[Il 28 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 118 per il testo completo della discussione.]

Zuccarini ricorda che nella riunione antecedente venne prospettata l'ipotesi di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 6 e precisamente quella in cui si afferma la necessità di attribuire alla Regione una potestà amministrativa «in conformità a un principio di largo decentramento che sarà particolarmente determinato dalla legge». La soppressione di quest'ultima parte dell'articolo in esame sarebbe, a suo avviso, cosa assai grave. La esigenza che l'attuazione della Regione si compia con una immediata trasformazione, in senso antiburocratico e semplificatore, dell'attuale amministrazione statale, dovrebbe invece essere espressamente affermata. Con il progetto proposto dal Comitato e soprattutto con l'attribuzione alla Regione di quattro differenti potestà normative, si viene a creare un sistema abbastanza complesso per cui lo Stato, se permanesse l'attuale organizzazione burocratica, con le sue interferenze, verrebbe praticamente ad esercitare, in ultima analisi, una influenza diretta, anzi preponderante, sui compiti affidati alle Regioni. Avendo, tra l'altro, prevista l'istituzione di un Commissario del Governo nel capoluogo di ogni Regione, si potrebbe correre il rischio che venissero a costituirsi, accanto agli uffici della Regione, altri uffici dello Stato e si avesse così un appesantimento anziché una semplificazione dell'organizzazione amministrativa. Occorre quindi affermare espressamente il principio che l'istituzione dell'ente Regione deve coincidere con un largo e immediato decentramento amministrativo. Solo così si avrebbe una riduzione anziché una moltiplicazione degli uffici, moltiplicazione da deprecare per gli inevitabili danni per uno spedito e ordinato funzionamento dell'amministrazione regionale. Occorre assolutamente impedire che la riforma regionale possa fallire: ciò sarebbe imperdonabile.

Per tali considerazioni propone di sostituire al testo dell'articolo 6 un altro così concepito:

«La Regione organizza la propria amministrazione in modo da provvedere, oltre che per le materie di propria competenza, anche per quelle di competenza dello Stato e che da questo verranno ad essa delegate in conformità ad un principio di largo decentramento, che con la creazione della Regione deve trovare una immediata e pratica attuazione».

Tosato propone, anche a nome dell'onorevole Fuschini, di sostituire al testo dell'articolo 6 un altro del seguente tenore:

«Spetta alla Regione l'amministrazione nelle materie previste dagli articoli 3 e 4 e in quelle altre materie che lo Stato delegherà ad essa per attuare un effettivo decentramento amministrativo».

Mortati ritiene che l'accenno all'attuazione di un effettivo decentramento amministrativo dovrebbe formare oggetto di un apposito articolo, da comprendersi fra le disposizioni transitorie. Dichiara quindi che, se l'emendamento dell'onorevole Tosato fosse accolto con tale riserva, egli sarebbe disposto ad associarvisi.

Perassi ritiene, come del resto ha già rilevato l'onorevole Mortati, che l'ultima parte dell'articolo 6, in cui si afferma la necessità di un largo decentramento amministrativo, dovrebbe formare oggetto di una disposizione a sé stante da includersi fra le norme transitorie.

Tosato dichiara, anche a nome dell'onorevole Fuschini, di essere disposto a sopprimere nel suo emendamento le parole «per attuare un effettivo decentramento amministrativo», purché sia accolta la riserva che il concetto espresso nelle parole suddette formi oggetto di un altro articolo da comprendersi fra le disposizioni transitorie.

Ambrosini, Relatore. [...] Si rende conto, poi, del punto di vista espresso da alcuni colleghi sull'opportunità di formulare ed enunciare con un articolo autonomo il principio del decentramento contenuto nell'ultima parte dell'articolo 6; ciononostante ritiene che possa accettarsi questo testo, essendo la sua dizione abbastanza chiara ed esplicita per mostrare quale è il principio che il Costituente vuole affermare.

[...]

Il Presidente Terracini mette in votazione l'emendamento dell'onorevole Zuccarini, con cui si estende la potestà amministrativa della Regione anche alle materie di competenza dello Stato, indipendentemente da una delega specifica che lo Stato possa fare alla Regione stessa.

Nobile, pur essendo favorevole al decentramento di taluni servizi dello Stato, dichiara che non può ammettere il principio che lo Stato possa rinunciare alla sua opera di coordinamento e di controllo dei servizi decentrati e che quindi voterà contro l'emendamento dell'onorevole Zuccarini.

Codacci Pisanelli dichiara di astenersi dal votare.

(Non è approvato).

Il Presidente Terracini mette in votazione l'emendamento degli onorevoli Tosato, Fuschini e Mortati con la modificazione proposta dall'onorevole Bozzi.

(Non è approvato).

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Ricorda che, quanto all'ultima parte dell'articolo 6, e precisamente quella in cui si fa riferimento al principio di un largo decentramento amministrativo, è stata fatta la proposta di sopprimerla, con la riserva che il concetto in essa espresso venga a formare oggetto di una disposizione a sé stante. Con tale intesa, mette in votazione la soppressione della parte anzidetta.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti