[Il 15 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle autonomie locali.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 116 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini avverte che al secondo comma dell'articolo 2 sono state presentate due proposte di emendamento: una dell'onorevole Bozzi, del seguente tenore: «Con legge costituzionale possono essere attribuiti alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d'Aosta e al Trentino-Alto Adige e alle altre Regioni che ne facciano richiesta, condizioni diverse di autonomia»; l'altra degli onorevoli Tosato, Piccioni, Cappi e Fuschini, così concepita: «In relazione alle loro particolari esigenze, alle Regioni mistilingui della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, come a quelle insulari della Sicilia e della Sardegna, sono riconosciute forme e condizioni speciali di autonomia, che in quanto divergano dalle norme seguenti, sono stabilite con legge costituzionale».

[...]

Nobile. [...] La sola esigenza che può ammettere è quella di provvedere a concedere una conveniente autonomia alle zone mistilingui di confine, per le quali l'autonomia può anche essere imposta da accordi internazionali, come sta avvenendo per l'Alto Adige, o da considerazioni di opportunità internazionale. Si tratta, infatti, in tal caso di concedere statuti speciali per la protezione delle minoranze etniche.

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Ricorda che al secondo comma sono stati presentati vari emendamenti, nella riunione precedente, dagli onorevoli Rossi, Nobile, Fabbri, Laconi e Bordon; nella riunione odierna dagli onorevoli Bozzi e Tosato unitamente agli onorevoli Piccioni, Cappi e Fuschini.

L'onorevole Rossi ha proposto la seguente dizione:

«Alle Regioni insulari ed a quelle di confine mistilingui possono venire attribuite, ecc.».

L'emendamento dell'onorevole Nobile è il seguente:

«Per le Regioni mistilingui potranno concedersi particolari condizioni di autonomia, con statuti speciali di valore costituzionale».

L'onorevole Bordon ha proposto:

«Alla Val d'Aosta e alla Regione Tridentina, date le loro condizioni geografiche, economiche e linguistiche, nonché alle Regioni insulari verranno attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali di valore costituzionale».

L'onorevole Fabbri:

«Alle Regioni mistilingui di confine, quali la Val d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige, ed a quelle insulari, quali la Sicilia e la Sardegna, sono attribuite, in relazione a queste circostanze, forme ecc.».

L'onorevole Laconi:

«Alla Sicilia, alla Sardegna e alle Regioni mistilingui di confine sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali di valore costituzionale».

Ridà infine lettura delle due proposte odierne:

Bozzi: «Con legge costituzionale possono essere attribuiti alla Sicilia, alla Sardegna, alla Valle d'Aosta e al Trentino-Alto Adige e alle altre Regioni che ne facciano richiesta, condizioni diverse di autonomia».

Tosato, Piccioni, Cappi e Fuschini: «In relazione alle loro particolari esigenze, alle Regioni mistilingui della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, come a quelle insulari della Sicilia e della Sardegna, sono riconosciute forme e condizioni speciali di autonomia, che in quanto divergano dalle norme seguenti, sono stabilite con legge costituzionale».

Fabbri dichiara di voler sopprimere nel testo dell'emendamento da lui proposto la parola «quali», riferita alle Regioni mistilingui della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige e alle Regioni insulari della Sicilia e della Sardegna, perché potrebbe far pensare a una menzione fatta soltanto a titolo esemplificativo.

Conti domanda se con l'espressione di «Regioni insulari», contenuta nell'emendamento proposto dall'onorevole Rossi, si debbano intendere soltanto la Sicilia e la Sardegna.

Rossi Paolo risponde che egli intendeva riferirsi soltanto alla Sicilia e alla Sardegna. In ogni modo, affinché non possano sorgere equivoci in proposito, dichiara di mutare la forma del suo emendamento facendo espressa menzione delle isole anzidette.

Il Presidente Terracini mette in votazione l'emendamento dell'onorevole Nobile, come quello che più si differenzia dal testo del secondo comma proposto dal Comitato.

(Non è approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti