevole Mortati.

Fuschini crede utile riconfermare il concetto del decentramento, per quanto possa desumersi da tutto il complesso di norme che costituiscono la riforma dell'ordinamento regionale. Piuttosto, all'aggettivo «largo», ne sostituirebbe un altro che meglio specificasse qual genere di decentramento si intenda attuare; e sopprimerebbe l'avverbio «particolarmente» che trova superfluo.

[...]

Lussu è favorevole al mantenimento dell'articolo nel testo redatto dal Comitato, fino alle parole «per l'esecuzione»; per il resto concorda con la proposta di soppressione dell'onorevole Fabbri, perché gli sembra che la sede non sia la più opportuna per una tale affermazione di principio.

Il Presidente Terracini conviene sull'opportunità di sopprimere l'ultima parte dell'articolo. Il nuovo ordinamento regionale ha la sua ragione essenziale nell'esigenza del decentramento amministrativo, e gli sembrerebbe uno sminuire questo concetto del decentramento il parlarne quasi casualmente nell'articolo 6, anziché farne oggetto di un'affermazione precisa in un punto della Costituzione in cui assuma particolare rilievo. In secondo luogo osserva che, più di qualsiasi espressione del genere, vale l'ordinamento regionale in sé stesso, che è tutta un'affermazione di decentramento in atto.

Conti concorda ed aggiunge che occorre fare un'articolazione snella, non appesantita da un eccesso di parole.

Uberti è contrario alla soppressione, a meno che si faccia la normazione del principio del decentramento in altro articolo. Teme che l'avere attribuito, su talune materie, la competenza tanto alla Regione che allo Stato, possa generare un aumento della burocrazia, con organi statali e organi regionali.

Mortati osserva che l'ultima parte dell'articolo, di cui si chiede la soppressione, è connessa con la prima; il decentramento sarà in funzione con l'estensione che si darà alla prima parte, cioè alla sfera di competenza amministrativa della Regione. Concorda, quindi, col Presidente sull'utilità di un'affermazione a sé stante del principio del decentramento, e segnala l'opportunità di determinare la competenza amministrativa regionale mediante un preciso richiamo ad articoli.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti