[24 gennaio 1947, Commissione per la Costituzione. Seduta plenaria. — Esame degli articoli delle disposizioni generali del progetto di Costituzione.]

Il Presidente Ruini. [...] Ricorda che, per quanto riguarda il successivo articolo 5 — approvato in una delle ultime sedute — era rimasta sospesa l'aggiunta di un ultimo comma relativo ai rapporti tra lo Stato e le Chiese diverse dalla cattolica. Era stato presentato in proposito un comma aggiuntivo dall'onorevole Terracini, la cui definitiva formulazione era stata deferita ad un piccolo Comitato.

Dà lettura del testo:

«Le altre confessioni religiose hanno il diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese, ove lo richieggano, con le loro rappresentanze».

Pone ai voti l'ultimo comma dell'articolo 5 così formulato.

(È approvato).

Moro solleva una eccezione circa la collocazione del comma. Se esso viene posto alla fine dell'articolo 5, sta bene; altrimenti occorrerà dire «le confessioni», anziché «le altre confessioni».

Cevolotto è d'opinione che il comma approvato debba essere collocato al termine dell'articolo 5 altrimenti perderebbe tutto il suo significato.

Terracini dichiara anch'egli di essere convinto che il posto idoneo del comma sia alla fine dell'articolo 5.

Moro dopo la dichiarazione dell'onorevole Terracini, ritira la sua eccezione.

Dossetti propone si faccia riserva del definitivo collocamento dell'articolo.

Cevolotto è d'accordo. Propone di mantenere per ora l'attuale collocamento dell'articolo, salvo a spostarlo nel caso dovesse sorgere una questione di carattere generale.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti