[L'11 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sullo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti.]

Il Presidente Tupini riapre la discussione sugli articoli riguardanti lo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti con gli altri ordinamenti, ricordando che in una precedente seduta egli e l'onorevole Togliatti avevano presentato due formulazioni diverse sullo stesso argomento.

Gli articoli presentati dall'onorevole Togliatti erano i seguenti:

Art. 1. — «Lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa o ecclesiastica».

Art. 2. — «Lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei limiti dell'ordinamento giuridico della Chiesa stessa».

Art. 3. — «I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati in termini concordatari».

Gli articoli da lui proposti erano così formulati:

Art. 1. — «Le norme di diritto internazionale fanno parte dell'ordinamento della Repubblica. Le leggi della Repubblica non possono contraddirvi».

Art. 2. — «La Repubblica riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nella sfera dell'ordinamento giuridico di essa».

Art. 3. — «I Patti lateranensi — Trattato e Concordato — attualmente in vigore sono riconosciuti come base dei rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato».

Togliatti dichiara di essere disposto a riunire in uno solo i tre articoli da lui proposti.

Il Presidente Tupini fa presente che, tra gli articoli che egli ha proposto, ce ne è uno che non riguarda i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, ma le norme di diritto internazionale che dovrebbero far parte dell'ordinamento della Repubblica.

Domanda alla Commissione se essa ritiene che questo articolo debba essere discusso prima di passare all'esame degli articoli riguardanti i rapporti tra Stato e Chiesa.

Dossetti, Relatore, in merito ai tre articoli presentati dall'onorevole Togliatti, rileva che — a parte le differenze formali — il secondo può rappresentare una base utile di discussione essendo formulato precisamente nello spirito del principio che egli ha affermato.

Ritiene invece insufficiente il terzo degli articoli in cui l'onorevole Togliatti ha affermato in modo più esplicito e in termini più comprensibili ciò che l'oratore aveva cercato di stabilire negli articoli 5 e 6 proposti nella relazione. Fa osservare a questo proposito che esiste accordo tra lui e l'onorevole Togliatti circa l'affermazione del riconoscimento dell'indipendenza reciproca sia dello Stato che della Chiesa; ma rileva altresì che, oltre alla affermazione che i rapporti intercorrenti tra di essi devono in linea di principio essere regolati in termini concordatari e quindi con atto di diritto esterno, non si può non introdurre nella Costituzione anche un richiamo a quegli atti di diritto esterno sussistenti storicamente come disciplina concreta delle relazioni tra Stato e Chiesa, quali sono i Patti Lateranensi.

Fa presente che il principio del riconoscimento dei Patti Lateranensi era stato accettato esplicitamente anche dall'onorevole Togliatti nelle dichiarazioni da lui fatte nella seduta della Sottocommissione del 21 novembre: dalla quale risulta chiaro che l'onorevole Togliatti era disposto a riconoscere nella Costituzione ciò che chiamava uno stato di fatto attuale e giuridico; non essendo intervenute da allora ad oggi ragioni così gravi da giustificare un mutamento della situazione, ritiene che ne consegua che l'onorevole Togliatti dovrebbe essere tuttora disposto ad accettare un richiamo ai Patti Lateranensi come necessario complemento dell'architettura degli articoli riguardanti i rapporti tra Stato e Chiesa.

Rileva che al riconoscimento costituzionale dei Patti Lateranensi oggi in vigore possono essere opposte una serie di obiezioni tecniche, quale ad esempio la opportunità di alcune modificazioni ai Patti in vigore; ma osserva che tali obiezioni hanno uno scarso rilievo, e che è invece necessario vedere realisticamente ciò che vi è al fondo della questione.

Dichiara a tale proposito che, perché si possa vedere nella nuova Costituzione un rispetto effettivo e non soltanto formale della coscienza cattolica del popolo italiano, è necessario che non si contraddica a quella fondamentale realtà storica con cui si è composto un dissidio secolare sistemando i rapporti fra Stato e Chiesa; non si può quindi fare a meno del riconoscimento dei patti esistenti. Quando, sia pure sotto il velame di esplicite dichiarazioni di rispetto, ci si rifiuta a questo riconoscimento costituzionale in nome di pretese difficoltà tecniche, i democristiani hanno ragione di sospettare che sotto tale atteggiamento si nasconda qualcosa di più che una semplice ragione tecnica: che vi sia cioè una ragione politica, e non si voglia dare agli italiani quella garanzia che i democristiani considerano fondamentale e che essi chiedono venga affermata nella Costituzione.

Aggiunge che alcune manifestazioni di un certo valore giustificano il sospetto che, negando in modo imprevisto ed imprevedibile il riconoscimento costituzionale dei Patti Lateranensi, e opponendo d'altra parte delle pretese ragioni tecniche, si voglia di fatto mantenere una linea politica di equilibrio che da un lato consenta di sfruttare i vantaggi derivanti da una dichiarazione di rispetto per la coscienza cattolica, e dall'altro di minare profondamente la coscienza stessa. Cita a tale riguardo un articolo pubblicato dal nuovo settimanale di lotta politica Vie nuove, diretto dal vicesegretario del Partito Comunista e di cui è autorevole collaboratore lo stesso onorevole Togliatti, articolo nel quale, sotto il titolo «Roma Vaticana», vengono riferiti alcuni giudizi del giornalista inglese Wickham Steed contenenti affermazioni false e denigratorie nei riguardi della religione.

Dichiara di non voler attribuire all'articolo citato un significato più grave di quello che si poté attribuire al manuale di religione presentato in una delle sedute precedenti dall'onorevole Togliatti, ma riconferma che, se le dichiarazioni fatte dai Commissari di altra parte nei riguardi dei patti esistenti sono veramente sincere, la sola conseguenza logica che se ne può trarre è che si deve arrivare ad introdurre nella Costituzione quell'unica effettiva garanzia che oggi può tranquillizzare la coscienza dei cattolici, senza recar pregiudizio alle coscienze non cattoliche.

Cevolotto, Relatore, osserva che l'onorevole Dossetti è già entrato nel merito della discussione prendendo come base la proposta dell'onorevole Togliatti, mentre ancora si deve decidere se debba o no avere la precedenza la discussione sull'articolo relativo all'adozione delle norme di diritto internazionale.

Ricorda di aver proposto un articolo che corrispondeva alla prima parte dell'articolo successivamente presentato dal Presidente, il che dimostra che anche per il Presidente questo era il primo punto da risolvere. Fa presente che, se la Sottocommissione è disposta a prendere come base della discussione la proposta presentata dall'onorevole Togliatti, egli non si opporrà, ma non vede la ragione per cui non si debba prima discutere e votare l'articolo proposto dal Presidente, il quale tratta una materia non compresa negli articoli dell'onorevole Togliatti.

[La discussione prosegue esaminando l'articolo 1 proposto dal Presidente Tupini, pertanto il relativo resoconto viene riportato a commento dell'articolo 10.]

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti