[Il 23 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria discute sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica. — Presidenza del Vicepresidente Tupini.

Dopo l'approvazione dell'articolo sui rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica (vedi commento all'articolo 7)...]

Il Presidente Tupini. [...] Avverte che rimane da esaminare il seguente comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Terracini: «Le altre Chiese sono regolate dalle proprie norme, che lo Stato riconosce in quanto non contengano disposizioni contrarie alla legge. I rapporti fra lo Stato e le altre Chiese sono regolati per via legislativa, d'intesa con le loro rappresentanze legittime».

Lucifero è d'accordo sul contenuto della formula; ma osserva che l'articolo testé approvato regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, che è anch'essa Stato, mentre le altre Chiese non sono Stati. La sede opportuna del comma proposto sarebbe, a suo parere, l'articolo 13 che disciplina la libertà religiosa.

Terracini osserva che è necessario includere una statuizione del genere nel testo costituzionale. Non ha pertanto difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Lucifero.

Cappi, circa la frase: «in quanto non contengano disposizioni contrarie alla legge», rileva che vi sono materie che non rientrano nelle positive disposizioni giuridiche dello Stato; per esempio, il concetto di ordine pubblico e di buon costume.

Terracini nota che, per quanto si riferisca alla morale e al buon costume, v'è già una norma di carattere generale che vale per ogni Chiesa e per ogni culto.

Lussu sopprimerebbe l'espressione: «in quanto non contengano disposizioni contrarie alla legge», poiché ritiene ciò implicito nei concetti che sono a fondamento delle altre Chiese.

Terracini osserva che, siccome l'articolo che propone si riferisce essenzialmente alla struttura interna delle Chiese e non alle forme del culto, è necessario affermare che non devono avere disposizioni contrarie alla legge. È vero che nella situazione attuale non vi sono Chiese che abbiano disposizioni di questo genere. Ma qui si tratta di formare una norma costituzionale, e, quindi, di lasciar aperta la via alla regolamentazione di eventualità avvenire.

Dossetti nota che l'espressione che «lo Stato riconosce» le norme che regolano le altre Chiese, suppone una realtà strutturale di vita interna che soltanto alcune Chiese e non la maggior parte di esse posseggono. Si suppone cioè un ordinamento giuridico interno, l'esistenza di organi legislativi e di funzioni, che non si trovano in moltissime Chiese, le quali hanno più che altro una struttura di fatto, che non costituisce un proprio e vero ordinamento giuridico.

Quindi, se l'onorevole Terracini ha l'intenzione di avvalorare una parificazione fra la Chiesa cattolica e le altre Chiese per quel che riguarda i rapporti fra l'ordinamento interno delle Chiese e quello dello Stato, possiamo anche condividerla; ma indubbiamente v'è una diversa situazione di fatto strutturale interna delle singole Chiese: per esempio, la Chiesa ebraica, la protestante e certe Chiese evangeliche non hanno concretizzazioni strutturali.

Quando si dice che le Chiese sono riconosciute, in quanto non siano regolate da norme contrarie alla legge, bisogna vagliare il complesso di queste norme: per esempio, quelle riguardanti la disciplina familiare.

Non crede pertanto che l'articolo così formulato possa essere accolto, pur accettando il principio che lo ha ispirato e che richiede una formulazione più precisa e specifica.

Fuschini ritiene che sia opportuno rimandare l'ulteriore esame della proposta dell'onorevole Terracini, affidando a lui e all'onorevole Dossetti il compito di predisporre la formula più opportuna da portare all'esame della Commissione.

Presidente Tupini. Resta allora inteso che gli onorevoli Terracini e Dossetti concorderanno il testo da sottoporre all'esame della Commissione, testo che sarà opportunamente collocato secondo le osservazioni dell'onorevole Lucifero.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti